INGRESSO
PER LAVORO AUTONOMO
Soggetti
interessati
I cittadini stranieri residenti all'estero
che intendono svolgere attività di lavoro
autonomo in Italia.
Modalità
Per svolgere un'attività che richieda il
possesso di un'autorizzazione o di una
licenza o dell'iscrizione in apposito
registro o albo, occorre richiedere alla
competente autorità amministrativa, anche
tramite proprio procuratore:
- la dichiarazione che non sussistono
motivi ostativi al rilascio del titolo
abilitativo;
- l'attestazione dei parametri di
riferimento riguardanti la disponibilità
delle risorse finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attività da parte della
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per
il luogo in cui l'attività lavorativa
autonoma deve essere svolta, o presso il
competente Ordine professionale.
Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia,
provvedono al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri.
Per il rilascio del nulla osta provvisorio
ai fini dell'ingresso, occorre presentare
domanda, anche tramite procuratore, alla
questura territorialmente competente,
allegando i seguenti documenti:
- la dichiarazione rilasciata dal
Ministero, unitamente a copia della
domanda e della documentazione prodotta
per il suo rilascio
- l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Tempi
Entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, la questura rilascia, in calce
alla dichiarazione del Ministero, il nulla
osta all'interessato o al suo procuratore.
La dichiarazione, l'attestazione ed il
nulla osta devono essere presentati alla
rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto
d'ingresso per lavoro autonomo, con
l'espressa indicazione dell'attività da
svolgere. Il visto d'ingresso per lavoro
autonomo deve essere rilasciato o negato
entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda e, una volta
rilasciato, deve essere utilizzato entro
180 giorni dalla data del rilascio.
Esercizio di attività lavorativa
autonoma per lo straniero già presente in
Italia
Lo straniero già in possesso di permesso
di soggiorno diverso da quello che
consente l'esercizio di attività
lavorativa autonoma, può chiedere alla
questura competente per il luogo in cui
intende esercitare il lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno.
A tal fine, oltre alla documentazione
prevista per lo straniero che richiede il
visto d'ingresso per lavoro autonomo, deve
essere prodotta l'attestazione della
Direzione provinciale del lavoro che la
richiesta rientra nell'ambito delle quote
d'ingresso per lavoro autonomo determinate
annualmente.

INGRESSO PER
LAVORO SUBORDINATO
Soggetti
interessati
I cittadini stranieri residenti all'estero
possono ottenere un visto di ingresso per
motivi di lavoro attraverso la richiesta
di un datore di lavoro in Italia o per
ingresso per ricerca di lavoro dietro la
prestazione di garanzia.
a) L'autorizzazione al lavoro
subordinato
Dove si fa domanda
L'autorizzazione al lavoro per lo
straniero residente all'estero è
rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi,
a richiesta del datore di lavoro, nei
limiti qualitativi e quantitativi previsti
dai decreti annuali sui flussi.
Documenti richiesti
La domanda del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro
competente deve contenere:
- le generalità del titolare o del legale
rappresentante dell'impresa o le complete
generalità del datore di lavoro
committente
- le generalità del lavoratore straniero
- l'impegno ad assicurare allo straniero
il trattamento retributivo e assicurativo
previsto dalle leggi vigenti
- la sede dell'impresa e dello
stabilimento o del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività
inerente al rapporto di lavoro
- l'indicazione delle modalità di
alloggio.
Vanno allegati:
- il certificato d'iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria e
artigianato, munito della dicitura
antimafia, salvo che il rapporto di lavoro
non riguardi l'attività d'impresa
- copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione
dell'effettivo rilascio del relativo
permesso di soggiorno
- copia della documentazione prodotta dal
datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la capacità economica
Tempi e modalità
- l'autorizzazione al lavoro deve essere
rilasciata entro 20 giorni dalla domanda
- alla questura deve essere presentata
l'autorizzazione, insieme a copia della
domanda e della documentazione allegata,
per l'apposizione del nulla osta che deve
avvenire entro 20 giorni dal ricevimento
- ottenuta l'autorizzazione e il nulla
osta, il datore di lavoro invia entrambi
allo straniero interessato
- entro 6 mesi dalla data del rilascio
dell'autorizzazione, lo straniero deve
presentare il tutto alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto d'ingresso
- il visto d'ingresso è rilasciato entro
30 giorni dalla presentazione della
domanda
Entrato in Italia, lo straniero deve
presentarsi in questura entro 8 giorni
dall'ingresso in Italia per richiedere il
rilascio del permesso di soggiorno (per i
documenti necessari, si veda la scheda
relativa).
b) Ingresso per ricerca di
lavoro con prestazione di garanzia
Chi può prestare garanzia
Il cittadino italiano o straniero, con un
permesso di soggiorno di durata residua
non inferiore ad un anno, può farsi
garante dell'ingresso di uno straniero per
l'inserimento nel mercato del lavoro in
Italia.
La domanda va presentata da chi presta
garanzia alla questura della provincia di
residenza entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto annuale di
programmazione dei flussi.
Garanzie richieste
Oltre alla disponibilità di un alloggio
idoneo (attestata dall'ufficio comunale o
dalla U.S.L.), l'interessato, mediante
fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, da presentare alla questura
competente per territorio al momento della
domanda d'autorizzazione d'ingresso, deve
dare garanzia relativa
- all'assicurazione obbligatoria al
Servizio Sanitario Nazionale
- alla disponibilità ai mezzi di
sussistenza in misura non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale,
del doppio se si presta la garanzia per
due stranieri
- al pagamento delle spese di rimpatrio.
Tempi
L'autorizzazione viene concessa o
rifiutata entro 60 giorni dal ricevimento
della domanda. Il garante invia al
cittadino straniero l'autorizzazione per
la richiesta del visto d'ingresso alla
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana.
Il visto d'ingresso deve essere rilasciato
entro 30 giorni.
Entrato in Italia, lo straniero deve:
- presentarsi in questura entro 8 giorni
dall'ingresso in Italia per richiedere il
rilascio del permesso di soggiorno (per i
documenti necessari, si veda la scheda
relativa);
- nel caso specifico, lo straniero
ottiene, dopo essersi iscritto alle liste
di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno ai fini dell'inserimento nel
mercato del lavoro.
Se, allo scadere del permesso di
soggiorno, lo straniero non ha trovato
ancora un lavoro, deve lasciare il
territorio dello Stato.
c) Liste degli stranieri che
chiedono di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri, tuttora
residenti all'estero, che chiedono di
lavorare in Italia sono compilate ed
aggiornate per anno solare, distintamente
per lavoratori a tempo indeterminato,
determinato e per lavoro stagionale, e
sono tenute nell'ordine di presentazione
delle domande d'iscrizione presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
Dove si fa domanda
- rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese di residenza
Documenti richiesti
All'atto dell'iscrizione l'interessato
deve riempire una scheda indicando:
- Paese d'origine
- complete generalità
- tipo del rapporto di lavoro preferito:
stagionale, a tempo determinato o
indeterminato
- capacità professionali o appartenenza
ad una determinata categoria di
lavoratori, qualifica o mansione
- conoscenza della lingua italiana, o del
francese, dell'inglese, dello spagnolo o
di altra lingua
- eventuali propensioni lavorative o
precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d'origine o in altri Paesi
I lavoratori stagionali che siano già
entrati regolarmente in Italia, sempre per
lavoro stagionale, e siano usciti dopo il
periodo previsto dal visto d'ingresso
precedentemente rilasciato hanno priorità
rispetto alle nuove domanda.
Ciò deve essere attestato dall'esibizione
del passaporto o altro documento
equivalente, da cui risulti la data di
partenza dall'Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
Tutela
L'interessato, iscritto nelle liste dei
lavoratori stranieri, ha facoltà di
chiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la propria posizione
nella lista.
Autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle liste
I dati riguardanti le suddette liste sono
immessi nel Sistema informativo lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro che
ne fanno motivata richiesta, tramite la
Direzione provinciale del lavoro. Le
richieste di autorizzazione al lavoro per
ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalità
previste per le autorizzazioni al lavoro,
di cui sopra. Nel caso il datore di lavoro
non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell'ordine di priorità di
iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.

INGRESSO PER LAVORO
STAGIONALE
Soggetti
interessati
I cittadini stranieri residenti all'estero
che intendono svolgere lavoro stagionale
in Italia possono richiedere la relativa
autorizzazione, con validità minima di 20
giorni e massima di 6 o 9 mesi.
L'autorizzazione è rilasciata entro 15
giorni dalla data di ricevimento delle
richieste di assunzione del datore di
lavoro, secondo le procedure previste per
l'autorizzazione al lavoro subordinato. Ai
fini dell'autorizzazione, i lavoratori
stranieri che sono rientrati nello Stato
di provenienza alla scadenza del permesso
di soggiorno rilasciato l'anno precedente
per lavoro stagionale hanno diritto di
precedenza presso lo stesso datore di
lavoro o nell'ambito delle medesime
richieste cumulative, nonché nelle
richieste senza indicazione nominativa,
rispetto ai lavoratori stranieri che non
si trovano nelle stesse condizioni.
L'autorizzazione al lavoro deve essere
presentata alla questura competente per
territorio per l'apposizione del nulla
osta ai fini del rilascio del visto
d'ingresso.
Chi può presentare richiesta
Oltre al singolo datore di lavoro, possono
presentare richieste di autorizzazione al
lavoro stagionale anche le associazioni di
categoria per conto dei loro associati.
L'autorizzazione al lavoro stagionale a più
datori di lavoro che impiegano lo stesso
lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione,
nel rispetto dei limiti temporali
previsti, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è
rilasciata a ciascuno di loro.
I lavoratori stranieri che abbiano fatto
rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato precedentemente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a
tornare in Italia per un ulteriore periodo
di lavoro stagionale, ed ai quali sia
offerto un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, nei
limiti delle quote annuali previste,
possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno,
osservate le disposizioni per la richiesta
dello stesso.
Tempi
Il permesso di soggiorno è rilasciato
entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono le condizioni
previste.

ASSISTENZA SANITARIA
Iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale
Soggetti interessati
- gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato, autonomo
o siano iscritti alle liste di
collocamento
- gli stranieri regolarmente soggiornanti
o che abbiano chiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per
attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza
- l'assistenza sanitaria spetta anche ai
familiari a carico regolarmente
soggiornanti e viene assicurata fin dalla
nascita ai minori figli di stranieri
iscritti al S.S.N.
- chi non rientra fra le suddette
categorie, ed ha un permesso di soggiorno
con validità superiore a tre mesi
(eccetto i titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio o perché
collocati "alla pari", per i
quali non si estende comunque per i
familiari a carico), deve assicurasi
contro il rischio di malattie, infortunio
e maternità mediante stipula di polizza
assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul
territorio italiano, o mediante iscrizione
facoltativa al S.S.N., valida anche per i
familiari a carico
- l'iscrizione è valida per tutta la
durata del permesso di soggiorno
Organi di riferimento
La U.S.L. del territorio in cui lo
straniero ha la residenza ovvero, in
assenza di essa, del territorio in cui ha
effettiva dimora. Per luogo di effettiva
dimora si intende l'indirizzo indicato nel
permesso di soggiorno.
La dimora dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un
centro di accoglienza. In caso di mancato
rinnovo, di revoca o annullamento del
permesso di soggiorno, o d'espulsione,
comunicati alla U.S.L., l'iscrizione
cessa, salvo che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del
ricorso contro i suddetti provvedimenti.
La U.S.L. assicura al cittadino straniero
iscritto lo stesso trattamento previsto
per il cittadino italiano, incluse
l'assistenza riabilitativa e protesica.

CITTADINI STRANIERI
NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
a
chi è in possesso di regolare permesso di
soggiorno, ma non è iscritto al S.S.N.,
le prestazioni sanitarie di elezione sono
garantite dietro pagamento delle relative
tariffe regionali.
Le prestazioni ambulatoriali o ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, o
continuative, per malattia o infortunio ed
i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e
collettiva, sono assicurate in forma
gratuita, se si tratta di soggetti privi
di risorse economiche sufficienti.
Questo vale sia che lo straniero sia in
possesso di permesso di soggiorno sia che
non lo sia e non implica alcuna
segnalazione all'autorità competente.
Le seguenti prestazioni sono inoltre
garantite anche a chi non è in possesso
di regolare permesso di soggiorno
- la tutela della gravidanza e della
maternità
- la tutela della salute del minore
- le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni
- gli interventi di profilassi
internazionale
- la profilassi, la diagnosi e la cura di
malattie infettive
Lo stato di indigenza viene attestato
dall'interessato mediante la
sottoscrizione di una dichiarazione
all'ente sanitario erogante l'assistenza.
Allo straniero viene assegnato un codice
regionale a sigla "STP", che ha
validità semestrale ed è rinnovabile in
caso di permanenza dello straniero sul
territorio nazionale.

ESPULSIONI
Soggetti
interessati
L'espulsione è dispostadal prefetto
quando lo straniero:
- è entrato in Italia sottraendosi ai
controlli di frontiera e non è stato
respinto
- si è trattenuto nel territorio dello
Stato senza aver richiesto il permesso di
soggiorno entro gli 8 giorni previsti
(salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, tra le quali non può essere
ovviamente compresa l'ignoranza della
legge), se il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato, o se è
scaduto da più di 60 giorni e non è
stato chiesto il rinnovo
- è soggetto ritenuto pericoloso in
quanto dedito a traffici delittuosi, o che
vive con proventi di attività delittuose,
o che sia indiziato per reati di
associazione a delinquere di stampo
mafioso ed associazioni analoghe.
Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato il provvedimento di
espulsione può essere disposto dal
Ministro dell'Interno.
L'espulsione è eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera quando lo
straniero:
- è espulso per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato o si è
trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre i 15 giorni fissati con
l'intimazione
- è ritenuto soggetto socialmente
pericoloso e il prefetto rilevi, sulla
base di circostanze obbiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
Negli altri casi l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro 15 giorni.
Tutela
Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato ricorso al Tribunale
ordinario del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione,
entro 5 giorni dalla comunicazione del
decreto o del provvedimento. Il termine è
di 30 giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
Il ricorso può essere sottoscritto anche
solo dall'interessato, senza assistenza di
un legale.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA
L'iscrizione
anagrafica viene effettuata
- per nascita, nell'anagrafe del comune di
residenza dei genitori o nel comune ove è
iscritta la madre, qualora i genitori
siano iscritti in anagrafi diverse
- per trasferimento di residenza da altro
comune o dall'estero dichiarato
dall'interessato, tenuto conto delle
particolari disposizioni relative alle
persone senza fissa dimora
- per mancata iscrizione nell'anagrafe di
alcun comune
- su richiesta dell'interessato è
possibile richiedere l'iscrizione
all'anagrafe anche per chi sia ospite di
un centro di accoglienza da più di tre
mesi
Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono
tenuti a rinnovare la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno,
corredata dallo stesso documento.
La cancellazione avviene
- per trasferimento della residenza in
altro comune o all'estero, nonché per il
trasferimento della dimora in altro comune
per le persone senza fissa dimora
- per irreperibilità accertata a seguito
delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, o
quando a seguito di ripetuti accertamenti
la persona sia risultata irreperibile
- per effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale,
trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno.
Lo straniero viene avvisato e invitato a
provvedere nei successivi 30 giorni.
Organi di riferimento
Ufficio Anagrafe del Comune nel quale lo
straniero dimora.
LA CARTA DI IDENTITÀ, DI DURATA
QUINQUENNALE, SALVO CHE EVENTUALI
CONVENZIONI O ACCORDI INTERNAZIONALI
DISPONGANO DIVERSAMENTE, NON È VALIDA PER
L'ESPATRIO, NÈ LEGITTIMA LA PERMANENZA
DELLO STRANIERO IN ITALIA IN MANCANZA DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO.

ISCRIZIONE SCUOLA
DELL'OBBLIGO
Soggetti
interessati
I minori stranieri presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla loro regolarità,
nelle forme e nei modi previsti per i
minori italiani.
Se privi di documentazione anagrafica o in
possesso di documentazione irregolare o
incompleta, sono iscritti con riserva e
questo non pregiudica il conseguimento dei
titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. Organo
di riferimento
L'iscrizione può essere richiesta in
qualunque periodo dell'anno scolastico. La
domanda va presentata direttamente alla
scuola presso cui si vuole iscrivere il
minore.
I minori soggetti all'obbligo scolastico
vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo
che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa.
Va tenuto conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese
di provenienza
- dell'accertamento di competenze, abilità
e livelli di preparazione dell'alunno
- del corso di studi eventualmente seguito
nel Paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente
posseduto dall'alunno. Documenti
richiesti
Per l'iscrizione degli alunni stranieri
alla scuola dell'obbligo si applicano
anche le disposizioni in materia di
vaccini obbligatori, salvo le deroghe
disposte per attestazione di esonero
rilasciata dal medico della U.S.L..
Se i vaccini sono già stati effettuati
nel paese di origine, i certificati vanno
fatti tradurre e legalizzare presso la
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese di origine.

LA CARTA DI SOGGIORNO
Soggetti
interessati
- cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia da almeno 5 anni,
titolari di permesso di soggiorno per un
motivo che consente un numero
indeterminato di rilasci
- cittadini stranieri coniugi o figli
minori o genitori conviventi di un
cittadino italiano o di uno stato
dell'U.E. residente in Italia
- il cittadino straniero può richiedere
la "carta di soggiorno" anche
per il coniuge o/e figli minori conviventi
dichiarando un reddito sufficiente, pari
all' assegno sociale annuo.
Organi di riferimento
- questura (modulo di richiesta)
- Azienda Sanitaria Locale (certificato
d'idoneità dell'alloggio) oppure Ufficio
Tecnico del Comune/Servizio Casa
(certificato d'idoneità dell'alloggio)
- Tribunale / Procura della Repubblica
(certificato del casellario giudiziale e
certificato dei carichi pendenti)
Documenti richiesti
- copia del passaporto o documento
equipollente, o documento
d'identificazione rilasciato da autorità
italiana
- copia della dichiarazione dei redditi
dell'anno precedente oppure Mod.101 (CUD).
Il reddito non deve essere inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale per
inserire coniuge o figli minori sulla
carta di soggiorno
- certificato del casellario giudiziale e
certificato dei carichi pendenti
- 4 fotografie
Per i familiari:
- certificati attestanti lo stato di
parentela (coniuge / figli minori)
rilasciati dall'autorità del paese di
origine dello straniero e poi legalizzati
dalla rappresentanza consolare italiana
dello stesso paese
- 4 fotografie per ogni familiare inserito
sulla carta di soggiorno - dimostrazione
della disponibilità di un alloggio idoneo
( per la carta di soggiorno per il
coniuge/figli minori)
Tutela
La carta di soggiorno viene rilasciata
entro 90 giorni dalla richiesta (al
momento della richiesta viene rilasciata
una ricevuta con l'indicazione del giorno
in cui sarà pronta) ed è soggetta a
vidimazione decennale (su richiesta
dell'interessato, corredata da nuove
foto).
Può essere utilizzata come documento
d'identificazione per 5 anni dalla data
del rilascio o del rinnovo.
Se la carta di soggiorno viene negata o
revocata si può presentare ricorso al
T.A.R. entro 60 giorni dal rifiuto o dalla
revoca, rivolgendosi ad un avvocato.

MATRIMONIO
Soggetti
interessati
Tutti i cittadini, italiani e stranieri,
anche nel caso in cui non siano residenti
né domiciliati sul territorio comunale e
siano privi di permesso di soggiorno.
a) Cittadini stranieri residenti
Organi di riferimento Ufficio di stato
civile del Comune di residenza
- Ufficio Pubblicazioni (Nel caso in cui
almeno uno dei due coniugi sia residente)
Requisiti
- passaporto in corso di validità o altro
documento di viaggio riconosciuto come
equivalente
- nulla osta rilasciato dal consolato del
paese di origine, legalizzato dalla
Prefettura
Nel caso in cui si tratti di rifugiati, la
documentazione viene fornita dall'ACNUR.
Alla presentazione dei documenti,
l'ufficio di stato civile fisserà la data
per presentare le pubblicazioni. In questa
data dovranno essere presenti due
testimoni e, se necessario, l'interprete.
Trascorso il tempo necessario per le
pubblicazioni (due settimane e tre giorni)
il matrimonio potrà essere celebrato nel
giorno precedentemente prenotato.
Al matrimonio dovranno essere presenti due
testimoni con documento d'identità valido
e, sempre se necessario, l'interprete.
b) Cittadini stranieri non
residenti
Organo di riferimento Ufficio stato civile
del Comune (Nel caso in cui nessuno dei
due coniugi sia residente non vengono
effettuate le pubblicazioni)
Requisiti
- passaporto in corso di validità o altro
documento di viaggio riconosciuto come
equivalente
- nulla osta rilasciato dal consolato del
paese d'origine, legalizzato dalla
Prefettura
- dichiarazione giurata (atto notorio)
convalidata da due testimoni dalla quale
risulti che non c'è nessun impedimento al
matrimonio, da effettuarsi presso
l'ufficio di stato civile con due
testimoni e un interprete, se necessario.
La dichiarazione può essere fatta anche
presso il Tribunale o il consolato
italiano all'estero.
- autorizzazione del Tribunale, per la
donna divorziata o vedova da meno di 300
giorni. I suddetti documenti dovranno
essere presentati presso l'ufficio
matrimoni almeno 4 giorni prima della data
del matrimonio, precedentemente prenotata.
Al matrimonio dovranno essere presenti due
testimoni con documento d'identità valido
e l'interprete, sempre se necessario.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI DI STUDIO
Soggetti
interessati
Possono richiedere un visto di ingresso
per motivi di studio gli stranieri
residenti all'estero in possesso del
titolo finale di studi secondari, ottenuto
dopo un percorso scolastico di almeno 12
anni.
Documenti richiesti
Oltre alla domanda da compilarsi per la
richiesta di visto, lo studente straniero
deve presentare:
- il titolo finale degli studi secondari
in originale oppure il certificato
sostitutivo a tutti gli effetti di legge
- il certificato attestante l'eventuale
superamento della prova di idoneità
accademica all'Università del Paese di
provenienza
- il certificato attestante gli studi
accademici parziali già compiuti
- gli eventuali certificati di competenza
in lingua italiana
- due fotografie, di cui una autenticata
dalla rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio.
Tutti i documenti in lingua straniera
dovranno essere corredati di traduzione
ufficiale in lingua italiana.
La Rappresentanza diplomatica italiana
provvederà a restituire agli interessati
i titoli di studio originali legalizzati e
muniti della "dichiarazione di
valore", inoltrando all'Università
prescelta dal candidato fotocopia
autenticata degli stessi.
Organo di riferimento
La domanda di rilascio del visto va
presentata alle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel
paese di appartenenza e territorialmente
competenti per il luogo di residenza dello
straniero, in un periodo stabilito
annualmente da disposizioni del Ministero
degli Affari Esteri (generalmente tra
aprile e maggio).
A partire da agosto il candidato che
risulterà inserito negli elenchi degli
ammessi alle prove, potrà richiedere alla
rappresentanza diplomatica italiana
- previa documentazione del possesso dei
requisiti previsti in merito a garanzia
economica e copertura assicurativa per
cure mediche e ricoveri ospedalieri
- il visto d'ingresso per motivi di
"studio" per sostenere l'esame
di ammissione all'Università.
Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia
lo studente dovrà andare in questura per
presentare istanza di rilascio del
permesso di soggiorno.
Una volta superato l'esame di ammissione
lo studente potrà ottenere un visto di
ingresso per studio.
Rinnovo del permesso di soggiorno per
studio
Il rinnovo del permesso di soggiorno per
studio avviene, per ciascun anno
accademico, se lo studente ha superato
almeno due verifiche.
Per gravi motivi di salute o di forza
maggiore, debitamente documentati, il
permesso di soggiorno può essere
rinnovato allo studente che abbia superato
una sola verifica di profitto.
Il permesso non può essere comunque
rilasciato per più di tre anni oltre la
durata del corso di studio; può invece
essere ulteriormente rinnovato per
conseguire il titolo di specializzazione o
il dottorato di ricerca, per la durata
complessiva del corso, rinnovabile per un
anno.
Cittadini stranieri regolarmente
residenti in Italia
E' consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con
gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia o,
se conseguito all'estero, equipollente.

PROTEZIONE SOCIALE
Soggetti
interessati
Lo/a straniero/a soggetto ad una
situazione di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti del quale
possano sorgere concreti pericoli per la
sua incolumità, conseguenti al tentativo
di sottrarsi a detta situazione.
Organi di riferimento
Il permesso di soggiorno per protezione
sociale può rilasciarlo la questura di
propria iniziativa.
Altrimenti la proposta per il rilascio del
permesso di soggiorno deve essere
presentata in questura:
- dai servizi sociali degli enti locali o
delle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti nel registro, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento degli Affari Sociali,
abilitati alla realizzazione di programmi
di assistenza e protezione sociale degli
stranieri
- dal Procuratore della Repubblica nei
casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o
di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero.
Documenti richiesti/requisiti
Il parere del Procuratore della
Repubblica, quando sia iniziato un
procedimento penale. Quando la proposta è
stata presentata dai servizi sociali o
dagli altri enti autorizzati:
- il programma di assistenza ed
integrazione sociale relativo allo
straniero
- l'adesione dello straniero al programma,
previa avvertenza delle conseguenze
previste nel caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con
le finalità dello stesso
- l'accettazione degli impegni connessi al
programma da parte del responsabile della
struttura presso cui il programma deve
essere realizzato. In questo ultimo caso
è il questore a valutare la gravità ed
attualità del pericolo nei confronti
dello straniero.

RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE
1)
Richiesta del nulla osta
Soggetti interessati
- lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, rilasciato per lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio, asilo politico,
motivi religiosi, o titolare di carta di
soggiorno, può richiedere il
ricongiungimento familiare con il coniuge,
con i figli minori a carico, anche se
adottati, affidati o sottoposti a tutela,
con i genitori a carico e con i parenti
entro il terzo grado a carico ed inabili
al lavoro per la legge italiana
- lo straniero regolarmente soggiornante
in Italia da almeno un anno, che abbia
contratto matrimonio nel territorio dello
Stato con un cittadino italiano o di uno
Stato appartenente all'Unione Europea, o
con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti
- il visto può essere richiesto anche dal
genitore naturale di figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, il
quale dovrà dimostrare entro un anno
dall'ingresso in Italia il possesso dei
requisiti per il ricongiungimento
familiare (disponibilità di alloggio e di
reddito).
L'ITER PER IL RILASCIO DEL VISTO HA INIZIO
CON LA RICHIESTA DI NULLA OSTA che lo
straniero che richiede il ricongiungimento
dall'Italia deve presentare alla questura
di residenza
Organi di riferimento
1) Questura
2) Azienda Sanitaria Locale oppure Ufficio
Tecnico del Comune / Servizio Casa
Documenti richiesti
Lo straniero che intende richiedere il
nulla osta per ricongiungimento familiare
deve dimostrare di essere in possesso:
- della documentazione comprovante la
disponibilità di un alloggio, che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Tale attestazione la rilascia l'Ufficio
Tecnico del Comune/Servizio Casa,
allegando alla richiesta, fatta su
apposito modulo, la fotocopia del
contratto di affitto (solo se nel
contratto è indicata la superficie
dell'alloggio) e la planimetria catastale
relativa all'alloggio.
Altrimenti si può presentare il
certificato di idoneità igienico -
sanitaria rilasciato dalla Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio
- di reddito annuo non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale per
ricongiungersi con una persona, pari al
doppio per ricongiungersi con due persone,
ecc.
Nella determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito dei familiari
conviventi con il richiedente Il rilascio
del nulla osta deve avvenire entro 90
giorni. Una volta ottenuto, va spedito al
familiare che deve entrare in Italia.
Decorso detto termine l'interessato può
ottenere il visto d'ingresso direttamente
dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane nel Paese d'origine, che
chiederanno l'esibizione del passaporto e
della documentazione di viaggio.
Tutela
Avverso il diniego del nulla osta, nonché
di ogni atto in materia di diritto
all'unità familiare, può essere
presentato ricorso dall'interessato al
Tribunale del luogo in cui risiede.
2) Visto di ingresso
Organi di riferimento
Rappresentanza diplomatica o consolare
Italiana nel Paese di origine.
Documenti richiesti
Nella domanda lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità e quelle di
eventuali familiari a seguito
- gli estremi del passaporto o di un altro
documento di viaggio equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare:
- il passaporto o altro documento di
viaggio equivalente
- la documentazione concernente la finalità
del viaggio (per ricongiungimento
familiare)
- nulla osta al ricongiungimento familiare
rilasciato dalla questura di residenza del
cittadino straniero al quale si
ricongiunge.
Nel caso in cui la questura non abbia
emesso il nulla osta entro 90 giorni, lo
straniero può presentare copia degli atti
e ricevuta della documentazione
presentata, contrassegnata con timbro
datario e sigla dell'incaricato al
ricevimento (documentazione che gli sarà
stata spedita dal familiare in Italia)
- la documentazione comprovante i
presupposti di parentela, minore età o
inabilità al lavoro e di convivenza.
I certificati, rilasciati dalla competente
autorità dello Stato di appartenenza,
devono essere tradotti e legalizzati dalla
rappresentanza consolare italiana
Tutela
Il visto è rilasciato entro 90 giorni
dalla data di richiesta. Avverso il
diniego del visto lo straniero può
presentare ricorso al TAR del Lazio,
pertanto è necessario rivolgersi ad un
avvocato.
3) Permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare
Una volta entrato in Italia, lo straniero
dovrà richiedere, entro 8 giorni dall'
ingresso, il permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare, la cui durata
corrisponderà a quella del permesso di
soggiorno del familiare a cui lo straniero
si è ricongiunto.
Il titolare del permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare ha accesso al
Servizio Sanitario Nazionale,
all'iscrizione nelle liste di
collocamento, allo studio, al lavoro sia
in forma subordinata che autonoma. Organi
di riferimento Questura
Documenti richiesti
Lo straniero dovrà esibire per il
rilascio del primo permesso di soggiorno e
per i successivi rinnovi la seguente
documentazione:
- 3 fototessere
- fotocopia del passaporto (solo le pagine
relative all' identificazione, al visto ed
alla validità)
- nulla osta della questura (fotocopia)
- polizza assicurativa italiana o
straniera valida sul territorio nazionale
o iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale
- dichiarazione di presa a carico del
familiare a cui lo straniero si è
ricongiunto (modulo da ritirare in
questura)
- fotocopia del permesso di soggiorno del
familiare a cui lo straniero si è
ricongiunto
- marca da bollo da £ 20.000 (al rinnovo
ed al primo rilascio)

CITTADINANZA ITALIANA
L'acquisizione
della cittadinanza italiana è regolata
dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992
"Nuove norme sulla
cittadinanza", dal DPR n.572 del 12
ottobre 1993 "Regolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992
n.91 recante nuove norme sulla
cittadinanza" e dal DPR n.362 del 18
aprile 1994 sul "Regolamento recante
disciplina dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana".
1) Attribuzione automatica
a) A titolo originario, per nascita
(criterio dello jus sanguinis)
b) Trasmissione di diritto, (communicatio
juris): lo straniero che diventa italiano
per naturalizzazione trasmette
automaticamente la cittadinanza italiana
ai propri figli minori che, al
raggiungimento della maggiore età,
possono rinunciarvi se in possesso di
altra cittadinanza (i figli maggiorenni,
che desiderino diventare italiani, devono
ricorrere alla procedura della
naturalizzazione).
Requisiti
La convivenza stabile ed effettiva con il
genitore alla data dell'acquisto, da
comprovare con certificato di stato di
famiglia o altra idonea documentazione
2) Per beneficio di legge
La richiesta della cittadinanza italiana
da parte dello straniero non esclude una
valutazione discrezionale da parte della
pubblica amministrazione.
Soggetti interessati
a) Lo straniero o apolide, ovunque
sia nato, il cui padre o madre o almeno
uno dei nonni siano stati cittadini
italiani per nascita, anche se la
cittadinanza in seguito è stata perduta
per rinuncia. L'interessato deve
rispettare almeno uno dei seguenti
requisiti:
- prestare effettivo servizio militare per
lo Stato italiano e dichiarare
preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana
- ricoprire un impiego pubblico alle
dipendenze dello Stato italiano, anche
all'estero, e dichiarare di voler
acquistare la cittadinanza italiana
- risultare legalmente residente in Italia
da almeno 2 anni al compimento del
diciottesimo anno di età e dichiarare di
voler diventare cittadino entro l'anno
successivo.
b) Lo straniero nato in Italia e
che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della
maggiore età. Requisiti:
dichiarazione da effettuarsi presso il
Comune di residenza entro un anno dal
raggiungimento della maggiore età.
L'ufficiale di stato civile, una volta
verificati i requisiti, procede
all'iscrizione del nuovo cittadino nei
registri anagrafici.
In questo caso non è prevista la perdita
della cittadinanza di origine.
3) Naturalizzazione (acquisizione
della cittadinanza attraverso l'emanazione
di un provvedimento amministrativo)
a) Per matrimonio
Requisiti
- almeno 6 mesi di residenza legale in
Italia dopo il matrimonio oppure almeno 3
anni dalla data del matrimonio
- Status matrimoniale al tempo del
decreto: secondo il Ministero dell'Interno
il vincolo matrimoniale deve permanere
fino all'emanazione del decreto
ministeriale di cittadinanza. Secondo i
pareri del Consiglio di Stato, è
sufficiente che i requisiti siano esistiti
anche se al momento della presentazione
dell'istanza non sussistono più
Organi di riferimento
Prefettura (o autorità consolare, se
all'estero)
Ministero dell'Interno: deve emanare,
entro due anni il decreto di cittadinanza;
in mancanza dopo tale termine,
l'interessato/a matura un diritto
soggettivo e può ottenere dal giudice
ordinario un provvedimento dichiarativo di
cittadinanza;
Cause ostative: esistenza di
precedenti penali gravi e di problemi per
la sicurezza dello Stato.
In questo caso il Ministero può
respingere la domanda entro due anni. Una
nuova istanza può essere ripresentata
dopo 5 anni.
b) Ordinaria
Dipende da una valutazione discrezionale
dell'amministrazione e viene concessa con
decreto del Presidente della Repubblica,
previo parere del Consiglio di Stato su
proposta del Ministero dell'Interno.
Requisiti
- anni di residenza continuativa ed
ininterrotta richiesti (per cittadini
stranieri in regola con le norme
sull'ingresso e soggiorno in Italia) per:
· nati in Italia o ascendenti di
italiani: 3 anni
· cittadini comunitari: 4 anni
· stranieri adottati maggiorenni: 5 anni
· apolidi o rifugiati: 5 anni
· cittadini non comunitari:
10 anni - assenza di precedenti penali
- rispetto degli obblighi fiscali
- autosufficienza economica:
l'istanza viene rigettata per motivi di
"interesse pubblico" in assenza
di un reddito ritenuto adeguato (17
milioni).
Organi di riferimento
Prefettura - Ufficio Cittadinanza In caso
di documentazione incompleta, la
Prefettura invita a completarla entro 30.
Trascorso tale termine, in caso di
inadempienza, può rigettare l'istanza con
provvedimento motivato.
Ministero dell'Interno
La procedura deve concludersi entro 2
anni; nella prassi, la risposta può
tardare molto e non ci sono tempi di
attesa massimi previsti.
La doppia cittadinanza non è consentita
agli stranieri che intendono ottenere la
naturalizzazione ordinaria: viene
richiesto, per via amministrativa, lo
svincolo dalla cittadinanza di origine .
Nel modulo di domanda del Ministero
dell'Interno per la naturalizzazione
ordinaria, si specifica che il certificato
di svincolo dalla cittadinanza d'origine
non va esibito al momento della
presentazione dell'istanza ma solo dopo il
formale invito in tale senso da parte
della Divisione Cittadinanza dello stesso
Ministero.

DISCRIMINAZIONI
PER
MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI E
RELIGIOSI Soggetti interessati
- chiunque, cittadino italiano o
straniero, ritiene di essere stato
discriminato nell'esercizio di un diritto,
accesso ad un servizio o al lavoro in base
alla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, la
cittadinanza, il gruppo linguistico, le
convinzioni e le pratiche religiose
- le rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Esempi di atti discriminatori
Compie una discriminazione:
- il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica
necessità che, nell'esercizio delle sue
funzioni, compia od ometta atti non
previsti dalle leggi nei riguardi di un
cittadino italiano o straniero, soltanto a
causa della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza,
etnia o nazionalità
- chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni
o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, etnia o
nazionalità
- chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione,
all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in
Italia soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, etnia o
nazionalità
- i datori di lavoro o i suoi incaricati i
quali compiano un atto o comportamento
che, direttamente o indirettamente,
discrimina ai danni dei lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico,
ad una confessione religiosa o ad una
cittadinanza.
Organi di riferimento
- il Tribunale del luogo di domicilio
dell'interessato, presentando una denuncia
che verrà poi esaminata dal giudice il
quale può ordinare la cessazione del
comportamento discriminatorio e adottare
ogni altra misura idonea a rimuovere gli
effetti della discriminazione.
Il giudice può, se ritiene l'accusa
fondata, condannare il responsabile
dell'atto discriminatorio all risarcimento
del danno, anche non patrimoniale (il
cosiddetto danno morale)
- il Centro Regionale di osservazione, di
informazione e di assistenza legale alle
vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi*.
Tempi nei casi di urgenza il giudice
provvede con decreto motivato, assunte,
ove occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non
superiore ai 15 giorni, assegnando
all'istante un termine non superiore a 8
giorni per la notificazione del ricorso e
del decreto.
A tale udienza il giudice, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
* Al momento della stesura di
questa scheda, non è stato ancora
costituito il Centro Regionale in oggetto.
