Questa sezione contiene informazioni relative alla legislazione sull'immigrazione (una sintesi della legge e schede tematiche relative, prodotte da un lavoro coordinato dall'Ufficio Immigrati del Comune di Firenze) e alcune informazioni utili ai cittadini stranieri per inserirsi nel mondo del lavoro.

SINTESI DELLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

SCHEDE TEMATICHE E TRADUZIONI

Sintesi della legge sull'immigrazione

Immigrazione,
domande e risposte sulla normativa

a cura di
Anna Zucconi.
Questo lavoro nasce dal coordinamento di:
Ufficio Immigrati - Comune di Firenze,
Caritas Diocesana di Firenze,
Conferenza Provinciale Permanente per l'Immigrazione,
Questura di Firenze - Ufficio stranieri;
Parlamondo - Cospe
Associazione Progetto Arcobaleno


RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO
(T.U. art. 4 - D.P.R. art. 5, 6 e 7)
a) Dove si richiede?
Il visto d'ingresso va chiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti, per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d'ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o di transito (per un periodo massimo di 5 giorni), per casi d'assoluta necessità.
Nota: le suddette rappresentanze sono tenute ad assicurare adeguate forme di pubblicità dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del visto d'ingresso, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli Stati Schengen.
b) Quale documentazione è necessaria per tutti i tipi di richiesta?
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito
- gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la finalità del viaggio (lavoro, ricongiungimento, salute, …)
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno (definiti dal Ministero dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione, predisposto ogni tre anni)
- le condizioni di alloggio Se è con familiari al seguito (è possibile solo se titolare di carta di soggiorno, di un visto d'ingresso per lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi)
- il nulla osta della questura che ha accertato la validità della documentazione comprovante la disponibilità di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica (in caso di figli sotto i 14 anni è necessario il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà).
L'esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall'ufficio comunale1 o dall'Azienda sanitaria locale competente per il territorio 2 che rilascia un certificato di idoneità igienico-sanitaria
- la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. I certificati, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana. Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO (D.P.R. art. 8)
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio della libera circolazione (Stati Schengen) è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. Il personale addetto ai controlli di frontiera deve apporre il timbro di uscita sul passaporto. Lo straniero, regolarmente soggiornante, uscito dall'Italia, quando intende rientrare deve esibire il passaporto, o documento equivalente, e il permesso di soggiorno in corso di validità al controllo di frontiera.
Se il permesso di soggiorno è scaduto?
Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, presentando il documento scaduto.
Se ha perso il permesso di soggiorno o è stato rubato?
Lo straniero privo di permesso di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
Se ha la carta di soggiorno?
Lo straniero titolare della carta di soggiorno rientra in Italia mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente. Il provvedimento di diniego del visto di reingresso è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità d'impugnazione, e, se lo straniero non comprende l'italiano, deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua comprensibile allo straniero o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

 


 

 


PERMESSO DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11, 12 e 13)
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d'identificazione, o il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a £ 800.000.
1.Richiesta
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato dalla questura: al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.
Nella domanda lo straniero deve indicare
- le proprie generalità complete e quelle degli eventuali figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore
- il luogo dove dichiara di voler soggiornare
- il motivo del soggiorno
Deve inoltre allegare
- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nel quale sia stato apposto, se richiesto, il visto d'ingresso
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera (allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio)
L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno, rapportati al numero delle persone a carico
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia requisito per il rilascio del permesso di soggiorno. La suddetta documentazione non è richiesta ai richiedenti asilo, agli stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale ed a coloro che rientrino in progetti di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie (conflitti, disastri naturali, ecc.).
2. Richiesta di permesso di soggiorno in casi particolari
- per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data d'ingresso nel territorio nazionale
- quando si tratta di soggiorno per turismo, di durata non superiore a 30 giorni, di gruppi guidati, la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo
- per il soggiorno da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato. Gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore ai 30 giorni sono esentati dall'obbligo di comunicare alla questura competente per il territorio, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
b) Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso e non può comunque essere:
- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
- superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati.
E' rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
Per richiesta di asilo e per emigrazione in un altro Paese sarà per la durata della procedura occorrente. Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, sarà per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale. All'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).



PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
(T.U. art. 18 - D.P.R. art. 25, 26 e 27)
a) Chi ne può usufruire?
- lo straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possano sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione.
b) Chi li può richiedere?
La proposta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata - dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nel registro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri
- dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.
La questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel caso la proposta sia stata fatta dai servizi sociali o da altri enti autorizzati, il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
c) Quali sono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno?
- il parere del procuratore della Repubblica, quando sia iniziato il suddetto procedimento penale e il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale per l'attuazione dello stesso
- l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
d) Cosa consente questo tipo di permesso di soggiorno?
Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo. Il permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
e) Che durata ha il permesso di soggiorno e quando può essere revocato?
Il permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, in altre parole quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dell'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER EVENTI ECCEZIONALI (T.U., art. 20)
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, di disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.



RESIDENZA (T.U. art. 6 - D.P.R. art. 15)
a) Dove ci s'iscrive?
L'iscrizione anagrafica viene effettuata
- per nascita, nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune dove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse
- per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.
Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, corredata dallo stesso documento. Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio. Le eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate dallo straniero al questore competente per territorio entro 15 giorni.
b) Quando e perché avviene la cancellazione?
La cancellazione avviene
- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona sia risultata irreperibile, nonché per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.


OBBLIGHI DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO (T.U. art. 7)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.


CARTA DI SOGGIORNO (T.U. art. 9 - D.P.R. art. 16 e 17)
a) Chi ne ha diritto?
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.
b) Dove e come si richiede?
Si richiede alla questura della città in cui si risiede, compilando un modulo su cui bisogna indicare - le proprie generalità complete
- il luogo / i luoghi in cui lo straniero ha soggiornato in Italia nei 5 anni precedenti
- le fonti di reddito, specificandone l'ammontare
- il luogo di residenza
Alla domanda vanno allegati:
- copia del passaporto, o di documento equipollente o del documento d'identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino nazionalità, la data (anche solo l'anno) e il luogo di nascita
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale3
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso
- 4 fotografie (formato tessera).
c) E per i familiari?
La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori degli anni 18 conviventi.
Alla domanda vanno aggiunti:
- documenti comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore, rilasciati dalla competente autorità dello Stato d'appartenenza, tradotti in italiano e autenticati dall'autorità consolare italiana
- documentazione comprovante la disponibilità d'alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica (in caso di figli sotto i 14 anni è necessario il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà). L'esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall'ufficio comunale4 o dall'Azienda sanitaria locale competente per il territorio5 che rilascia un certificato di idoneità igienico-sanitaria
- documentazione comprovante il reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede l'inserimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se l'inserimento è di due o tre familiari, al triplo se è di quattro o più familiari. Il reddito di riferimento è quello prodotto da tutti i familiari conviventi non a carico. Se la carta di soggiorno è richiesta da coniuge straniero, o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, bisogna indicare anche le generalità del coniuge italiano o del figlio del cittadino italiano convivente. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore. Le 4 fotografie vanno allegate per ogni familiare straniero inserito nella carta di soggiorno.
d) Rilascio della carta di soggiorno:
La questura rilascia una ricevuta, indicando il giorno in cui la carta potrà essere ritirata. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno, che è rilasciata comunque entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste (fra le quali: assenza di procedimenti penali in corso e assenza di condanne)
e) E se viene negata o revocata?
Lo straniero può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente, entro 60 giorni. L'espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.
f) Validità della carta di soggiorno:
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato quale titolo per il soggiorno. Essa costituisce anche documento di identificazione personale con validità decennale, ma è soggetta a rinnovo quinquennale. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie. Vantaggi della carta di soggiorno:
Lo straniero può
1. fare ingresso in Italia in esenzione di visto
2. svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge vieta espressamente allo straniero o comunque riserva solo al cittadino italiano
3. accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione
4. partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento dell'ente locale.



RESPINGIMENTO, TRATTENIMENTO ED ESPULSIONE
(T.U. art. 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17 e 19 - D.P.R. art. 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 28) 6.

RESPINGIMENTO (T.U. art. 10)
La polizia di frontiera dispone il respingimento degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti: documenti validi, visto d'ingresso, documentazione idonea al fine di provare lo scopo del soggiorno e l'effettiva disponibilità dei mezzi di sussistenza, per il proprio mantenimento, durante il medesimo. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto nei confronti degli stranieri - che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sono fermati all'ingresso o subito dopo - che, sprovvisti dei requisiti per l'ingresso in Italia, siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso Il respingimento non viene effettuato se lo straniero chiede asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o se vi sono i requisiti per l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. I respingimenti sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (T.U. art. 12)
Il presente articolo, sottolineando il fatto che chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri in Italia in violazione della legge, a scopo di lucro e non, è punito con la reclusione e con una multa, specifica altresì che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

ESPULSIONE (T.U. art. 13 e 13 bis - D.P.R. art. 18 e 19)
Quando si viene espulsi?
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.
L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero
- è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), se il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o se è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo - è soggetto ritenuto socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o che vive con proventi di attività delittuose, o che sia indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato e il provvedimento è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità d'impugnazione. Se lo straniero non comprende l'italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera, quando lo straniero - è espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre i 15 giorni fissati con l'intimazione
- è soggetto ritenuto socialmente pericoloso e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obbiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento
- è privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obbiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni. Allo straniero viene quindi concesso un periodo di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l'Italia, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Come e dove si presenta il ricorso?
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al Tribunale ordinario7, entro 5 giorni8 dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di 30 giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, allegando il provvedimento impugnato. Può essere sottoscritto anche personalmente. Qualora ne sussistano i presupposti, lo straniero che intenda ricorrere avverso il provvedimento, può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, o, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza e non può rientrare in Italia, per un periodo di 5 anni, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. Il giudice o il TAR possono determinare un periodo diverso, non inferiore a 3 anni, sulla base di motivi legittimi presentati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo stesso sul territorio dello Stato.
Contro il decreto di espulsione emanato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.
Chi non può essere espulso?
- i minori di età, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.
Se si tratta di minore abbandonato è immediatamente avvisato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza. Il minore di 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario regolarmente soggiornante in Italia. Al minore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per minore età
- gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana.
A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
- le donne in stato di gravidanza e/o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche
- gli stranieri per i quali sono previste misure di protezione temporanea per motivi umanitari, salvo che possa disporsi l'allontanamento in uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari
- gli stranieri in possesso di carta di soggiorno, salvo l'espulsione sia disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o salvo il soggetto sia definito dalla legge socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o perché vive con proventi di attività delittuose, o è indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.

TRATTENIMENTO (T.U. art. 14 - D.P.R. art. 20, 21, 22 e 23)
Cos'è e quando viene disposto?
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, mediante accompagnamento alla frontiera, o il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all'acquisizione di documenti di viaggio, o per l'indisponibilità di mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.
Nel centro gli deve essere assicurata la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno, e la libertà di colloquio con visitatori (familiari conviventi, il difensore, ministri d culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare, appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale ammessi a svolgere attività di assistenza secondo convenzioni stipulate precedentemente con la prefettura).
Il questore, entro le 48 ore, trasmette copia del provvedimento al giudice, il quale, sentito l'interessato, può convalidare il provvedimento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le 48 ore successive. Il giudice della convalida è competente anche per i ricorsi avverso i provvedimenti d'espulsione.
Quanto tempo si permane nel centro?
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il giudice può prorogare la permanenza di un massimo di ulteriori 10 giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Contro i decreti di convalida e proroga presso i suddetti centri, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informandone il questore che ne dispone l'accompagnamento.

ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE (T.U. art. 15)
Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (accordo delle parti sul rito e sulla pena da irrogare) nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni che richiedono l'espulsione da parte della prefettura, quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di 2 anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 del codice penale né le cause ostative (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all'acquisizione di documenti per il viaggio, ecc.), può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.
L'espulsione è eseguita dal questore, anche se la sentenza non è irrevocabile.

 

 


 

 

LAVORO
(T.U. art. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 - D.P.R. art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41)

L'ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.
1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (T.U. art. 22 - D.P.R. art. 30, 31, 37 e 41)
a) Autorizzazione al lavoro
Chi la rilascia?
L'autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all'estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai suddetti decreti.
La richiesta deve contenere
- le complete generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, o, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente
- le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che s'intende assumere
- l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili
- la sede dell'impresa e dello stabilimento o del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro - l'indicazione delle modalità di alloggio.
Devono essere allegati
- il certificato d'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura antimafia, salvo che il rapporto di lavoro non riguardi l'attività d'impresa
- copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno
- copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la capacità economica L'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni previste.
b) Nulla osta della questura e visto d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione allegata, deve essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. Il nulla osta è apposto entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che il datore di lavoro a domicilio o titolare dell'impresa, o il legale rappresentante ed i componenti dell'organismo di amministrazione della società, non risultino denunciati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
c) Per ottenere il visto d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro, corredata del nulla osta della questura è fatta pervenire, a cura del datore di lavoro, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso, entro 6 mesi dalla data del rilascio della stessa autorizzazione.
Il visto d'ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti per il rilascio di ogni tipo di visto d'ingresso:
- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
- la documentazione concernente la finalità del viaggio
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno (definiti dal Ministero dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione, predisposto ogni tre anni)
- le condizioni di alloggio.
d) Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, sono formate in attuazione degli accordi o intese bilaterali fra gli Stati non appartenenti all'Unione Europea e Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande d'iscrizione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Ciascuna lista consta di un elenco di nominativi e delle schede d'iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, contenenti:
- Paese d'origine
- numero progressivo di presentazione della domanda
- complete generalità
- tipo del rapporto di lavoro preferito: stagionale, a tempo determinato o indeterminato
- capacità professionali o appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione
- conoscenza della lingua italiana, o del francese, dell'inglese, dello spagnolo o di altra lingua
- eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi
- l'eventuale diritto alla priorità per i lavoratori stagionali che siano già entrati regolarmente in Italia, sempre per lavoro stagionale, e siano usciti dopo il periodo previsto dal visto d'ingresso precedentemente rilasciato. Ciò deve essere attestato dall'esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale L'Anagrafe annuale informatizzata, dove sono inseriti questi dati, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione Generale per l'Impiego
- Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
L'interessato, iscritto nelle liste dei lavoratori stranieri, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria posizione nella lista.
e) Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
I dati riguardanti le suddette liste sono immessi nel Sistema informativo lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite la Direzione provinciale del lavoro. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità previste per le autorizzazioni al lavoro, di cui sopra. Nel caso il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.


PRESTAZIONE DI GARANZIA (T.U. art. 23 - D.P.R. art. 34, 35 e 36)
a) Chi può farla e dove?
Il cittadino italiano o straniero, con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno, che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d'ingresso.
La garanzia può essere presentata per non più di due stranieri ciascun anno. Per gli enti pubblici l'indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità indicato dalle liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità d'iscrizione.
b) Che cosa bisogna garantire e come?
- l'assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
- la disponibilità di un alloggio idoneo
- i mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale9, del doppio se si presta la garanzia per due stranieri
- il pagamento delle spese di rimpatrio La garanzia relativa alle suddette prestazioni (eccetto per l'alloggio) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda d'autorizzazione all'ingresso.
Il titolo è restituito:
- immediatamente se l'autorizzazione non è concessa
- a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto d'ingresso non è stato concesso
- a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata della documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi d'edilizia pubblica. L'esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall'ufficio comunale 10 o dall'Azienda sanitaria locale competente per il territorio 11 che rilascia un certificato di idoneità igienico-sanitaria. L'autorizzazione viene concessa, entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti d'attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro. Se è un ente pubblico che presenta la garanzia, i visti d'ingresso sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità d'iscrizione.
Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. Fatto ingresso in Italia lo straniero ottiene, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini di inserimento nel mercato del lavoro.
c) Chi altro può prestare la garanzia?
Sono ammesse a prestare la garanzia anche le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
- sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallo stesso DPR n. 394 (art. 52 e seguenti)
- nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi d'amministrazione e di controllo, o dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non risultino denunce per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale
- la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. La domanda d'autorizzazione all'ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione, concernente la prestazione della garanzia, e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi e associazioni, possono prestare la garanzia nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. E' sufficiente corredare la domanda d'autorizzazione all'ingresso di copia autentica della deliberazione.
d) Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro L'autorizzazione all'ingresso è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso, entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda. Il visto d'ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti per il rilascio di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno (vedi cap. 14.1, paragrafo c).
e) Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
Lo straniero, fatto ingresso in Italia, deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro e, tramite la Direzione provinciale del lavoro, l'iscrizione alle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura. Il permesso di soggiorno, della durata di un anno, è rilasciato, previa conferma da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, dell'avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. Lo straniero iscritto alle liste di collocamento, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata:
- di 2 anni, salvo rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato
- pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato. Allo scadere del permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.


ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL LAVORATORE LICENZIATO, DIMESSO O INVALIDO (D.P.R. art. 37)
a) Lavoratore licenziato o dimesso
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro 5 giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. Alle medesime condizioni, salvo che per il lavoratore stagionale, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, o in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data d'iscrizione nelle liste di collocamento.
b) Lavoratore invalido o profugo
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione negli elenchi separati per le singole categorie di invalidi, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento. Tali elenchi sono istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e comprendono anche i profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.


ACCESSO AL LAVORO STAGIONALE
(T.U. art. 24 - D.P.R. art. 38)
Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di 20 giorni e massima di 6 o 9 mesi, sono rilasciate entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure previste per l'autorizzazione al lavoro per lavoro subordinato .
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. L'autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla questura competente per territorio per l'apposizione del nulla osta ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
a) Chi può fare richiesta oltre al singolo datore di lavoro?
Le richieste di autorizzazione al lavoro stagionale possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali previsti, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di loro. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
b) Si può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?
I lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato precedentemente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote annuali previste, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni per la richiesta dello stesso (vedi cap.7, paragrafo a/1). Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono le condizioni previste.


LAVORO AUTONOMO
(T.U. art. 26 - D.P.R. art. 39)
a) Quali documenti sono necessari?
Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di un'autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, o la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
b) Dove si presenta la documentazione?
La dichiarazione rilasciata dal Ministero, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. Tale nulla osta è posto in calce alla dichiarazione del Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno in Italia per motivi di lavoro autonomo, ed è rilasciata all'interessato o al suo procuratore. La dichiarazione, l'attestazione ed il nulla osta devono essere presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso. La stessa provvede, previo accertamento dei requisiti richiesti e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, al rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti dalle quote annuali. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
c) Se lo straniero è già in Italia con regolare permesso di soggiorno?
Lo straniero già in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa autonoma, può chiedere alla questura compete