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Questa
sezione contiene informazioni
relative alla legislazione
sull'immigrazione (una sintesi
della legge e schede tematiche
relative, prodotte da un lavoro
coordinato dall'Ufficio Immigrati
del Comune di Firenze) e alcune
informazioni utili ai cittadini
stranieri per inserirsi nel mondo
del lavoro. |
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Sintesi
della legge sull'immigrazione
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- Immigrazione,
domande e risposte
sulla normativa
a cura di
Anna Zucconi.
Questo lavoro
nasce dal
coordinamento di:
Ufficio Immigrati
- Comune di
Firenze,
Caritas Diocesana
di Firenze,
Conferenza
Provinciale
Permanente per
l'Immigrazione,
Questura di
Firenze - Ufficio
stranieri;
Parlamondo - Cospe
Associazione
Progetto
Arcobaleno
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RILASCIO
DEL VISTO D'INGRESSO
(T.U. art. 4 - D.P.R. art. 5, 6 e 7)
a) Dove si richiede?
Il visto d'ingresso va chiesto alle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nel paese d'appartenenza, o
territorialmente competenti, per il
luogo di residenza dello straniero. Gli
uffici di polizia di frontiera italiani
possono essere autorizzati a rilasciare
visti d'ingresso (per un periodo massimo
di 10 giorni) o di transito (per un
periodo massimo di 5 giorni), per casi
d'assoluta necessità.
Nota: le suddette rappresentanze
sono tenute ad assicurare adeguate forme
di pubblicità dei requisiti e delle
condizioni per il rilascio del visto
d'ingresso, nonché degli eventuali
requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da
decisioni adottate nell'ambito della
cooperazione con le rappresentanze degli
Stati Schengen.
b) Quale documentazione è necessaria
per tutti i tipi di richiesta?
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e
quelle degli eventuali familiari al
seguito
- gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto
equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la
finalità del viaggio (lavoro,
ricongiungimento, salute, …)
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata
del viaggio e del soggiorno (definiti
dal Ministero dell'interno, sulla base
dei criteri indicati nel documento di
programmazione, predisposto ogni tre
anni)
- le condizioni di alloggio Se è con
familiari al seguito (è possibile solo
se titolare di carta di soggiorno, di un
visto d'ingresso per lavoro subordinato
di durata non inferiore ad un anno, per
lavoro autonomo non occasionale, per
studio o per motivi religiosi)
- il nulla osta della questura che ha
accertato la validità della
documentazione comprovante la
disponibilità di alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di
edilizia pubblica (in caso di figli
sotto i 14 anni è necessario il
consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore dimorerà).
L'esistenza dei suddetti requisiti deve
essere attestata dall'ufficio comunale1
o dall'Azienda sanitaria locale
competente per il territorio 2 che
rilascia un certificato di idoneità
igienico-sanitaria
- la documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio,
minore età o inabilità al lavoro e di
convivenza. I certificati, rilasciati
dalla competente autorità dello Stato
di appartenenza, devono essere tradotti
e legalizzati dalla rappresentanza
consolare italiana. Il visto è
rilasciato entro 90 giorni dalla data
della richiesta.
USCITA
DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO
(D.P.R. art. 8)
Lo straniero che lascia il territorio
dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio della libera
circolazione (Stati Schengen) è tenuto a
sottoporsi ai controlli di polizia di
frontiera. Il personale addetto ai
controlli di frontiera deve apporre il
timbro di uscita sul passaporto. Lo
straniero, regolarmente soggiornante,
uscito dall'Italia, quando intende
rientrare deve esibire il passaporto, o
documento equivalente, e il permesso di
soggiorno in corso di validità al
controllo di frontiera.
Se il permesso di soggiorno è scaduto?
Se il permesso di soggiorno è scaduto da
non più di 60 giorni, lo straniero deve
munirsi di visto di reingresso, rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di
provenienza, presentando il documento
scaduto.
Se ha perso il permesso di soggiorno o è
stato rubato?
Lo straniero privo di permesso di
soggiorno, perché smarrito o sottratto,
è tenuto a richiedere il visto di
reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, unendo
copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso è
rilasciato previa verifica dell'esistenza
del provvedimento del questore concernente
il soggiorno.
Se ha la carta di soggiorno?
Lo straniero titolare della carta di
soggiorno rientra in Italia mediante la
sola esibizione della carta di soggiorno e
del passaporto o documento equivalente. Il
provvedimento di diniego del visto di
reingresso è comunicato allo straniero
mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle
eventuali modalità d'impugnazione, e, se
lo straniero non comprende l'italiano,
deve essere accompagnato da una sintesi
del suo contenuto nella lingua
comprensibile allo straniero o, se ciò
non è possibile, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.

PERMESSO
DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11, 12
e 13)
Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o
altro documento d'identificazione, o il
permesso o la carta di soggiorno, è
punito con l'arresto fino a 6 mesi e
l'ammenda fino a £ 800.000.
1.Richiesta
Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto alla questura della provincia
in cui lo straniero intende stabilirsi
entro 8 giorni lavorativi dal suo
ingresso in Italia. La richiesta deve
essere compilata sul modulo rilasciato
dalla questura: al momento della
presentazione viene rilasciata una
ricevuta con l'indicazione del giorno di
ritiro del permesso di soggiorno.
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e
quelle degli eventuali figli minori
conviventi, per i quali sia prevista
l'iscrizione nel permesso di soggiorno
del genitore
- il luogo dove dichiara di voler
soggiornare
- il motivo del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, nel
quale sia stato apposto, se richiesto,
il visto d'ingresso
- la documentazione, nei casi di
soggiorno diversi da quelli per motivi
di lavoro, attestante la disponibilità
dei mezzi economici per il ritorno nel
Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera (allo
straniero può essere richiesto di farsi
ritrarre da apposita apparecchiatura per
il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio)
L'ufficio trattiene copia della
documentazione esibita e può richiedere
l'esibizione della documentazione o di
altri elementi occorrenti per
comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo
richiesto
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti, commisurati ai
motivi ed alla durata del soggiorno,
rapportati al numero delle persone a
carico
- la disponibilità di altre risorse o
dell'alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia requisito per il
rilascio del permesso di soggiorno. La
suddetta documentazione non è richiesta
ai richiedenti asilo, agli stranieri
ammessi al soggiorno per motivi di
protezione sociale ed a coloro che
rientrino in progetti di protezione
temporanea per rilevanti esigenze
umanitarie (conflitti, disastri
naturali, ecc.).
2. Richiesta di permesso di soggiorno
in casi particolari
- per gli stranieri che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni, l'esemplare della
scheda rilasciata per ricevuta
sostituisce il permesso di soggiorno per
i 30 giorni successivi alla data
d'ingresso nel territorio nazionale
- quando si tratta di soggiorno per
turismo, di durata non superiore a 30
giorni, di gruppi guidati, la richiesta
del permesso di soggiorno può essere
effettuata dal capo gruppo
- per il soggiorno da trascorrersi
presso convivenze civili o religiose,
presso ospedali o altri luoghi di cura,
la richiesta del permesso di soggiorno
può essere presentata dall'esercente
della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli
istituti o le comunità in cui lo
straniero è ospitato. Gli stranieri che
soggiornano in Italia per un periodo non
superiore ai 30 giorni sono esentati
dall'obbligo di comunicare alla questura
competente per il territorio, entro i 15
giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio
abituale.
b) Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato
per i motivi e la durata indicati nel
visto d'ingresso e non può comunque
essere:
- superiore a tre mesi per visite,
affari e turismo (vale anche per i
permessi di soggiorno per turismo
rilasciati dai Paesi Schengen)
- superiore a sei mesi per lavoro
stagionale, o a nove mesi per lavoro
stagionale nei settori che richiedono
tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza di un corso di studio o
di formazione debitamente certificati.
E' rinnovabile però nel caso di corsi
pluriennali
- superiore a due anni per lavoro
autonomo, subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti
familiari
Per richiesta di asilo e per emigrazione
in un altro Paese sarà per la durata
della procedura occorrente. Per acquisto
della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero già
in possesso del permesso di soggiorno
per altri motivi, sarà per la durata
del procedimento di concessione o di
riconoscimento. Il permesso di soggiorno
contiene l'indicazione del codice
fiscale. All'atto del ritiro dovrà
essere esibita la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi
in materia sanitaria (iscrizione al
S.S.N.).
PERMESSI
DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE
SOCIALE
(T.U. art. 18 - D.P.R. art. 25, 26 e 27)
a) Chi ne può usufruire?
- lo straniero soggetto ad una
situazione di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti del quale
possano sorgere concreti pericoli per la
sua incolumità, conseguenti al
tentativo di sottrarsi a detta
situazione.
b) Chi li può richiedere?
La proposta del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale è
effettuata - dai servizi sociali degli
enti locali o dalle associazioni, enti
ed altri organismi iscritti nel
registro, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento
degli Affari Sociali, purché abilitati
alla realizzazione di programmi di
assistenza e protezione sociale degli
stranieri
- dal Procuratore della Repubblica nei
casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero.
La questura, ricevuta la proposta e
verificata la sussistenza delle
condizioni previste, provvede al
rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari. Nel caso la proposta
sia stata fatta dai servizi sociali o da
altri enti autorizzati, il questore
valuta la gravità ed attualità del
pericolo anche sulla base degli elementi
in essa contenuti.
c) Quali sono i requisiti per il
rilascio del permesso di soggiorno?
- il parere del procuratore della
Repubblica, quando sia iniziato il
suddetto procedimento penale e il
procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni
circa la gravità ed attualità del
pericolo
- il programma di assistenza ed
integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni
della Commissione interministeriale per
l'attuazione dello stesso
- l'adesione dello straniero al medesimo
programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste in caso di
interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello
stesso
- l'accettazione degli impegni connessi
al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma
deve essere realizzato.
d) Cosa consente questo tipo di
permesso di soggiorno?
Consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio,
l'iscrizione alle liste di collocamento
e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età.
Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso
può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto
medesimo. Il permesso di soggiorno può
essere altresì convertito in permesso
di soggiorno per studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
e) Che durata ha il permesso di
soggiorno e quando può essere revocato?
Il permesso di soggiorno ha la durata di
6 mesi e può essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso
è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile
con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per
quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque
accertate dal questore, in altre parole
quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
Il permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni
dell'istituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il
Tribunale per i minorenni, allo
straniero che abbia terminato
l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la
minore età, e abbia dato prova concreta
di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale.
MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA
PER EVENTI ECCEZIONALI (T.U., art.
20)
Con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono stabilite le misure di
protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni del testo
unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti,
di disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione europea.
RESIDENZA (T.U.
art. 6 - D.P.R. art. 15)
a) Dove ci s'iscrive?
L'iscrizione anagrafica viene effettuata
- per nascita, nell'anagrafe del comune
di residenza dei genitori o nel comune
dove è iscritta la madre, qualora i
genitori siano iscritti in anagrafi
diverse
- per trasferimento di residenza da
altro comune o dall'estero dichiarato
dall'interessato, tenuto conto delle
particolari disposizioni relative alle
persone senza fissa dimora, nonché per
mancata iscrizione nell'anagrafe di
alcun comune.
Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono
tenuti a rinnovare la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno,
corredata dallo stesso documento. Le
iscrizioni, variazioni o cancellazioni
anagrafiche sono comunicate d'ufficio
alla questura competente per territorio.
Le eventuali variazioni di domicilio
devono essere comunicate dallo straniero
al questore competente per territorio
entro 15 giorni.
b) Quando e perché avviene la
cancellazione?
La cancellazione avviene
- per trasferimento della residenza in
altro comune o all'estero, nonché per
il trasferimento della dimora in altro
comune per le persone senza fissa dimora
- per irreperibilità accertata a
seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della
popolazione, o quando a seguito di
ripetuti accertamenti la persona sia
risultata irreperibile, nonché per
effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale,
trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno. Lo straniero viene avvisato e
invitato a provvedere nei successivi 30
giorni.
OBBLIGHI
DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
(T.U. art. 7)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà
alloggio o ospita uno straniero, o
apolide, anche se parente o affine, o lo
assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze, o cede allo stesso la
proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro 48
ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi
del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona è alloggiata,
ospitata o presta servizio ed il titolo
per il quale la comunicazione è dovuta.
CARTA
DI SOGGIORNO (T.U. art. 9 - D.P.R.
art. 16 e 17)
a) Chi ne ha diritto?
Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno 5
anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi.
b) Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura della città
in cui si risiede, compilando un modulo
su cui bisogna indicare - le proprie
generalità complete
- il luogo / i luoghi in cui lo
straniero ha soggiornato in Italia nei 5
anni precedenti
- le fonti di reddito, specificandone
l'ammontare
- il luogo di residenza
Alla domanda vanno allegati:
- copia del passaporto, o di documento
equipollente o del documento
d'identificazione rilasciato dalla
competente autorità italiana da cui
risultino nazionalità, la data (anche
solo l'anno) e il luogo di nascita
- copia della dichiarazione dei redditi
o del modello 101 rilasciato dal datore
di lavoro, relativi all'anno precedente,
da cui risulti un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale3
- certificato del casellario giudiziale
e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso
- 4 fotografie (formato tessera).
c) E per i familiari?
La carta di soggiorno può essere
richiesta per il coniuge e per i figli
minori degli anni 18 conviventi.
Alla domanda vanno aggiunti:
- documenti comprovanti lo stato di
coniuge o di figlio minore, rilasciati
dalla competente autorità dello Stato
d'appartenenza, tradotti in italiano e
autenticati dall'autorità consolare
italiana
- documentazione comprovante la
disponibilità d'alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di
edilizia pubblica (in caso di figli
sotto i 14 anni è necessario il
consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore dimorerà). L'esistenza
dei suddetti requisiti deve essere
attestata dall'ufficio comunale4 o
dall'Azienda sanitaria locale competente
per il territorio5 che rilascia un
certificato di idoneità
igienico-sanitaria
- documentazione comprovante il reddito
annuo non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede
l'inserimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se l'inserimento è di due o tre
familiari, al triplo se è di quattro o
più familiari. Il reddito di
riferimento è quello prodotto da tutti
i familiari conviventi non a carico. Se
la carta di soggiorno è richiesta da
coniuge straniero, o genitore straniero
convivente con cittadino italiano o con
cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia, bisogna
indicare anche le generalità del
coniuge italiano o del figlio del
cittadino italiano convivente. Per lo
straniero che sia figlio minore
convivente, la carta di soggiorno è
richiesta da chi esercita la potestà
sul minore. Le 4 fotografie vanno
allegate per ogni familiare straniero
inserito nella carta di soggiorno.
d) Rilascio della carta di soggiorno:
La questura rilascia una ricevuta,
indicando il giorno in cui la carta potrà
essere ritirata. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di
soggiorno, che è rilasciata comunque
entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste
(fra le quali: assenza di procedimenti
penali in corso e assenza di condanne)
e) E se viene negata o revocata?
Lo straniero può presentare ricorso al
Tribunale amministrativo regionale (TAR)
competente, entro 60 giorni.
L'espulsione dello straniero titolare di
carta di soggiorno può essere disposta
solo per gravi motivi di ordine
pubblico.
f) Validità della carta di soggiorno:
La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato quale titolo per il
soggiorno. Essa costituisce anche
documento di identificazione personale
con validità decennale, ma è soggetta
a rinnovo quinquennale. Il rinnovo
avviene su richiesta dell'interessato,
corredata di nuove fotografie. Vantaggi
della carta di soggiorno:
Lo straniero può
1. fare ingresso in Italia in
esenzione di visto
2. svolgere ogni attività
lecita, salvo quelle che la legge vieta
espressamente allo straniero o comunque
riserva solo al cittadino italiano
3. accedere ai servizi e alle
prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione
4. partecipare alla vita pubblica
locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento
dell'ente locale.
RESPINGIMENTO,
TRATTENIMENTO ED ESPULSIONE
(T.U. art. 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15,
16, 17 e 19 - D.P.R. art. 3, 18, 19, 20,
21, 22, 23 e 28) 6.
RESPINGIMENTO
(T.U. art. 10)
La polizia di frontiera dispone il
respingimento degli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti: documenti validi, visto
d'ingresso, documentazione idonea al fine
di provare lo scopo del soggiorno e
l'effettiva disponibilità dei mezzi di
sussistenza, per il proprio mantenimento,
durante il medesimo. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto nei confronti degli stranieri -
che entrano nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e
sono fermati all'ingresso o subito dopo -
che, sprovvisti dei requisiti per
l'ingresso in Italia, siano stati
temporaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso Il
respingimento non viene effettuato se lo
straniero chiede asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato o
se vi sono i requisiti per l'adozione di
misure di protezione temporanea per motivi
umanitari. I respingimenti sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI
CLANDESTINE (T.U. art. 12)
Il presente articolo, sottolineando il
fatto che chiunque compia attività
dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri in Italia in violazione della
legge, a scopo di lucro e non, è punito
con la reclusione e con una multa,
specifica altresì che non costituiscono
reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia
nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio dello Stato.
ESPULSIONE (T.U. art. 13 e 13 bis -
D.P.R. art. 18 e 19)
Quando si viene espulsi?
Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel
territorio dello Stato.
L'espulsione è disposta dal prefetto
quando lo straniero
- è entrato in Italia sottraendosi ai
controlli di frontiera e non è stato
respinto
- si è trattenuto nel territorio dello
Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno entro gli 8 giorni previsti
(salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore), se il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato, o se è
scaduto da più di 60 giorni e non è
stato chiesto il rinnovo - è soggetto
ritenuto socialmente pericoloso, in quanto
dedito a traffici delittuosi, o che vive
con proventi di attività delittuose, o
che sia indiziato per reati di
associazione a delinquere di stampo
mafioso ed associazioni analoghe.
L'espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato e il provvedimento è
comunicato allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione
del provvedimento scritto e motivato,
contenente l'indicazione delle eventuali
modalità d'impugnazione. Se lo straniero
non comprende l'italiano, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi
del suo contenuto nella lingua a lui
comprensibile o, se ciò non possibile, in
inglese, francese o spagnolo, secondo la
preferenza indicata dall'interessato.
L'espulsione è eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera, quando lo
straniero - è espulso per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato
o si è trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre i 15 giorni
fissati con l'intimazione
- è soggetto ritenuto socialmente
pericoloso e il prefetto rilevi, sulla
base di circostanze obbiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento
- è privo di valido documento attestante
la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obbiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero si sottragga all'esecuzione del
provvedimento. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro
15 giorni. Allo straniero viene quindi
concesso un periodo di 15 giorni per
presentarsi al posto di polizia di
frontiera indicato e lasciare
volontariamente l'Italia, con l'avvertenza
che, in mancanza, si procederà
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
Come e dove si presenta il ricorso?
Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al
Tribunale ordinario7, entro 5 giorni8
dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine è di 30 giorni
qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. Il ricorso deve
essere presentato al Tribunale del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione, allegando il provvedimento
impugnato. Può essere sottoscritto anche
personalmente. Qualora ne sussistano i
presupposti, lo straniero che intenda
ricorrere avverso il provvedimento, può
essere ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato. Il giudice accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con un unico
provvedimento adottato, in ogni caso,
entro 10 giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato. Lo
straniero espulso è rinviato allo Stato
di appartenenza, o, quando ciò non sia
possibile, allo Stato di provenienza e non
può rientrare in Italia, per un periodo
di 5 anni, senza una speciale
autorizzazione del Ministero dell'interno.
Il giudice o il TAR possono determinare un
periodo diverso, non inferiore a 3 anni,
sulla base di motivi legittimi presentati
dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dallo stesso
sul territorio dello Stato.
Contro il decreto di espulsione emanato
per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato è ammesso ricorso
al TAR del Lazio, sede di Roma.
Chi non può essere espulso?
- i minori di età, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario
espulsi.
Se si tratta di minore abbandonato è
immediatamente avvisato il Tribunale per i
minorenni per i provvedimenti di
competenza. Il minore di 14 anni viene
iscritto nel permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario regolarmente
soggiornante in Italia. Al minore viene
comunque rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età
- gli stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con il coniuge di
nazionalità italiana.
A loro viene rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari
- le donne in stato di gravidanza e/o nei
6 mesi successivi alla nascita del figlio.
A loro viene rilasciato un permesso di
soggiorno per cure mediche
- gli stranieri per i quali sono previste
misure di protezione temporanea per motivi
umanitari, salvo che possa disporsi
l'allontanamento in uno Stato che provvede
ad accordare una protezione analoga contro
le persecuzioni. A loro viene rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi
umanitari
- gli stranieri in possesso di carta di
soggiorno, salvo l'espulsione sia disposta
per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale o salvo il soggetto
sia definito dalla legge socialmente
pericoloso, in quanto dedito a traffici
delittuosi, o perché vive con proventi di
attività delittuose, o è indiziato per
reati di associazione a delinquere di
stampo mafioso ed associazioni analoghe.
TRATTENIMENTO (T.U. art. 14 -
D.P.R. art. 20, 21, 22 e 23)
Cos'è e quando viene disposto?
Quando non è possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione, mediante
accompagnamento alla frontiera, o il
respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità,
all'acquisizione di documenti di viaggio,
o per l'indisponibilità di mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che
lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro
di permanenza temporanea e assistenza più
vicino.
Nel centro gli deve essere assicurata la
necessaria assistenza e il pieno rispetto
della sua dignità, nonché la libertà di
corrispondenza, anche telefonica, con
l'esterno, e la libertà di colloquio con
visitatori (familiari conviventi, il
difensore, ministri d culto, personale
della rappresentanza diplomatica o
consolare, appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietà sociale
ammessi a svolgere attività di assistenza
secondo convenzioni stipulate
precedentemente con la prefettura).
Il questore, entro le 48 ore, trasmette
copia del provvedimento al giudice, il
quale, sentito l'interessato, può
convalidare il provvedimento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato entro le 48
ore successive. Il giudice della convalida
è competente anche per i ricorsi avverso
i provvedimenti d'espulsione.
Quanto tempo si permane nel centro?
La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi 20
giorni. Su richiesta del questore, il
giudice può prorogare la permanenza di un
massimo di ulteriori 10 giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento non appena
è possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Contro i decreti di
convalida e proroga presso i suddetti
centri, è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura. Nel
caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in
Italia, o per altri gravi motivi di
carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, può
autorizzare lo straniero ad allontanarsi
dal centro per il tempo strettamente
necessario, informandone il questore che
ne dispone l'accompagnamento.
ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE
SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (T.U.
art. 15)
Il giudice nel pronunciare la sentenza di
condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale (accordo delle parti sul
rito e sulla pena da irrogare) nei
confronti dello straniero che si trovi
nelle condizioni che richiedono
l'espulsione da parte della prefettura,
quando ritiene di dover irrogare la pena
detentiva entro il limite di 2 anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'art. 163 del codice penale né
le cause ostative (perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità, o
all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ecc.), può sostituire la
medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non
inferiore a 5 anni.
L'espulsione è eseguita dal questore,
anche se la sentenza non è irrevocabile.

LAVORO
(T.U. art. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27
- D.P.R. art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 e 41)
L'ingresso
per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote d'ingresso
stabilite da decreti annuali emanati dal
Presidente del Consiglio.
1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO E INDETERMINATO (T.U. art.
22 - D.P.R. art. 30, 31, 37 e 41)
a) Autorizzazione al lavoro
Chi la rilascia?
L'autorizzazione al lavoro per lo
straniero residente all'estero è
rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi,
a richiesta del datore di lavoro, nei
limiti qualitativi e quantitativi previsti
dai suddetti decreti.
La richiesta deve contenere
- le complete generalità del titolare o
del legale rappresentante dell'impresa,
della sua denominazione e sede, o, se si
tratta di lavoro a domicilio, le complete
generalità del datore di lavoro
committente
- le complete generalità del lavoratore
straniero o dei lavoratori stranieri che
s'intende assumere
- l'impegno di assicurare allo straniero
il trattamento retributivo ed assicurativo
previsto dalle leggi vigenti e dai
contratti nazionali di lavoro di categoria
o comunque applicabili
- la sede dell'impresa e dello
stabilimento o del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività
inerente al rapporto di lavoro -
l'indicazione delle modalità di alloggio.
Devono essere allegati
- il certificato d'iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria e
artigianato, munito della dicitura
antimafia, salvo che il rapporto di lavoro
non riguardi l'attività d'impresa
- copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione
dell'effettivo rilascio del relativo
permesso di soggiorno
- copia della documentazione prodotta dal
datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la capacità economica
L'autorizzazione al lavoro è rilasciata
entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, previa verifica delle condizioni
previste.
b) Nulla osta della questura e visto
d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, unitamente a
copia della domanda e della documentazione
allegata, deve essere presentata alla
questura territorialmente competente per
l'apposizione del nulla osta provvisorio
ai fini dell'ingresso. Il nulla osta è
apposto entro 20 giorni dal ricevimento,
previa verifica che non sussistono, nei
confronti del lavoratore straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che il datore di
lavoro a domicilio o titolare
dell'impresa, o il legale rappresentante
ed i componenti dell'organismo di
amministrazione della società, non
risultino denunciati per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale.
c) Per ottenere il visto d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, corredata del
nulla osta della questura è fatta
pervenire, a cura del datore di lavoro,
allo straniero interessato ed è da questi
presentata alla rappresentanza diplomatica
o consolare competente per il rilascio del
visto d'ingresso, entro 6 mesi dalla data
del rilascio della stessa autorizzazione.
Il visto d'ingresso è rilasciato entro 30
giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti per il
rilascio di ogni tipo di visto d'ingresso:
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la finalità
del viaggio
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno (definiti dal
Ministero dell'interno, sulla base dei
criteri indicati nel documento di
programmazione, predisposto ogni tre anni)
- le condizioni di alloggio.
d) Liste degli stranieri che chiedono
di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri che
chiedono di lavorare in Italia, sono
formate in attuazione degli accordi o
intese bilaterali fra gli Stati non
appartenenti all'Unione Europea e
Ministero degli affari esteri, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono compilate ed aggiornate per
anno solare, distintamente per lavoratori
a tempo indeterminato, determinato e per
lavoro stagionale, e sono tenute
nell'ordine di presentazione delle domande
d'iscrizione presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane.
Ciascuna lista consta di un elenco di
nominativi e delle schede d'iscrizione che
gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, contenenti:
- Paese d'origine
- numero progressivo di presentazione
della domanda
- complete generalità
- tipo del rapporto di lavoro preferito:
stagionale, a tempo determinato o
indeterminato
- capacità professionali o appartenenza
ad una determinata categoria di
lavoratori, qualifica o mansione
- conoscenza della lingua italiana, o del
francese, dell'inglese, dello spagnolo o
di altra lingua
- eventuali propensioni lavorative o
precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d'origine o in altri Paesi
- l'eventuale diritto alla priorità per i
lavoratori stagionali che siano già
entrati regolarmente in Italia, sempre per
lavoro stagionale, e siano usciti dopo il
periodo previsto dal visto d'ingresso
precedentemente rilasciato. Ciò deve
essere attestato dall'esibizione del
passaporto o altro documento equivalente,
da cui risulti la data di partenza
dall'Italia al termine del precedente
soggiorno per lavoro stagionale L'Anagrafe
annuale informatizzata, dove sono inseriti
questi dati, è istituita a decorrere dal
1° gennaio 1999 presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
- Direzione Generale per l'Impiego
- Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie.
L'interessato, iscritto nelle liste dei
lavoratori stranieri, ha facoltà di
chiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la propria posizione
nella lista.
e) Autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle liste
I dati riguardanti le suddette liste sono
immessi nel Sistema informativo lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro che
ne fanno motivata richiesta, tramite la
Direzione provinciale del lavoro. Le
richieste di autorizzazione al lavoro per
ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalità
previste per le autorizzazioni al lavoro,
di cui sopra. Nel caso il datore di lavoro
non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell'ordine di priorità di
iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.
PRESTAZIONE
DI GARANZIA (T.U. art. 23 - D.P.R.
art. 34, 35 e 36)
a) Chi può farla e dove?
Il cittadino italiano o straniero, con un
permesso di soggiorno di durata residua
non inferiore ad un anno, che intenda
farsi garante dell'ingresso di un
cittadino straniero, per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve
presentare entro 60 giorni dalla
pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, apposita richiesta
nominativa alla questura della provincia
di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il
rilascio del visto d'ingresso.
La garanzia può essere presentata per non
più di due stranieri ciascun anno. Per
gli enti pubblici l'indicazione nominativa
è fatta, salvo che disposizioni di legge
o di regolamento consentano procedure
diverse, nell'ordine di priorità indicato
dalle liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane, con
graduatoria basata sull'anzianità
d'iscrizione.
b) Che cosa bisogna garantire e come?
- l'assicurazione obbligatoria al Servizio
Sanitario Nazionale
- la disponibilità di un alloggio idoneo
- i mezzi di sussistenza in misura non
inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale9, del doppio se si presta la
garanzia per due stranieri
- il pagamento delle spese di rimpatrio La
garanzia relativa alle suddette
prestazioni (eccetto per l'alloggio) è
prestata mediante fideiussione o polizza
assicurativa, il cui titolo deve
depositarsi presso la questura competente
all'atto della presentazione della domanda
d'autorizzazione all'ingresso.
Il titolo è restituito:
- immediatamente se l'autorizzazione non
è concessa
- a seguito della comunicazione della
rappresentanza diplomatica o consolare che
il visto d'ingresso non è stato concesso
- a seguito del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
La prestazione relativa all'alloggio può
essere attestata mediante specifico
impegno di chi ne ha la disponibilità,
corredata della documentazione comprovante
la disponibilità di un alloggio che
rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi
d'edilizia pubblica. L'esistenza dei
suddetti requisiti deve essere attestata
dall'ufficio comunale 10 o dall'Azienda
sanitaria locale competente per il
territorio 11 che rilascia un certificato
di idoneità igienico-sanitaria.
L'autorizzazione viene concessa, entro 60
giorni dal ricevimento della garanzia, se
sussistono gli altri requisiti per
l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalità indicate
nei decreti d'attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro.
Se è un ente pubblico che presenta la
garanzia, i visti d'ingresso sono
rilasciati su richiesta di lavoratori
stranieri residenti all'estero e iscritti
in apposite liste tenute dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane, con graduatoria basata
sull'anzianità d'iscrizione.
Copia dell'autorizzazione è trasmessa
alla Direzione provinciale del lavoro.
Fatto ingresso in Italia lo straniero
ottiene, previa iscrizione alle liste di
collocamento, un permesso di soggiorno per
un anno ai fini di inserimento nel mercato
del lavoro.
c) Chi altro può prestare la garanzia?
Sono ammesse a prestare la garanzia anche
le associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle
immigrazioni da almeno tre anni, quando:
- sussistono le condizioni patrimoniali e
organizzative previste dallo stesso DPR n.
394 (art. 52 e seguenti)
- nei confronti dei legali rappresentanti
e dei componenti degli organi
d'amministrazione e di controllo, o dei
soci, se si tratta di società in nome
collettivo, non risultino denunce per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale
- la prestazione di garanzia sia
deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti. La domanda d'autorizzazione
all'ingresso è corredata di copia
autentica della deliberazione, concernente
la prestazione della garanzia, e della
documentazione attestante la disponibilità
delle risorse occorrenti. Le regioni, gli
enti locali, comprese le comunità montane
e i loro consorzi e associazioni, possono
prestare la garanzia nei limiti delle
risorse finanziarie, patrimoniali ed
organizzative appositamente deliberate a
norma dei rispettivi ordinamenti. E'
sufficiente corredare la domanda
d'autorizzazione all'ingresso di copia
autentica della deliberazione.
d) Autorizzazione all'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro
L'autorizzazione all'ingresso è fatta
pervenire, a cura del soggetto che presta
la garanzia, allo straniero interessato ed
è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto
d'ingresso, entro e non oltre 6 mesi dalla
presentazione della domanda. Il visto
d'ingresso è rilasciato entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda, previa
verifica dei presupposti per il rilascio
di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno
(vedi cap. 14.1, paragrafo c).
e) Rilascio del permesso di soggiorno
per inserimento nel mercato del lavoro
Lo straniero, fatto ingresso in Italia,
deve richiedere, entro 8 giorni
lavorativi, il permesso di soggiorno per
l'inserimento nel mercato del lavoro e,
tramite la Direzione provinciale del
lavoro, l'iscrizione alle liste di
collocamento, esibendo la scheda della
domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura. Il permesso di
soggiorno, della durata di un anno, è
rilasciato, previa conferma da parte della
Direzione provinciale del lavoro
competente, dell'avvenuta iscrizione nelle
liste di collocamento. Lo straniero
iscritto alle liste di collocamento,
assunto con la prevista comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro, può
richiedere alla questura il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro
della durata:
- di 2 anni, salvo rinnovi, se si tratta
di contratto di lavoro a tempo
indeterminato
- pari alla durata del contratto di
lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi
dalla data del rilascio del permesso di
soggiorno, nel caso di lavoro stagionale o
a tempo determinato. Allo scadere del
permesso di soggiorno per iscrizione alle
liste di collocamento, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo
che abbia ottenuto un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
ISCRIZIONE
NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL
LAVORATORE LICENZIATO, DIMESSO O INVALIDO
(D.P.R. art. 37)
a) Lavoratore licenziato o dimesso
Quando il lavoratore straniero perde il
posto di lavoro ai sensi della normativa
in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione alla competente
Direzione provinciale del lavoro, entro 5
giorni dal licenziamento, per consentire
il collocamento dello straniero e
l'assistenza economica a suo favore. La
predetta Direzione provinciale provvede
all'iscrizione dello straniero nelle liste
di collocamento per il periodo della
residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno. Alle
medesime condizioni, salvo che per il
lavoratore stagionale, quando il
licenziamento è disposto a norma delle
leggi in vigore per il licenziamento
individuale, o in caso di dimissioni, il
datore di lavoro ne dà comunicazione
entro 5 giorni alla competente Direzione
provinciale del lavoro che provvede
all'iscrizione dello straniero nelle liste
di collocamento per il periodo della
residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno.
Quando il lavoratore straniero ha diritto
a rimanere nel territorio dello Stato
oltre il termine fissato dal permesso di
soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino ad un anno dalla
data d'iscrizione nelle liste di
collocamento.
b) Lavoratore invalido o profugo
Nel caso di straniero regolarmente
soggiornante per motivi di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato,
che sia dichiarato invalido civile,
l'iscrizione negli elenchi separati per le
singole categorie di invalidi, equivale
all'iscrizione nelle liste di
collocamento. Tali elenchi sono istituiti
presso gli uffici provinciali del lavoro e
comprendono anche i profughi che risultino
disoccupati e che aspirino ad
un'occupazione conforme alle proprie
capacità lavorative.
ACCESSO
AL LAVORO STAGIONALE
(T.U. art. 24 - D.P.R. art. 38)
Le autorizzazioni al lavoro stagionale,
con validità minima di 20 giorni e
massima di 6 o 9 mesi, sono rilasciate
entro 15 giorni dalla data di ricevimento
delle richieste di assunzione del datore
di lavoro, secondo le procedure previste
per l'autorizzazione al lavoro per lavoro
subordinato .
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori
stranieri che abbiano fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del
permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale hanno
diritto di precedenza presso lo stesso
datore di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste cumulative, nonché
nelle richieste senza indicazione
nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse
condizioni. L'autorizzazione al lavoro
deve essere presentata alla questura
competente per territorio per
l'apposizione del nulla osta ai fini del
rilascio del visto d'ingresso.
a) Chi può fare richiesta oltre al
singolo datore di lavoro?
Le richieste di autorizzazione al lavoro
stagionale possono essere presentate anche
dalle associazioni di categoria per conto
dei loro associati. L'autorizzazione al
lavoro stagionale a più datori di lavoro
che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione,
nel rispetto dei limiti temporali
previsti, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è
rilasciata a ciascuno di loro. Sono
ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi,
purché nell'ambito del periodo massimo
previsto.
b) Si può convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale?
I lavoratori stranieri che abbiano fatto
rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato precedentemente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a
tornare in Italia per un ulteriore periodo
di lavoro stagionale, ed ai quali sia
offerto un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, nei
limiti delle quote annuali previste,
possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno,
osservate le disposizioni per la richiesta
dello stesso (vedi cap.7, paragrafo a/1).
Il permesso di soggiorno è rilasciato
entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono le condizioni
previste.
LAVORO
AUTONOMO
(T.U. art. 26 - D.P.R. art. 39)
a) Quali documenti sono necessari?
Lo straniero che intende svolgere in
Italia attività per le quali è richiesto
il possesso di un'autorizzazione o licenza
o l'iscrizione in apposito registro o
albo, o la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo, è tenuto a
richiedere alla competente autorità
amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del
titolo abilitativo o autorizzatorio,
comunque denominato, osservati i criteri e
le procedure previsti per il rilascio
dello stesso. Oltre a quanto previsto per
il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni,
conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea, per le attività che
richiedono l'accertamento di specifiche
idoneità professionali o tecniche, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia
provvedono al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri. Anche per le
attività che non richiedono il rilascio
di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad
acquisire presso la Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura
competente per il luogo in cui l'attività
lavorativa autonoma deve essere svolta, o
presso il competente Ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilità
delle risorse finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attività.
b) Dove si presenta la documentazione?
La dichiarazione rilasciata dal Ministero,
unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo
rilascio, nonché l'attestazione della
Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura, devono essere
presentate, anche tramite procuratore,
alla questura territorialmente competente,
per l'apposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dell'ingresso. Tale
nulla osta è posto in calce alla
dichiarazione del Ministero, entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica
che non sussistono motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno in Italia per
motivi di lavoro autonomo, ed è
rilasciata all'interessato o al suo
procuratore. La dichiarazione,
l'attestazione ed il nulla osta devono
essere presentati alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto d'ingresso. La stessa
provvede, previo accertamento dei
requisiti richiesti e della documentazione
fatta pervenire al Ministero degli affari
esteri dai Ministeri competenti e dalla
competente Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura, al rilascio del
visto d'ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui
il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti dalle quote annuali. Il visto
d'ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro 120 giorni dalla
data di presentazione della domanda e deve
essere utilizzato entro 180 giorni dalla
data del rilascio.
c) Se lo straniero è già in Italia
con regolare permesso di soggiorno?
Lo straniero già in possesso di permesso
di soggiorno diverso da quello che
consente l'esercizio di attività
lavorativa autonoma, può chiedere alla
questura compete | | | | |