RILASCIO
DEL VISTO D'INGRESSO
(T.U. art. 4 - D.P.R. art. 5, 6 e 7)
a) Dove si richiede?
Il visto d'ingresso va chiesto alle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nel paese d'appartenenza, o
territorialmente competenti, per il
luogo di residenza dello straniero. Gli
uffici di polizia di frontiera italiani
possono essere autorizzati a rilasciare
visti d'ingresso (per un periodo massimo
di 10 giorni) o di transito (per un
periodo massimo di 5 giorni), per casi
d'assoluta necessità.
Nota: le suddette rappresentanze
sono tenute ad assicurare adeguate forme
di pubblicità dei requisiti e delle
condizioni per il rilascio del visto
d'ingresso, nonché degli eventuali
requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da
decisioni adottate nell'ambito della
cooperazione con le rappresentanze degli
Stati Schengen.
b) Quale documentazione è necessaria
per tutti i tipi di richiesta?
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e
quelle degli eventuali familiari al
seguito
- gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto
equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la
finalità del viaggio (lavoro,
ricongiungimento, salute, …)
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata
del viaggio e del soggiorno (definiti
dal Ministero dell'interno, sulla base
dei criteri indicati nel documento di
programmazione, predisposto ogni tre
anni)
- le condizioni di alloggio Se è con
familiari al seguito (è possibile solo
se titolare di carta di soggiorno, di un
visto d'ingresso per lavoro subordinato
di durata non inferiore ad un anno, per
lavoro autonomo non occasionale, per
studio o per motivi religiosi)
- il nulla osta della questura che ha
accertato la validità della
documentazione comprovante la
disponibilità di alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di
edilizia pubblica (in caso di figli
sotto i 14 anni è necessario il
consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore dimorerà).
L'esistenza dei suddetti requisiti deve
essere attestata dall'ufficio comunale1
o dall'Azienda sanitaria locale
competente per il territorio 2 che
rilascia un certificato di idoneità
igienico-sanitaria
- la documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio,
minore età o inabilità al lavoro e di
convivenza. I certificati, rilasciati
dalla competente autorità dello Stato
di appartenenza, devono essere tradotti
e legalizzati dalla rappresentanza
consolare italiana. Il visto è
rilasciato entro 90 giorni dalla data
della richiesta.
USCITA
DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO
(D.P.R. art. 8)
Lo straniero che lascia il territorio
dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio della libera
circolazione (Stati Schengen) è tenuto a
sottoporsi ai controlli di polizia di
frontiera. Il personale addetto ai
controlli di frontiera deve apporre il
timbro di uscita sul passaporto. Lo
straniero, regolarmente soggiornante,
uscito dall'Italia, quando intende
rientrare deve esibire il passaporto, o
documento equivalente, e il permesso di
soggiorno in corso di validità al
controllo di frontiera.
Se il permesso di soggiorno è scaduto?
Se il permesso di soggiorno è scaduto da
non più di 60 giorni, lo straniero deve
munirsi di visto di reingresso, rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di
provenienza, presentando il documento
scaduto.
Se ha perso il permesso di soggiorno o è
stato rubato?
Lo straniero privo di permesso di
soggiorno, perché smarrito o sottratto,
è tenuto a richiedere il visto di
reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, unendo
copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso è
rilasciato previa verifica dell'esistenza
del provvedimento del questore concernente
il soggiorno.
Se ha la carta di soggiorno?
Lo straniero titolare della carta di
soggiorno rientra in Italia mediante la
sola esibizione della carta di soggiorno e
del passaporto o documento equivalente. Il
provvedimento di diniego del visto di
reingresso è comunicato allo straniero
mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle
eventuali modalità d'impugnazione, e, se
lo straniero non comprende l'italiano,
deve essere accompagnato da una sintesi
del suo contenuto nella lingua
comprensibile allo straniero o, se ciò
non è possibile, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.

PERMESSO
DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11, 12
e 13)
Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o
altro documento d'identificazione, o il
permesso o la carta di soggiorno, è
punito con l'arresto fino a 6 mesi e
l'ammenda fino a £ 800.000.
1.Richiesta
Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto alla questura della provincia
in cui lo straniero intende stabilirsi
entro 8 giorni lavorativi dal suo
ingresso in Italia. La richiesta deve
essere compilata sul modulo rilasciato
dalla questura: al momento della
presentazione viene rilasciata una
ricevuta con l'indicazione del giorno di
ritiro del permesso di soggiorno.
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e
quelle degli eventuali figli minori
conviventi, per i quali sia prevista
l'iscrizione nel permesso di soggiorno
del genitore
- il luogo dove dichiara di voler
soggiornare
- il motivo del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, nel
quale sia stato apposto, se richiesto,
il visto d'ingresso
- la documentazione, nei casi di
soggiorno diversi da quelli per motivi
di lavoro, attestante la disponibilità
dei mezzi economici per il ritorno nel
Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera (allo
straniero può essere richiesto di farsi
ritrarre da apposita apparecchiatura per
il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio)
L'ufficio trattiene copia della
documentazione esibita e può richiedere
l'esibizione della documentazione o di
altri elementi occorrenti per
comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo
richiesto
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti, commisurati ai
motivi ed alla durata del soggiorno,
rapportati al numero delle persone a
carico
- la disponibilità di altre risorse o
dell'alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia requisito per il
rilascio del permesso di soggiorno. La
suddetta documentazione non è richiesta
ai richiedenti asilo, agli stranieri
ammessi al soggiorno per motivi di
protezione sociale ed a coloro che
rientrino in progetti di protezione
temporanea per rilevanti esigenze
umanitarie (conflitti, disastri
naturali, ecc.).
2. Richiesta di permesso di soggiorno
in casi particolari
- per gli stranieri che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni, l'esemplare della
scheda rilasciata per ricevuta
sostituisce il permesso di soggiorno per
i 30 giorni successivi alla data
d'ingresso nel territorio nazionale
- quando si tratta di soggiorno per
turismo, di durata non superiore a 30
giorni, di gruppi guidati, la richiesta
del permesso di soggiorno può essere
effettuata dal capo gruppo
- per il soggiorno da trascorrersi
presso convivenze civili o religiose,
presso ospedali o altri luoghi di cura,
la richiesta del permesso di soggiorno
può essere presentata dall'esercente
della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli
istituti o le comunità in cui lo
straniero è ospitato. Gli stranieri che
soggiornano in Italia per un periodo non
superiore ai 30 giorni sono esentati
dall'obbligo di comunicare alla questura
competente per il territorio, entro i 15
giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio
abituale.
b) Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato
per i motivi e la durata indicati nel
visto d'ingresso e non può comunque
essere:
- superiore a tre mesi per visite,
affari e turismo (vale anche per i
permessi di soggiorno per turismo
rilasciati dai Paesi Schengen)
- superiore a sei mesi per lavoro
stagionale, o a nove mesi per lavoro
stagionale nei settori che richiedono
tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza di un corso di studio o
di formazione debitamente certificati.
E' rinnovabile però nel caso di corsi
pluriennali
- superiore a due anni per lavoro
autonomo, subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti
familiari
Per richiesta di asilo e per emigrazione
in un altro Paese sarà per la durata
della procedura occorrente. Per acquisto
della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero già
in possesso del permesso di soggiorno
per altri motivi, sarà per la durata
del procedimento di concessione o di
riconoscimento. Il permesso di soggiorno
contiene l'indicazione del codice
fiscale. All'atto del ritiro dovrà
essere esibita la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi
in materia sanitaria (iscrizione al
S.S.N.).
PERMESSI
DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE
SOCIALE
(T.U. art. 18 - D.P.R. art. 25, 26 e 27)
a) Chi ne può usufruire?
- lo straniero soggetto ad una
situazione di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti del quale
possano sorgere concreti pericoli per la
sua incolumità, conseguenti al
tentativo di sottrarsi a detta
situazione.
b) Chi li può richiedere?
La proposta del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale è
effettuata - dai servizi sociali degli
enti locali o dalle associazioni, enti
ed altri organismi iscritti nel
registro, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento
degli Affari Sociali, purché abilitati
alla realizzazione di programmi di
assistenza e protezione sociale degli
stranieri
- dal Procuratore della Repubblica nei
casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero.
La questura, ricevuta la proposta e
verificata la sussistenza delle
condizioni previste, provvede al
rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari. Nel caso la proposta
sia stata fatta dai servizi sociali o da
altri enti autorizzati, il questore
valuta la gravità ed attualità del
pericolo anche sulla base degli elementi
in essa contenuti.
c) Quali sono i requisiti per il
rilascio del permesso di soggiorno?
- il parere del procuratore della
Repubblica, quando sia iniziato il
suddetto procedimento penale e il
procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni
circa la gravità ed attualità del
pericolo
- il programma di assistenza ed
integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni
della Commissione interministeriale per
l'attuazione dello stesso
- l'adesione dello straniero al medesimo
programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste in caso di
interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello
stesso
- l'accettazione degli impegni connessi
al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma
deve essere realizzato.
d) Cosa consente questo tipo di
permesso di soggiorno?
Consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio,
l'iscrizione alle liste di collocamento
e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età.
Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso
può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto
medesimo. Il permesso di soggiorno può
essere altresì convertito in permesso
di soggiorno per studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
e) Che durata ha il permesso di
soggiorno e quando può essere revocato?
Il permesso di soggiorno ha la durata di
6 mesi e può essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso
è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile
con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per
quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque
accertate dal questore, in altre parole
quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
Il permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni
dell'istituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il
Tribunale per i minorenni, allo
straniero che abbia terminato
l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la
minore età, e abbia dato prova concreta
di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale.
MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA
PER EVENTI ECCEZIONALI (T.U., art.
20)
Con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono stabilite le misure di
protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni del testo
unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti,
di disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione europea.
RESIDENZA (T.U.
art. 6 - D.P.R. art. 15)
a) Dove ci s'iscrive?
L'iscrizione anagrafica viene effettuata
- per nascita, nell'anagrafe del comune
di residenza dei genitori o nel comune
dove è iscritta la madre, qualora i
genitori siano iscritti in anagrafi
diverse
- per trasferimento di residenza da
altro comune o dall'estero dichiarato
dall'interessato, tenuto conto delle
particolari disposizioni relative alle
persone senza fissa dimora, nonché per
mancata iscrizione nell'anagrafe di
alcun comune.
Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono
tenuti a rinnovare la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno,
corredata dallo stesso documento. Le
iscrizioni, variazioni o cancellazioni
anagrafiche sono comunicate d'ufficio
alla questura competente per territorio.
Le eventuali variazioni di domicilio
devono essere comunicate dallo straniero
al questore competente per territorio
entro 15 giorni.
b) Quando e perché avviene la
cancellazione?
La cancellazione avviene
- per trasferimento della residenza in
altro comune o all'estero, nonché per
il trasferimento della dimora in altro
comune per le persone senza fissa dimora
- per irreperibilità accertata a
seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della
popolazione, o quando a seguito di
ripetuti accertamenti la persona sia
risultata irreperibile, nonché per
effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale,
trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno. Lo straniero viene avvisato e
invitato a provvedere nei successivi 30
giorni.
OBBLIGHI
DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
(T.U. art. 7)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà
alloggio o ospita uno straniero, o
apolide, anche se parente o affine, o lo
assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze, o cede allo stesso la
proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro 48
ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi
del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona è alloggiata,
ospitata o presta servizio ed il titolo
per il quale la comunicazione è dovuta.
CARTA
DI SOGGIORNO (T.U. art. 9 - D.P.R.
art. 16 e 17)
a) Chi ne ha diritto?
Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno 5
anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi.
b) Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura della città
in cui si risiede, compilando un modulo
su cui bisogna indicare - le proprie
generalità complete
- il luogo / i luoghi in cui lo
straniero ha soggiornato in Italia nei 5
anni precedenti
- le fonti di reddito, specificandone
l'ammontare
- il luogo di residenza
Alla domanda vanno allegati:
- copia del passaporto, o di documento
equipollente o del documento
d'identificazione rilasciato dalla
competente autorità italiana da cui
risultino nazionalità, la data (anche
solo l'anno) e il luogo di nascita
- copia della dichiarazione dei redditi
o del modello 101 rilasciato dal datore
di lavoro, relativi all'anno precedente,
da cui risulti un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale3
- certificato del casellario giudiziale
e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso
- 4 fotografie (formato tessera).
c) E per i familiari?
La carta di soggiorno può essere
richiesta per il coniuge e per i figli
minori degli anni 18 conviventi.
Alla domanda vanno aggiunti:
- documenti comprovanti lo stato di
coniuge o di figlio minore, rilasciati
dalla competente autorità dello Stato
d'appartenenza, tradotti in italiano e
autenticati dall'autorità consolare
italiana
- documentazione comprovante la
disponibilità d'alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di
edilizia pubblica (in caso di figli
sotto i 14 anni è necessario il
consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore dimorerà). L'esistenza
dei suddetti requisiti deve essere
attestata dall'ufficio comunale4 o
dall'Azienda sanitaria locale competente
per il territorio5 che rilascia un
certificato di idoneità
igienico-sanitaria
- documentazione comprovante il reddito
annuo non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede
l'inserimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale se l'inserimento è di due o tre
familiari, al triplo se è di quattro o
più familiari. Il reddito di
riferimento è quello prodotto da tutti
i familiari conviventi non a carico. Se
la carta di soggiorno è richiesta da
coniuge straniero, o genitore straniero
convivente con cittadino italiano o con
cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia, bisogna
indicare anche le generalità del
coniuge italiano o del figlio del
cittadino italiano convivente. Per lo
straniero che sia figlio minore
convivente, la carta di soggiorno è
richiesta da chi esercita la potestà
sul minore. Le 4 fotografie vanno
allegate per ogni familiare straniero
inserito nella carta di soggiorno.
d) Rilascio della carta di soggiorno:
La questura rilascia una ricevuta,
indicando il giorno in cui la carta potrà
essere ritirata. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di
soggiorno, che è rilasciata comunque
entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste
(fra le quali: assenza di procedimenti
penali in corso e assenza di condanne)
e) E se viene negata o revocata?
Lo straniero può presentare ricorso al
Tribunale amministrativo regionale (TAR)
competente, entro 60 giorni.
L'espulsione dello straniero titolare di
carta di soggiorno può essere disposta
solo per gravi motivi di ordine
pubblico.
f) Validità della carta di soggiorno:
La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato quale titolo per il
soggiorno. Essa costituisce anche
documento di identificazione personale
con validità decennale, ma è soggetta
a rinnovo quinquennale. Il rinnovo
avviene su richiesta dell'interessato,
corredata di nuove fotografie. Vantaggi
della carta di soggiorno:
Lo straniero può
1. fare ingresso in Italia in
esenzione di visto
2. svolgere ogni attività
lecita, salvo quelle che la legge vieta
espressamente allo straniero o comunque
riserva solo al cittadino italiano
3. accedere ai servizi e alle
prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione
4. partecipare alla vita pubblica
locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento
dell'ente locale.
RESPINGIMENTO,
TRATTENIMENTO ED ESPULSIONE
(T.U. art. 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15,
16, 17 e 19 - D.P.R. art. 3, 18, 19, 20,
21, 22, 23 e 28) 6.
RESPINGIMENTO
(T.U. art. 10)
La polizia di frontiera dispone il
respingimento degli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti: documenti validi, visto
d'ingresso, documentazione idonea al fine
di provare lo scopo del soggiorno e
l'effettiva disponibilità dei mezzi di
sussistenza, per il proprio mantenimento,
durante il medesimo. Il respingimento con
accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto nei confronti degli stranieri -
che entrano nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e
sono fermati all'ingresso o subito dopo -
che, sprovvisti dei requisiti per
l'ingresso in Italia, siano stati
temporaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso Il
respingimento non viene effettuato se lo
straniero chiede asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato o
se vi sono i requisiti per l'adozione di
misure di protezione temporanea per motivi
umanitari. I respingimenti sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI
CLANDESTINE (T.U. art. 12)
Il presente articolo, sottolineando il
fatto che chiunque compia attività
dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri in Italia in violazione della
legge, a scopo di lucro e non, è punito
con la reclusione e con una multa,
specifica altresì che non costituiscono
reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia
nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio dello Stato.
ESPULSIONE (T.U. art. 13 e 13 bis -
D.P.R. art. 18 e 19)
Quando si viene espulsi?
Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel
territorio dello Stato.
L'espulsione è disposta dal prefetto
quando lo straniero
- è entrato in Italia sottraendosi ai
controlli di frontiera e non è stato
respinto
- si è trattenuto nel territorio dello
Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno entro gli 8 giorni previsti
(salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore), se il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato, o se è
scaduto da più di 60 giorni e non è
stato chiesto il rinnovo - è soggetto
ritenuto socialmente pericoloso, in quanto
dedito a traffici delittuosi, o che vive
con proventi di attività delittuose, o
che sia indiziato per reati di
associazione a delinquere di stampo
mafioso ed associazioni analoghe.
L'espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato e il provvedimento è
comunicato allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione
del provvedimento scritto e motivato,
contenente l'indicazione delle eventuali
modalità d'impugnazione. Se lo straniero
non comprende l'italiano, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi
del suo contenuto nella lingua a lui
comprensibile o, se ciò non possibile, in
inglese, francese o spagnolo, secondo la
preferenza indicata dall'interessato.
L'espulsione è eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera, quando lo
straniero - è espulso per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato
o si è trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre i 15 giorni
fissati con l'intimazione
- è soggetto ritenuto socialmente
pericoloso e il prefetto rilevi, sulla
base di circostanze obbiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento
- è privo di valido documento attestante
la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obbiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero si sottragga all'esecuzione del
provvedimento. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro
15 giorni. Allo straniero viene quindi
concesso un periodo di 15 giorni per
presentarsi al posto di polizia di
frontiera indicato e lasciare
volontariamente l'Italia, con l'avvertenza
che, in mancanza, si procederà
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
Come e dove si presenta il ricorso?
Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al
Tribunale ordinario7, entro 5 giorni8
dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine è di 30 giorni
qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. Il ricorso deve
essere presentato al Tribunale del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione, allegando il provvedimento
impugnato. Può essere sottoscritto anche
personalmente. Qualora ne sussistano i
presupposti, lo straniero che intenda
ricorrere avverso il provvedimento, può
essere ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato. Il giudice accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con un unico
provvedimento adottato, in ogni caso,
entro 10 giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato. Lo
straniero espulso è rinviato allo Stato
di appartenenza, o, quando ciò non sia
possibile, allo Stato di provenienza e non
può rientrare in Italia, per un periodo
di 5 anni, senza una speciale
autorizzazione del Ministero dell'interno.
Il giudice o il TAR possono determinare un
periodo diverso, non inferiore a 3 anni,
sulla base di motivi legittimi presentati
dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dallo stesso
sul territorio dello Stato.
Contro il decreto di espulsione emanato
per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato è ammesso ricorso
al TAR del Lazio, sede di Roma.
Chi non può essere espulso?
- i minori di età, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario
espulsi.
Se si tratta di minore abbandonato è
immediatamente avvisato il Tribunale per i
minorenni per i provvedimenti di
competenza. Il minore di 14 anni viene
iscritto nel permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario regolarmente
soggiornante in Italia. Al minore viene
comunque rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età
- gli stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con il coniuge di
nazionalità italiana.
A loro viene rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari
- le donne in stato di gravidanza e/o nei
6 mesi successivi alla nascita del figlio.
A loro viene rilasciato un permesso di
soggiorno per cure mediche
- gli stranieri per i quali sono previste
misure di protezione temporanea per motivi
umanitari, salvo che possa disporsi
l'allontanamento in uno Stato che provvede
ad accordare una protezione analoga contro
le persecuzioni. A loro viene rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi
umanitari
- gli stranieri in possesso di carta di
soggiorno, salvo l'espulsione sia disposta
per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale o salvo il soggetto
sia definito dalla legge socialmente
pericoloso, in quanto dedito a traffici
delittuosi, o perché vive con proventi di
attività delittuose, o è indiziato per
reati di associazione a delinquere di
stampo mafioso ed associazioni analoghe.
TRATTENIMENTO (T.U. art. 14 -
D.P.R. art. 20, 21, 22 e 23)
Cos'è e quando viene disposto?
Quando non è possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione, mediante
accompagnamento alla frontiera, o il
respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità,
all'acquisizione di documenti di viaggio,
o per l'indisponibilità di mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che
lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro
di permanenza temporanea e assistenza più
vicino.
Nel centro gli deve essere assicurata la
necessaria assistenza e il pieno rispetto
della sua dignità, nonché la libertà di
corrispondenza, anche telefonica, con
l'esterno, e la libertà di colloquio con
visitatori (familiari conviventi, il
difensore, ministri d culto, personale
della rappresentanza diplomatica o
consolare, appartenenti ad enti,
associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietà sociale
ammessi a svolgere attività di assistenza
secondo convenzioni stipulate
precedentemente con la prefettura).
Il questore, entro le 48 ore, trasmette
copia del provvedimento al giudice, il
quale, sentito l'interessato, può
convalidare il provvedimento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato entro le 48
ore successive. Il giudice della convalida
è competente anche per i ricorsi avverso
i provvedimenti d'espulsione.
Quanto tempo si permane nel centro?
La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi 20
giorni. Su richiesta del questore, il
giudice può prorogare la permanenza di un
massimo di ulteriori 10 giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento non appena
è possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Contro i decreti di
convalida e proroga presso i suddetti
centri, è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura. Nel
caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in
Italia, o per altri gravi motivi di
carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, può
autorizzare lo straniero ad allontanarsi
dal centro per il tempo strettamente
necessario, informandone il questore che
ne dispone l'accompagnamento.
ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE
SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (T.U.
art. 15)
Il giudice nel pronunciare la sentenza di
condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale (accordo delle parti sul
rito e sulla pena da irrogare) nei
confronti dello straniero che si trovi
nelle condizioni che richiedono
l'espulsione da parte della prefettura,
quando ritiene di dover irrogare la pena
detentiva entro il limite di 2 anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'art. 163 del codice penale né
le cause ostative (perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità, o
all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ecc.), può sostituire la
medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non
inferiore a 5 anni.
L'espulsione è eseguita dal questore,
anche se la sentenza non è irrevocabile.

LAVORO
(T.U. art. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27
- D.P.R. art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 e 41)
L'ingresso
per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote d'ingresso
stabilite da decreti annuali emanati dal
Presidente del Consiglio.
1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO E INDETERMINATO (T.U. art.
22 - D.P.R. art. 30, 31, 37 e 41)
a) Autorizzazione al lavoro
Chi la rilascia?
L'autorizzazione al lavoro per lo
straniero residente all'estero è
rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi,
a richiesta del datore di lavoro, nei
limiti qualitativi e quantitativi previsti
dai suddetti decreti.
La richiesta deve contenere
- le complete generalità del titolare o
del legale rappresentante dell'impresa,
della sua denominazione e sede, o, se si
tratta di lavoro a domicilio, le complete
generalità del datore di lavoro
committente
- le complete generalità del lavoratore
straniero o dei lavoratori stranieri che
s'intende assumere
- l'impegno di assicurare allo straniero
il trattamento retributivo ed assicurativo
previsto dalle leggi vigenti e dai
contratti nazionali di lavoro di categoria
o comunque applicabili
- la sede dell'impresa e dello
stabilimento o del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività
inerente al rapporto di lavoro -
l'indicazione delle modalità di alloggio.
Devono essere allegati
- il certificato d'iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria e
artigianato, munito della dicitura
antimafia, salvo che il rapporto di lavoro
non riguardi l'attività d'impresa
- copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione
dell'effettivo rilascio del relativo
permesso di soggiorno
- copia della documentazione prodotta dal
datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la capacità economica
L'autorizzazione al lavoro è rilasciata
entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, previa verifica delle condizioni
previste.
b) Nulla osta della questura e visto
d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, unitamente a
copia della domanda e della documentazione
allegata, deve essere presentata alla
questura territorialmente competente per
l'apposizione del nulla osta provvisorio
ai fini dell'ingresso. Il nulla osta è
apposto entro 20 giorni dal ricevimento,
previa verifica che non sussistono, nei
confronti del lavoratore straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che il datore di
lavoro a domicilio o titolare
dell'impresa, o il legale rappresentante
ed i componenti dell'organismo di
amministrazione della società, non
risultino denunciati per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale.
c) Per ottenere il visto d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, corredata del
nulla osta della questura è fatta
pervenire, a cura del datore di lavoro,
allo straniero interessato ed è da questi
presentata alla rappresentanza diplomatica
o consolare competente per il rilascio del
visto d'ingresso, entro 6 mesi dalla data
del rilascio della stessa autorizzazione.
Il visto d'ingresso è rilasciato entro 30
giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti per il
rilascio di ogni tipo di visto d'ingresso:
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la finalità
del viaggio
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno (definiti dal
Ministero dell'interno, sulla base dei
criteri indicati nel documento di
programmazione, predisposto ogni tre anni)
- le condizioni di alloggio.
d) Liste degli stranieri che chiedono
di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri che
chiedono di lavorare in Italia, sono
formate in attuazione degli accordi o
intese bilaterali fra gli Stati non
appartenenti all'Unione Europea e
Ministero degli affari esteri, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono compilate ed aggiornate per
anno solare, distintamente per lavoratori
a tempo indeterminato, determinato e per
lavoro stagionale, e sono tenute
nell'ordine di presentazione delle domande
d'iscrizione presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane.
Ciascuna lista consta di un elenco di
nominativi e delle schede d'iscrizione che
gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, contenenti:
- Paese d'origine
- numero progressivo di presentazione
della domanda
- complete generalità
- tipo del rapporto di lavoro preferito:
stagionale, a tempo determinato o
indeterminato
- capacità professionali o appartenenza
ad una determinata categoria di
lavoratori, qualifica o mansione
- conoscenza della lingua italiana, o del
francese, dell'inglese, dello spagnolo o
di altra lingua
- eventuali propensioni lavorative o
precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d'origine o in altri Paesi
- l'eventuale diritto alla priorità per i
lavoratori stagionali che siano già
entrati regolarmente in Italia, sempre per
lavoro stagionale, e siano usciti dopo il
periodo previsto dal visto d'ingresso
precedentemente rilasciato. Ciò deve
essere attestato dall'esibizione del
passaporto o altro documento equivalente,
da cui risulti la data di partenza
dall'Italia al termine del precedente
soggiorno per lavoro stagionale L'Anagrafe
annuale informatizzata, dove sono inseriti
questi dati, è istituita a decorrere dal
1° gennaio 1999 presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
- Direzione Generale per l'Impiego
- Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie.
L'interessato, iscritto nelle liste dei
lavoratori stranieri, ha facoltà di
chiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la propria posizione
nella lista.
e) Autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle liste
I dati riguardanti le suddette liste sono
immessi nel Sistema informativo lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro che
ne fanno motivata richiesta, tramite la
Direzione provinciale del lavoro. Le
richieste di autorizzazione al lavoro per
ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalità
previste per le autorizzazioni al lavoro,
di cui sopra. Nel caso il datore di lavoro
non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell'ordine di priorità di
iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.
PRESTAZIONE
DI GARANZIA (T.U. art. 23 - D.P.R.
art. 34, 35 e 36)
a) Chi può farla e dove?
Il cittadino italiano o straniero, con un
permesso di soggiorno di durata residua
non inferiore ad un anno, che intenda
farsi garante dell'ingresso di un
cittadino straniero, per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve
presentare entro 60 giorni dalla
pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, apposita richiesta
nominativa alla questura della provincia
di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il
rilascio del visto d'ingresso.
La garanzia può essere presentata per non
più di due stranieri ciascun anno. Per
gli enti pubblici l'indicazione nominativa
è fatta, salvo che disposizioni di legge
o di regolamento consentano procedure
diverse, nell'ordine di priorità indicato
dalle liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane, con
graduatoria basata sull'anzianità
d'iscrizione.
b) Che cosa bisogna garantire e come?
- l'assicurazione obbligatoria al Servizio
Sanitario Nazionale
- la disponibilità di un alloggio idoneo
- i mezzi di sussistenza in misura non
inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale9, del doppio se si presta la
garanzia per due stranieri
- il pagamento delle spese di rimpatrio La
garanzia relativa alle suddette
prestazioni (eccetto per l'alloggio) è
prestata mediante fideiussione o polizza
assicurativa, il cui titolo deve
depositarsi presso la questura competente
all'atto della presentazione della domanda
d'autorizzazione all'ingresso.
Il titolo è restituito:
- immediatamente se l'autorizzazione non
è concessa
- a seguito della comunicazione della
rappresentanza diplomatica o consolare che
il visto d'ingresso non è stato concesso
- a seguito del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
La prestazione relativa all'alloggio può
essere attestata mediante specifico
impegno di chi ne ha la disponibilità,
corredata della documentazione comprovante
la disponibilità di un alloggio che
rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi
d'edilizia pubblica. L'esistenza dei
suddetti requisiti deve essere attestata
dall'ufficio comunale 10 o dall'Azienda
sanitaria locale competente per il
territorio 11 che rilascia un certificato
di idoneità igienico-sanitaria.
L'autorizzazione viene concessa, entro 60
giorni dal ricevimento della garanzia, se
sussistono gli altri requisiti per
l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalità indicate
nei decreti d'attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro.
Se è un ente pubblico che presenta la
garanzia, i visti d'ingresso sono
rilasciati su richiesta di lavoratori
stranieri residenti all'estero e iscritti
in apposite liste tenute dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane, con graduatoria basata
sull'anzianità d'iscrizione.
Copia dell'autorizzazione è trasmessa
alla Direzione provinciale del lavoro.
Fatto ingresso in Italia lo straniero
ottiene, previa iscrizione alle liste di
collocamento, un permesso di soggiorno per
un anno ai fini di inserimento nel mercato
del lavoro.
c) Chi altro può prestare la garanzia?
Sono ammesse a prestare la garanzia anche
le associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle
immigrazioni da almeno tre anni, quando:
- sussistono le condizioni patrimoniali e
organizzative previste dallo stesso DPR n.
394 (art. 52 e seguenti)
- nei confronti dei legali rappresentanti
e dei componenti degli organi
d'amministrazione e di controllo, o dei
soci, se si tratta di società in nome
collettivo, non risultino denunce per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale
- la prestazione di garanzia sia
deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti. La domanda d'autorizzazione
all'ingresso è corredata di copia
autentica della deliberazione, concernente
la prestazione della garanzia, e della
documentazione attestante la disponibilità
delle risorse occorrenti. Le regioni, gli
enti locali, comprese le comunità montane
e i loro consorzi e associazioni, possono
prestare la garanzia nei limiti delle
risorse finanziarie, patrimoniali ed
organizzative appositamente deliberate a
norma dei rispettivi ordinamenti. E'
sufficiente corredare la domanda
d'autorizzazione all'ingresso di copia
autentica della deliberazione.
d) Autorizzazione all'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro
L'autorizzazione all'ingresso è fatta
pervenire, a cura del soggetto che presta
la garanzia, allo straniero interessato ed
è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto
d'ingresso, entro e non oltre 6 mesi dalla
presentazione della domanda. Il visto
d'ingresso è rilasciato entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda, previa
verifica dei presupposti per il rilascio
di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno
(vedi cap. 14.1, paragrafo c).
e) Rilascio del permesso di soggiorno
per inserimento nel mercato del lavoro
Lo straniero, fatto ingresso in Italia,
deve richiedere, entro 8 giorni
lavorativi, il permesso di soggiorno per
l'inserimento nel mercato del lavoro e,
tramite la Direzione provinciale del
lavoro, l'iscrizione alle liste di
collocamento, esibendo la scheda della
domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura. Il permesso di
soggiorno, della durata di un anno, è
rilasciato, previa conferma da parte della
Direzione provinciale del lavoro
competente, dell'avvenuta iscrizione nelle
liste di collocamento. Lo straniero
iscritto alle liste di collocamento,
assunto con la prevista comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro, può
richiedere alla questura il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro
della durata:
- di 2 anni, salvo rinnovi, se si tratta
di contratto di lavoro a tempo
indeterminato
- pari alla durata del contratto di
lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi
dalla data del rilascio del permesso di
soggiorno, nel caso di lavoro stagionale o
a tempo determinato. Allo scadere del
permesso di soggiorno per iscrizione alle
liste di collocamento, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo
che abbia ottenuto un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
ISCRIZIONE
NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL
LAVORATORE LICENZIATO, DIMESSO O INVALIDO
(D.P.R. art. 37)
a) Lavoratore licenziato o dimesso
Quando il lavoratore straniero perde il
posto di lavoro ai sensi della normativa
in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione alla competente
Direzione provinciale del lavoro, entro 5
giorni dal licenziamento, per consentire
il collocamento dello straniero e
l'assistenza economica a suo favore. La
predetta Direzione provinciale provvede
all'iscrizione dello straniero nelle liste
di collocamento per il periodo della
residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno. Alle
medesime condizioni, salvo che per il
lavoratore stagionale, quando il
licenziamento è disposto a norma delle
leggi in vigore per il licenziamento
individuale, o in caso di dimissioni, il
datore di lavoro ne dà comunicazione
entro 5 giorni alla competente Direzione
provinciale del lavoro che provvede
all'iscrizione dello straniero nelle liste
di collocamento per il periodo della
residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno.
Quando il lavoratore straniero ha diritto
a rimanere nel territorio dello Stato
oltre il termine fissato dal permesso di
soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino ad un anno dalla
data d'iscrizione nelle liste di
collocamento.
b) Lavoratore invalido o profugo
Nel caso di straniero regolarmente
soggiornante per motivi di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato,
che sia dichiarato invalido civile,
l'iscrizione negli elenchi separati per le
singole categorie di invalidi, equivale
all'iscrizione nelle liste di
collocamento. Tali elenchi sono istituiti
presso gli uffici provinciali del lavoro e
comprendono anche i profughi che risultino
disoccupati e che aspirino ad
un'occupazione conforme alle proprie
capacità lavorative.
ACCESSO
AL LAVORO STAGIONALE
(T.U. art. 24 - D.P.R. art. 38)
Le autorizzazioni al lavoro stagionale,
con validità minima di 20 giorni e
massima di 6 o 9 mesi, sono rilasciate
entro 15 giorni dalla data di ricevimento
delle richieste di assunzione del datore
di lavoro, secondo le procedure previste
per l'autorizzazione al lavoro per lavoro
subordinato .
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori
stranieri che abbiano fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del
permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale hanno
diritto di precedenza presso lo stesso
datore di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste cumulative, nonché
nelle richieste senza indicazione
nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse
condizioni. L'autorizzazione al lavoro
deve essere presentata alla questura
competente per territorio per
l'apposizione del nulla osta ai fini del
rilascio del visto d'ingresso.
a) Chi può fare richiesta oltre al
singolo datore di lavoro?
Le richieste di autorizzazione al lavoro
stagionale possono essere presentate anche
dalle associazioni di categoria per conto
dei loro associati. L'autorizzazione al
lavoro stagionale a più datori di lavoro
che impiegano lo stesso lavoratore
straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione,
nel rispetto dei limiti temporali
previsti, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è
rilasciata a ciascuno di loro. Sono
ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi,
purché nell'ambito del periodo massimo
previsto.
b) Si può convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale?
I lavoratori stranieri che abbiano fatto
rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato precedentemente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a
tornare in Italia per un ulteriore periodo
di lavoro stagionale, ed ai quali sia
offerto un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, nei
limiti delle quote annuali previste,
possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno,
osservate le disposizioni per la richiesta
dello stesso (vedi cap.7, paragrafo a/1).
Il permesso di soggiorno è rilasciato
entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono le condizioni
previste.
LAVORO
AUTONOMO
(T.U. art. 26 - D.P.R. art. 39)
a) Quali documenti sono necessari?
Lo straniero che intende svolgere in
Italia attività per le quali è richiesto
il possesso di un'autorizzazione o licenza
o l'iscrizione in apposito registro o
albo, o la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo, è tenuto a
richiedere alla competente autorità
amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del
titolo abilitativo o autorizzatorio,
comunque denominato, osservati i criteri e
le procedure previsti per il rilascio
dello stesso. Oltre a quanto previsto per
il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni,
conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea, per le attività che
richiedono l'accertamento di specifiche
idoneità professionali o tecniche, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia
provvedono al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri. Anche per le
attività che non richiedono il rilascio
di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad
acquisire presso la Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura
competente per il luogo in cui l'attività
lavorativa autonoma deve essere svolta, o
presso il competente Ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilità
delle risorse finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attività.
b) Dove si presenta la documentazione?
La dichiarazione rilasciata dal Ministero,
unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo
rilascio, nonché l'attestazione della
Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura, devono essere
presentate, anche tramite procuratore,
alla questura territorialmente competente,
per l'apposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dell'ingresso. Tale
nulla osta è posto in calce alla
dichiarazione del Ministero, entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica
che non sussistono motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno in Italia per
motivi di lavoro autonomo, ed è
rilasciata all'interessato o al suo
procuratore. La dichiarazione,
l'attestazione ed il nulla osta devono
essere presentati alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto d'ingresso. La stessa
provvede, previo accertamento dei
requisiti richiesti e della documentazione
fatta pervenire al Ministero degli affari
esteri dai Ministeri competenti e dalla
competente Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura, al rilascio del
visto d'ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività cui
il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti dalle quote annuali. Il visto
d'ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro 120 giorni dalla
data di presentazione della domanda e deve
essere utilizzato entro 180 giorni dalla
data del rilascio.
c) Se lo straniero è già in Italia
con regolare permesso di soggiorno?
Lo straniero già in possesso di permesso
di soggiorno diverso da quello che
consente l'esercizio di attività
lavorativa autonoma, può chiedere alla
questura competente per il luogo in cui
intende esercitare lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno. A
tal fine, oltre alla documentazione
prevista per lo straniero che richiede il
visto d'ingresso per lavoro autonomo, deve
essere prodotta l'attestazione della
Direzione provinciale del lavoro che la
richiesta rientra nell'ambito delle quote
d'ingresso per lavoro autonomo determinate
annualmente.
CASI
PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO
(T.U. art. 27 - D.P.R. art. 40)
a) Dove viene rilasciata l'autorizzazione
al lavoro?
Per gli stranieri appartenenti ad una
delle categorie sotto elencate di
lavoratori, l'autorizzazione al lavoro è
rilasciata, con l'osservanza delle modalità
specifiche per categoria, dalla Direzione
provinciale del lavoro competente per il
luogo in cui l'attività lavorativa dovrà
effettuarsi (salvo che per i lavoratori
alle lettere h, l, m, n, o, p, e o), a
richiesta del datore di lavoro, nei limiti
qualitativi e quantitativi previsti dalle
quote fisse annuali.
La richiesta deve contenere
- le complete generalità del titolare o
del legale rappresentante dell'impresa,
della sua denominazione e sede, o, se si
tratta di lavoro a domicilio, le complete
generalità del datore di lavoro
committente
- le complete generalità del lavoratore
straniero o dei lavoratori stranieri che
s'intende assumere
- l'impegno di assicurare allo straniero
il trattamento retributivo ed assicurativo
previsto dalle leggi vigenti e dai
contratti nazionali di lavoro di categoria
o comunque applicabili
- la sede dell'impresa e dello
stabilimento o del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività
inerente al rapporto di lavoro
- l'indicazione delle modalità di
alloggio.
Devono essere allegati
- il certificato d'iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria e
artigianato, munito della dicitura
antimafia, salvo che il rapporto di lavoro
non riguardi l'attività d'impresa
- copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione
dell'effettivo rilascio del relativo
permesso di soggiorno
- copia della documentazione prodotta dal
datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la capacità economica.
Ai fini del visto d'ingresso e della
richiesta del permesso di soggiorno,
l'autorizzazione al lavoro deve essere
utilizzata entro 90 giorni dal rilascio.
b) Durata del relativo permesso di
soggiorno
Eccetto per gli stranieri alla lettera f,
per i quali la durata del permesso di
soggiorno non può essere superiore ad un
anno, in relazione alla frequenza di un
corso per formazione debitamente
certificata (rinnovabile se il corso è
pluriennale), il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno sono rilasciati per
il tempo indicato nell'autorizzazione al
lavoro o, se questa non è richiesta, per
il tempo strettamente corrispondente alle
documentate necessità. Per i rapporti di
lavoro determinati, l'autorizzazione non
può essere concessa per un periodo
superiore a quella del rapporto di lavoro
a tempo determinato e, comunque, a due
anni.
La proroga, se prevista, non può superare
lo stesso termine. La validità
dell'autorizzazione deve essere
espressamente indicata nel provvedimento.
c) Categorie e modalità specifiche:
a) dirigenti o personale altamente
specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia o di uffici di
rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività
nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del
commercio, o dirigenti di sedi principali
in Italia di società italiane o di società
di altro Stato dell'Unione europea: lo
straniero deve essere assunto da almeno un
anno prima della data del trasferimento
temporaneo;
b) lettori universitari di scambio
o di madre lingua: l'autorizzazione è
subordinata alla richiesta dell'Università
o dell'istituto di istruzione
universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per
l'espletamento delle relative attività;
c) professori universitari e
ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività
retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia: vedi b);
d) traduttori e interpreti: la richiesta
deve essere presentata direttamente
dall'interessato corredandola del
contratto relativo alla prestazione
professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di
assunzione in qualità di lavoratore
subordinato;
e) collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso all'estero, da
almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico: deve essere acquisito il
contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare.
L'autorizzazione non può essere
rilasciata a favore dei collaboratori
familiari di cittadini stranieri non
appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea;
f) persone che, autorizzate a
soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei
di addestramento presso datori di lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni
che rientrino nell'ambito del lavoro
subordinato: l'autorizzazione al lavoro è
rilasciata esclusivamente per la durata
del periodo di addestramento dichiarata
dal datore di lavoro, che non può
superare il biennio. Durante tale periodo
di addestramento, il lavoratore
interessato può svolgere le prestazioni
di lavoro subordinato mediante un rapporto
di tirocinio;
g) lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato
o determinato, tenuti a lasciare l'Italia
quando tali compiti o funzioni siano
terminati: l'autorizzazione al lavoro può
essere richiesta solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante
nel territorio dello Stato, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e può
riguardare soltanto prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, per un
numero limitato di lavoratori;
h) lavoratori marittimi componenti
l'equipaggio delle navi con bandiera
italiana e dipendenti da società
straniere appaltatrici dell'armatore,
chiamati all'imbarco su navi italiane da
crociera: si osservano le specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la
materia e non è necessaria
l'autorizzazione al lavoro. I relativi
visti d'ingresso sono rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane entro termini abbreviati e con
procedure semplificate definite con le
istruzioni del Ministero degli affari
esteri. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa
naviga nelle acque territoriali o staziona
in un porto nazionale. In caso di sbarco,
si osservano le disposizioni in vigore per
il rilascio del permesso di soggiorno.
Restano ferme le disposizioni in vigore
per il rilascio di visti di transito;
i) lavoratori dipendenti
regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali
siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare
in Italia determinate prestazioni oggetto
di appalto stipulato tra le predette
persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice
civile, della legge 23.10.60, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie:
accordi bilaterali con Stati non
appartenenti all'Unione europea possono
prevedere l'impiego in Italia, con
contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, alle dipendenze di datori di
lavoro italiani o stranieri operanti in
Italia, di gruppi di lavoratori, per la
realizzazione di opere determinate o per
la prestazione di servizi per un tempo non
superiore a 2 anni, al termine dei quali i
lavoratori stranieri hanno l'obbligo di
rientrare nel Paese di provenienza. In
tali casi l'autorizzazione al lavoro, il
visto d'ingresso ed il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla durata del
rapporto di lavoro connesso alla
realizzazione dell'opera o alla
prestazione del servizio;
l) lavoratori occupati presso
circhi o spettacoli viaggianti all'estero:
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
dall'Ufficio speciale di collocamento dei
lavoratori dello spettacolo di Roma e sue
sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio
di collocamento per lo spettacolo di
Palermo, per un periodo non superiore a 6
mesi, salvo prosecuzione del rapporto di
lavoro con il medesimo datore di lavoro;
m) personale artistico e tecnico
per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto: vedi l);
n) ballerini, artisti e musicisti
da impiegare presso locali di
intrattenimento: vedi l);
o) artisti da impiegare da enti
musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche: vedi l);
p) stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società
sportive italiane ai sensi della legge
23.03.81, n.91: l'autorizzazione al lavoro
è sostituita dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, sulla
richiesta della società destinataria
delle prestazioni sportive;
q) giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, o
di emittenti radiofoniche o televisive
straniere e giornalisti occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia:
l'autorizzazione al lavoro non è
richiesta;
r) persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di
giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari":
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore, per un periodo
non superiore ad un anno, salvo diversa
indicazione degli accordi medesimi. Se si
tratta di persone collocate "alla
pari" al di fuori di programmi di
scambio di giovani o di mobilità di
giovani, l'autorizzazione al lavoro non può
avere durata superiore a 3 mesi. Nel caso
di stranieri che giungano in Italia con un
visto per vacanze-lavoro, nel quadro di
accordi internazionali in vigore per
l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può
essere rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro successivamente
all'ingresso dello straniero nel
territorio dello Stato, a richiesta del
datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a 6 mesi e per
non più di 3 mesi con lo stesso datore di
lavoro.
L'autorizzazione al lavoro per gli
stranieri alle lettere a, b, c e d e la
dichiarazione di assenso del C.O.N.I.
(lettera p), è richiesta anche quando si
tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
d) Si possono rinnovare o convertire i
permessi di soggiorno?
L'autorizzazione al lavoro, il visto
d'ingresso ed il permesso di soggiorno per
le suddette categorie di lavoratori
stranieri, non possono essere rinnovati,
ad eccezione dei provvedimenti relativi
agli stranieri alla lettera f, e, in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, non
possono essere utilizzati per un diverso
rapporto di lavoro. Questi permessi di
soggiorno non possono essere convertiti,
salvo quelli per formazione che, durante
il periodo di addestramento, possono
essere convertiti in permessi disoggiorno
per motivi di lavoro.

DIRITTO
ALL'UNITÀ FAMILIARE
(T.U. art. 28)
Il
diritto a mantenere o a riacquistare
l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri è riconosciuto, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per
asilo, per studio o per motivi religiosi.
In tutti i procedimenti amministrativi o
giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare
e riguardanti i minori, deve essere preso
in considerazione, con carattere di
priorità, il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989. 9.
1) VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
(T.U. art. 29 - D.P.R. art.
a) Per chi si può richiedere?
- per il coniuge non legalmente separato
- per i figli minori a carico, anche del
coniuge, o nati da conviventi o da coniugi
legalmente separati, a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia
dato il suo consenso scritto (con
autentica della firma da parte della
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana). Si considera minore il figlio
di età inferiore a 18 anni
- per i genitori a carico
- parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro secondo la legislazione
italiana
- è consentito l'ingresso per
ricongiungimento al figlio minore,
regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall'ingresso in Italia, il possesso
dei requisiti (disponibilità di alloggio
e di reddito) previsti per il
ricongiungimento familiare
- è consentito l'ingresso al seguito di
cittadino italiano o comunitario dei
familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento familiare
b) Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura presentando:
- la carta di soggiorno, o il permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, rilasciato per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per asilo, per studio
o per motivi religiosi, o idonea
documentazione attestante la cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione
Europea
- la documentazione attestante la
disponibilità di un reddito annuo non
inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale12 se si chiede il ricongiungimento
con un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se
il ricongiungimento è con due o tre
familiari, al triplo se con quattro o più
familiari.
- la documentazione comprovante la
disponibilità di alloggio che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia
pubblica (in caso di figli sotto i 14 anni
è necessario il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore dimorerà).
L'esistenza dei suddetti requisiti deve
essere attestata dall'ufficio comunale 13
o dall'Azienda sanitaria locale competente
per il territorio 14 che rilascia un
certificato di idoneità
igienico-sanitaria.
c) Chi rilascia il visto d'ingresso?
La questura rilascia ricevuta della
domanda e della documentazione presentata,
apponendo sulla copia della domanda e
degli atti il timbro datario dell'ufficio
e della sigla dell'addetto alla ricezione.
Verificata la sussistenza dei requisiti,
la questura rilascia, entro 90 giorni
dalla ricezione, il nulla osta,
condizionato dall'effettiva acquisizione,
da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante
i presupposti di parentela, coniugio,
ecc.. Il richiedente invia il nulla osta
al familiare e, comunque, trascorsi i 90
giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato può ottenere il visto
d'ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche italiane,
dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dalla questura, da cui
risulti la data della presentazione della
domanda e della relativa documentazione.
Il provvedimento di diniego del visto
d'ingresso è comunicato allo straniero
mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle
eventuali modalità d'impugnazione, e, se
lo straniero non comprende l'italiano,
deve essere accompagnato da una sintesi
del suo contenuto nella lingua
comprensibile allo straniero o, se ciò
non è possibile, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. Lo straniero
che deve ricongiungersi può presentare
ricorso presso il TAR del Lazio.
PERMESSO DI
SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI
(T.U. art. 30)
a) A chi viene rilasciato?
- allo straniero che fa ingresso in Italia
con un visto per ricongiungimento
familiare, o con visto d'ingresso al
seguito del proprio familiare, quando
sussistono i requisiti per il
ricongiungimento familiare
- agli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello
Stato con un cittadino italiano o di uno
Stato appartenente all'Unione europea, o
con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti
- al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con un cittadino
italiano o appartenente ad uno Stato
membro dell'Unione europea residente in
Italia, o con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare è convertito in
permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato,
si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del
familiare
- al genitore straniero, anche naturale,
di minore italiano residente in Italia. In
tal caso il permesso di soggiorno è
rilasciato anche a prescindere dal
possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente
non sia stato privato dalla potestà
genitoriale secondo la legge italiana
b) Che cosa consente il permesso di
soggiorno per motivi familiari?
- l'accesso ai servizi assistenziali -
l'iscrizione ai corsi di studio o di
formazione professionale
- l'iscrizione nelle liste di collocamento
- lo svolgimento di lavoro subordinato o
autonomo, fermi i requisiti minimi d'età
per lo svolgimento di attività di lavoro
c) Che durata ha?
Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero, in
possesso dei requisiti per il
ricongiungimento, ed è rinnovabile
insieme a quest'ultimo. Allo straniero che
effettua il ricongiungimento con cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, o con straniero titolare di carta
di soggiorno, è rilasciata una carta di
soggiorno.
d) Che cosa succede in caso di
separazione o scioglimento del matrimonio?
In questi casi, o per il figlio che non
possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del 18° anno d'età, il
permesso di soggiorno può essere
convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, fermi i requisiti minimi d'età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
e) E in caso di diniego del nulla osta
al ricongiungimento familiare o del
permesso per motivi familiari?
In questi casi o contro gli altri
provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può
presentare ricorso al Tribunale del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il giudice che accoglie
il ricorso può disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa.
DISPOSIZIONI
A FAVORE DEI MINORI
(T.U. art. 31)
a) Fino a quale età il minore è
iscritto sul permesso di soggiorno dei
genitori?
Il figlio minore dello straniero con
questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di
uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del 14° anno di età e segue
la condizione giuridica del genitore con
il quale convive, o la più favorevole tra
quelle dei genitori con cui convive.
Sempre fino al 14° anno di età, il
minore che risulti affidato (ai sensi
dell'art. 4 della legge 4.05.1983, n.
184), è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale è affidato e segue la
condizione giuridica di quest'ultimo, se
più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dall'Italia non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione.
b) Dopo i 14 anni?
Al compimento del 14° anno di età, al
minore iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta soggiorno del genitore o
dell'affidatario, è rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi
familiari, valido fino al compimento della
maggiore età, o una carta di soggiorno.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e
delle condizioni di salute del minore che
si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza di
un familiare, per un periodo determinato,
anche in deroga alle disposizioni della
legge sull'immigrazione. L'autorizzazione
è revocata quando vengono a cessare i
gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio, o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o
con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
c) Espulsione di un minore
Qualora debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero15, il provvedimento
è adottato, su richiesta del questore,
dal Tribunale per i minorenni.
MINORI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL
COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ
(T.U. art. 32)
Al compimento della maggiore età, allo
straniero che era iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore, o allo straniero comunque
affidato, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo o per cure mediche.

ASSISTENZA
SANITARIA
(T.U. art. 34, 35 e 36 - D.P.R. art. 42,
43 e 44)
STRANIERI
ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(T.U. art. 34 - D.P.R. art. 42)
a) Chi ha l'obbligo di iscriversi al
S.S.N.?
- gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato, autonomo
o siano iscritti alle liste di
collocamento
- gli stranieri regolarmente soggiornanti
o che abbiano chiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza
- l'assistenza sanitaria spetta anche ai
familiari a carico regolarmente
soggiornanti.
Ai minori figli di stranieri iscritti al
S.S.N. è assicurato comunque fin dalla
nascita il medesimo trattamento dei minori
iscritti.
b) E gli altri?
- chi non rientra fra le suddette
categorie deve assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di polizza assicurativa
con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio italiano,
o mediante iscrizione al S.S.N. valida
anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al S.S.N., il costo è pari a
quello previsto per i cittadini italiani,
sul reddito complessivo conseguito
nell'anno precedente in Italia e
all'estero. L'ammontare del contributo non
può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle normative vigenti
(attualmente £ 750.000).
- gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio o perché
collocati "alla pari" si
iscrivono volontariamente al S.S.N.. Per
lo studente, la spesa corrisponde a £
302.000. Per questi stranieri il
contributo non è valido per i familiari a
carico
- anche lo straniero che abbia richiesto
un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi può chiedere
l'iscrizione volontaria al S.S.N. c) Dove
ci si iscrive?
Presso la U.S.L. del territorio in cui lo
straniero ha residenza ovvero, in assenza
di essa, del territorio in cui ha
effettiva dimora. Per luogo d'effettiva
dimora si intende quello indicato nel
permesso di soggiorno. Entro i 15 giorni
dal trasferimento il cittadino straniero
deve comunicare la variazione del proprio
domicilio abituale alla questura
competente per territorio. La dimora dello
straniero si considera abituale anche in
caso di documentata ospitalità da più di
tre mesi presso un centro d'accoglienza.
d) Che validità ha l'iscrizione?
- l'iscrizione è valida per tutta la
durata del permesso di soggiorno
- può essere rinnovata anche presentando
alla U.S.L. la documentazione comprovante
la richiesta di rinnovo di permesso di
soggiorno
- in caso di mancato rinnovo, di revoca o
annullamento del permesso di soggiorno, o
d'espulsione, comunicati alla U.S.L.,
l'iscrizione cessa salvo che l'interessato
esibisca la documentazione comprovante la
pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. La U.S.L. assicura al
cittadino straniero iscritto lo stesso
trattamento previsto per il cittadino
italiano. Sono assicurate anche
l'assistenza riabilitativa e protesica.
CITTADINI
STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
(T.U. art. 35 - D.P.R. art. 43)
a) Se hanno regolare permesso di
soggiorno:
Le prestazioni sanitarie di elezione sono
garantite dietro pagamento delle relative
tariffe regionali. Quelle ambulatoriali o
ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
o continuative, per malattia o infortunio
ed i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e
collettiva, sono assicurate in forma
gratuita, se si tratta di soggetti privi
delle risorse economiche sufficienti.
b) Se non hanno regolare permesso di
soggiorno:
Nei presidi sanitari pubblici o privati
accreditati, le prestazioni sanitarie
ambulatoriali o ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, o continuative, per
malattia o infortunio ed i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva, sono
assicurate in forma gratuita, se si tratta
di soggetti privi delle risorse economiche
sufficienti. Questo non implica alcuna
segnalazione all'autorità competente,
fatta eccezione nel caso di referto medico
obbligatorio.
c) Quali sono le prestazioni garantite?
- la tutela sociale della gravidanza e
della maternità a parità di trattamento
con le cittadine italiane
- la tutela della salute del minore
- le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni
- gli interventi di profilassi
internazionale
- la profilassi, la diagnosi e la cura di
malattie infettive.
d) Che cosa è l' STP?
E' la sigla che indica che il cittadino
straniero è temporaneamente presente sul
territorio dello Stato. La prescrizione e
la registrazione delle prestazioni nei
confronti degli stranieri senza permesso
di soggiorno sono effettuate utilizzando
un codice regionale a sigla STP, il codice
ISTAT identificativo della struttura
sanitaria pubblica che lo rilascia, e un
numero progressivo attribuito al momento
del rilascio. Il codice è riconosciuto su
tutto il territorio nazionale ed
identifica l'assistito per tutte le
prestazioni garantite. Questo codice viene
utilizzato per le prescrizioni su
ricettario regionale, anche di farmaci
erogabili da parte delle farmacie
convenzionate. La comunicazione al
Ministero dell'interno per il rimborso
delle spese, da parte degli enti sanitari,
è effettuata in forma anonima, mediante
il codice regionale STP, l'indicazione
della diagnosi, del tipo di prestazione
erogata e della somma di cui si chiede il
rimborso. Non comporta quindi alcuna
segnalazione.
e) Come si dimostra lo stato
d'indigenza?
Lo stato d'indigenza può essere attestato
attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante.
f) Chi deve garantire il funzionamento
di queste normative?
Le regioni. Esse devono individuare le
modalità opportune per garantire che le
cure essenziali e continuative previste
vengano erogate nell'ambito delle
strutture della medicina del territorio e
nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma
poliambulatoriale o ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con
organismi di volontariato aventi
esperienza specifica.
INGRESSO
E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
(T.U. art. 36 - D.P.R. art. 44)
a) Dove e come va chiesto il visto
d'ingresso?
Il cittadino che intende effettuare cure
mediche in Italia deve richiedere il visto
d'ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno alle rappresentanze consolari
italiane all'estero ed alla questura.
Documentazione necessaria:
- dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura,
la data d'inizio e la durata presumibile
della stessa
- attestazione dell'avvenuto deposito, a
favore della struttura prescelta, di una
somma cauzionale (30% del costo
complessivo) sulla base del costo
presumibile delle prestazioni richieste
- documentazione comprovante la
disponibilità in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento
delle spese sanitarie e di quelle di vitto
e alloggio fuori della struttura sanitaria
- documentazione comprovante la
disponibilità di risorse sufficienti per
il viaggio di rimpatrio per l'assistito e
per l'eventuale accompagnatore - la
domanda di rilascio del visto o di
rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno può essere presentata anche da
un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
b) Il trasferimento per cure mediche
nell'ambito di programmi umanitari:
Le regioni, autorizzano, d'intesa con il
Ministero della Sanità, le UU.SS.LL e le
aziende ospedaliere ad erogare prestazioni
che rientrino in programmi assistenziali
approvati dalle regioni stesse, per alta
specializzazione a favore di:
- cittadini provenienti da paesi
extracomunitari nei quali non esistono o
non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento
di specifiche gravi patologie e non sono
in vigore accordi di reciprocità relativi
all'assistenza sanitaria
- cittadini di paesi la cui particolare
situazione contingente non rende
attuabili, per ragioni politiche, militari
o d'altra natura, gli accordi
eventualmente esistenti con il S.S.N. per
l'assistenza sanitaria.

ISTRUZIONE
(T.U. art. 37, 38 e 39 - D.P.R. art. 45,
46, 47, 48,49 e 50) 14.
1)
ISCRIZIONE SCOLASTICA
(T.U. art. 38 - D.P.R. art. 45)
I minori stranieri presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla loro regolarità,
nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. L'iscrizione può
essere richiesta in qualunque periodo
dell'anno scolastico. I minori stranieri
sono soggetti all'obbligo scolastico
secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione nelle scuole
italiane di ogni ordine e grado avviene
nei modi e alle condizioni previsti per i
minori italiani e ai minori stranieri si
applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione,
d'accesso ai servizi educativi e di
partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
Se privi di documentazione anagrafica o in
possesso di documentazione irregolare o
incompleta, sono iscritti con riserva e
questo non pregiudica il conseguimento dei
titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi
sull'identità dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato
con i dati identificativi acquisiti al
momento dell'iscrizione.
Per l'iscrizione degli alunni stranieri
alla scuola dell'obbligo si applicano
anche le disposizioni in materia di
vaccini obbligatori, salvo le deroghe
disposte per attestazione di esonero
rilasciata dal medico dell'U.S.L..
a) In quale classe vengono iscritti?
Quelli soggetti all'obbligo scolastico
vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo
che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa.
Va tenuto conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese
di provenienza, che può determinare
l'iscrizione ad una classe diversa da
quella corrispondente all'età anagrafica
- dell'accertamento di competenze, abilità
e livelli di preparazione dell'alunno
- del corso di studi eventualmente seguito
nel Paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente
posseduto dall'alunno
Il collegio dei docenti formula proposte
in ordine ai criteri e alle modalità per
la comunicazione tra la scuola e le
famiglie degli alunni stranieri. Se
necessario, attraverso intese con l'ente
locale, l'istituzione scolastica si avvale
dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
2) ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ
(T.U. art. 39 - D.P.R. art. 46, 47 e 48)
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli
atenei stabiliscono il numero dei posti da
destinare all'immatricolazione degli
studenti stranieri ai corsi di studio
universitari, per l'anno accademico
successivo.
L'ammissione è comunque subordinata a
verifica delle capacità ricettive delle
strutture universitarie ed al superamento
delle prove di ammissione.
a) Dove e come si richiede il visto
d'ingresso per studio?
Il visto di ingresso va chiesto alle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nel paese di appartenenza e
territorialmente competenti per il luogo
di residenza dello straniero.
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e quelle
degli eventuali familiari al seguito
- gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto
equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la finalità
del viaggio
- le condizioni di alloggio
- la disponibilità dei mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno.
Sono compresi le borse di studio, i
prestiti d'onore ed i servizi abitativi
forniti da pubbliche amministrazioni o da
altri soggetti pubblici o privati
italiani, o per i quali le amministrazioni
stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero.
Associazioni professionali e sindacali,
enti e associazioni del volontariato
operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni possono prestare la
garanzia se sussistono le condizioni
patrimoniali e organizzative previste
dallo stesso DPR n. 394 (art. 52 e
seguenti)
- la dichiarazione sulla validità locale
dei titoli di scuola secondaria stranieri,
rilasciata dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane.
Tale dichiarazione deve fornire anche
informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa
riferimento il voto o il giudizio annotato
sul titolo di studio.
b) Come e quando si può rinnovare il
visto e il permesso di soggiorno?
- sono rinnovati agli studenti che nel
primo anno di corso abbiano superato una
verifica di profitto e negli anni
successivi almeno due verifiche
- per gravi motivi di salute o di forza
maggiore, debitamente documentati, il
permesso di soggiorno può essere
rinnovato allo studente che abbia superato
una sola verifica di profitto.
- non possono essere comunque rilasciati
per più di tre anni oltre la durata del
corso di studio.
- può essere ulteriormente rinnovato per
conseguire il titolo di specializzazione o
il dottorato di ricerca, per la durata
complessiva del corso, rinnovabile per un
anno.
c) Servizi e interventi per il diritto
allo studio:
Gli studenti stranieri accedono, a parità
di trattamento con gli studenti italiani,
a servizi e interventi per il diritto allo
studio, compresi gli interventi destinati
alla generalità degli studenti, quali le
borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi. La condizione economica
e patrimoniale dello studente è
certificata con apposita documentazione
rilasciata dalle competenti autorità del
Paese ove i redditi sono stati prodotti e
tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per
territorio.
Laddove esistano particolari difficoltà a
rilasciare la documentazione richiesta da
parte della locale Ambasciata italiana,
essa è resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia. Le regioni possono
consentire l'accesso gratuito al servizio
ristorazione agli studenti stranieri in
condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico.
3) ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(T.U. art. 37 - D.P.R. art. 49 e 50)
Agli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, è consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito
della cittadinanza italiana entro un anno
dalla data di entrata in vigore della
legge 6.03.98, n. 40, l'iscrizione agli
Ordini o Collegi professionali o, nel caso
di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da
istituire presso i Ministeri competenti.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l'esercizio
delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. In questo caso è
garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i
cittadini italiani. Non possono usufruire
della deroga i cittadini stranieri che
siano stati ammessi in soprannumero ai
corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza. 1.
Riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all'estero (D.P.R. art. 48)
La competenza in materia di riconoscimento
dei titoli di accesso all'istruzione
superiore, dei periodi di studio e dei
titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque
livello, è attribuita alle università ed
agli istituti di istruzione universitari,
i quali la esercitano nell'ambito della
loro autonomia e in conformità ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli
accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali. Le suddette
istituzioni si pronunciano sulle richieste
di riconoscimento entro il termine di 90
giorni dalla data di ricevimento della
relativa domanda. Nel caso in cui si
rappresentino esigenze istruttorie, il
termine è sospeso fino al compimento,
entro i 30 giorni successivi, degli atti
supplementari.
Contro il provvedimento di rigetto della
domanda, o se è decorso il termine
previsto, senza che sia stato adottato
alcun provvedimento, il richiedente può
presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Può altresì, entro il termine previsto
per quest'ultimo (180 giorni), presentare
istanza al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica,
che nei successivi 20 giorni, se la
ritiene motivata, può invitare
l'università a riesaminare la domanda,
dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
L'università si pronuncia entro i
successivi 60 giorni. Nel caso di rigetto,
o in assenza, nei termini rispettivamente
previsti, dell'invito di riesame da parte
del Ministero o della pronuncia
dell'università, è ammesso ricorso al
TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
2. Riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni
(D.P.R. art. 49)
I cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito
delle quote definite dai decreti annuali
del Presidente del Consiglio, se in
possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in
Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni
corrispondenti.
a) Come e dove si fa riconoscere un
titolo?
Secondo le disposizioni del decreti
legislativi 27.01.92, n.115, art. 12, e
2.05.94, n. 319, art.14, la domanda di
riconoscimento deve essere presentata al
Ministero competente, corredata della
documentazione prevista dallo stesso
decreto legislativo. La domanda deve
indicare la professione o le professioni
in relazione alle quali il riconoscimento
è richiesto. Entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda, il Ministero
accerta la completezza della
documentazione esibita, comunicando
all'interessato le eventuali necessarie
integrazioni. Sul riconoscimento provvede
il Ministero competente con decreto da
emettersi nel termine di 4 mesi dalla
presentazione della domanda o della sua
integrazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Disposizioni particolari per gli
esercenti le professioni sanitarie
(T.U. art. 37 - D.P.R. art. 50)
Presso il Ministero della sanità sono
istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie
sprovviste di ordine o collegio
professionale, pubblicati annualmente,
insieme agli elenchi degli stranieri che
hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli per l'esercizio di una professione
sanitaria. Per l'iscrizione e la
cancellazione dagli elenchi speciali si
osservano le disposizioni, riguardanti gli
albi professionali, contenute nel Capo I
del DPR 5.04.50, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni.
a) Come funziona l'iscrizione?
L'iscrizione negli albi professionali e
quella negli elenchi speciali sono
disposte, previo accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia, con
modalità stabilite dal Ministero della
sanità. All'accertamento provvedono,
prima dell'iscrizione, gli ordini e
collegi professionali ed il Ministero
della sanità, con oneri a carico
dell'interessato. Con le stesse procedure
il Ministero della sanità provvede altresì,
ai fini dell'ammissione agli impieghi e
dello svolgimento di attività sanitarie
nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, al riconoscimento di titoli
accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli
abilitanti all'esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti
in un Paese non appartenente all'Unione
europea.
b) Dichiarazione di equipollenza dei
titoli accademici nelle discipline
sanitarie
La dichiarazione di equipollenza dei
titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonché
l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con
dispensa totale o parziale degli esami di
profitto, sono disposte, previo
accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna categoria, dai
decreti annuali del Presidente del
Consiglio. A tal fine deve essere
acquisito il preventivo parere del
Ministero della sanità. Il parere
negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali
per l'esercizio delle relative professioni
sul territorio nazionale o dei Paesi
dell'Unione europea.

DISCRIMINAZIONI
PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O
RELIGIOSI
(T.U. art. 43 e 44)
Costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica.
a) Chi compie un atto di
discriminazione?
In ogni caso compie un atto
discriminatorio:
- il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica
necessità che, nell'esercizio delle sue
funzioni, compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una
determinata razza, etnia o nazionalità,
lo discriminino ingiustamente
- chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni
o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, etnia o
nazionalità
- chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione,
all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in
Italia soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, etnia o
nazionalità
- i datori di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dell'art. 15 della legge
20.05.70, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9.12.77, n. 903, e
dalla legge 11.05.90, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca
un effetto pregiudizievole discriminando,
anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico,
ad una confessione religiosa o ad una
cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente
all'adozione di criteri che svantaggino in
modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata
razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa - gli articoli 43 e 44 del
Testo Unico si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea.
b) Azione civile contro la
discriminazione:
Il giudice può, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
Come e dove si presenta l'istanza?
- la domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del Tribunale del
luogo di domicilio dell'interessato
- il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio può dedurre
elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all'assegnazione
delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in
carriera e ai licenziamenti dell'azienda
interessata
- qualora il datore di lavoro ponga in
essere un comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, anche in casi in cui
non siano individuabili in modo immediato
e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere
presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
Come procede il Tribunale?
- il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti
d'istruzione indispensabili in relazione
ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto
- provvede poi, con ordinanza,
all'accoglimento o al rigetto della
domanda.
Se accoglie la domanda, emette i
provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi
- contro i provvedimenti del giudice è
ammesso reclamo al Tribunale nei termini
di cui all'art. 739, comma 2, del codice
di procedura civile. Si applicano in
quanto compatibili, gli art. 737, 738 e
739 del codice di procedura civile
(procedimenti di volontaria giurisdizione)
- con la decisione che definisce il
giudizio, il giudice può altresì
condannare il responsabile dell'atto
discriminatorio al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale (il cosiddetto
danno morale)
- chiunque eluda l'esecuzione dei
provvedimenti del giudice e dei
provvedimenti del Tribunale è punito ai
sensi dell'art. 388, comma 1, del codice
penale
- nei casi di urgenza il giudice provvede
con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non
superiore ai 15 giorni, assegnando
all'istante un termine non superiore a 8
giorni per la notificazione del ricorso e
del decreto. A tale udienza, il giudice,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca
i provvedimenti emanati nel decreto. Ogni
accertamento di atti o comportamenti
discriminatori posti in essere da imprese
alle quali siano stati accordati benefici
ai sensi delle leggi vigenti dallo Stato o
dalle regioni, o che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di
servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal giudice alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del
beneficio16, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio e, nei casi più gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, o da qualsiasi appalto.
Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per
gli stranieri vittime delle
discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
ACCESSO
ALL'ABITAZIONE (T.U. art. 40)
Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle
liste di collocamento o che esercitino una
regolare attività di lavoro subordinato o
autonomo, hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni Regione
o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione.
ASSISTENZA SOCIALE (T.U. art. 41)
Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonché i
minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse
quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti.
