Questa sezione contiene informazioni relative alla legislazione sull'immigrazione (una sintesi della legge e schede tematiche relative, prodotte da un lavoro coordinato dall'Ufficio Immigrati del Comune di Firenze) e alcune informazioni utili ai cittadini stranieri per inserirsi nel mondo del lavoro.

SCHEDE TEMATICHE E TRADUZIONI

SINTESI DELLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

Schede tematiche in italiano

INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO

Soggetti interessati
I cittadini stranieri residenti all'estero che intendono svolgere attività di lavoro autonomo in Italia.
Modalità
Per svolgere un'attività che richieda il possesso di un'autorizzazione o di una licenza o dell'iscrizione in apposito registro o albo, occorre richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore:
- la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo;
- l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia, provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
Per il rilascio del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, occorre presentare domanda, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, allegando i seguenti documenti:
- la dichiarazione rilasciata dal Ministero, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio
- l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Tempi
Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la questura rilascia, in calce alla dichiarazione del Ministero, il nulla osta all'interessato o al suo procuratore.
La dichiarazione, l'attestazione ed il nulla osta devono essere presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività da svolgere. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e, una volta rilasciato, deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
Esercizio di attività lavorativa autonoma per lo straniero già presente in Italia
Lo straniero già in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa autonoma, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare il lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno.
A tal fine, oltre alla documentazione prevista per lo straniero che richiede il visto d'ingresso per lavoro autonomo, deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote d'ingresso per lavoro autonomo determinate annualmente.

 


 

 


INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO

Soggetti interessati
I cittadini stranieri residenti all'estero possono ottenere un visto di ingresso per motivi di lavoro attraverso la richiesta di un datore di lavoro in Italia o per ingresso per ricerca di lavoro dietro la prestazione di garanzia.
a) L'autorizzazione al lavoro subordinato
Dove si fa domanda
L'autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all'estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti annuali sui flussi.
Documenti richiesti
La domanda del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro competente deve contenere:
- le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o le complete generalità del datore di lavoro committente
- le generalità del lavoratore straniero
- l'impegno ad assicurare allo straniero il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti
- la sede dell'impresa e dello stabilimento o del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro
- l'indicazione delle modalità di alloggio.
Vanno allegati:
- il certificato d'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura antimafia, salvo che il rapporto di lavoro non riguardi l'attività d'impresa
- copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno
- copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la capacità economica
Tempi e modalità
- l'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla domanda
- alla questura deve essere presentata l'autorizzazione, insieme a copia della domanda e della documentazione allegata, per l'apposizione del nulla osta che deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento
- ottenuta l'autorizzazione e il nulla osta, il datore di lavoro invia entrambi allo straniero interessato
- entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, lo straniero deve presentare il tutto alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso
- il visto d'ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Entrato in Italia, lo straniero deve presentarsi in questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno (per i documenti necessari, si veda la scheda relativa).
b) Ingresso per ricerca di lavoro con prestazione di garanzia
Chi può prestare garanzia
Il cittadino italiano o straniero, con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno, può farsi garante dell'ingresso di uno straniero per l'inserimento nel mercato del lavoro in Italia.
La domanda va presentata da chi presta garanzia alla questura della provincia di residenza entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi.
Garanzie richieste
Oltre alla disponibilità di un alloggio idoneo (attestata dall'ufficio comunale o dalla U.S.L.), l'interessato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, da presentare alla questura competente per territorio al momento della domanda d'autorizzazione d'ingresso, deve dare garanzia relativa
- all'assicurazione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
- alla disponibilità ai mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, del doppio se si presta la garanzia per due stranieri
- al pagamento delle spese di rimpatrio.
Tempi
L'autorizzazione viene concessa o rifiutata entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Il garante invia al cittadino straniero l'autorizzazione per la richiesta del visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Il visto d'ingresso deve essere rilasciato entro 30 giorni.
Entrato in Italia, lo straniero deve:
- presentarsi in questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno (per i documenti necessari, si veda la scheda relativa);
- nel caso specifico, lo straniero ottiene, dopo essersi iscritto alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
Se, allo scadere del permesso di soggiorno, lo straniero non ha trovato ancora un lavoro, deve lasciare il territorio dello Stato.
c) Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori stranieri, tuttora residenti all'estero, che chiedono di lavorare in Italia sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande d'iscrizione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Dove si fa domanda
- rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di residenza
Documenti richiesti
All'atto dell'iscrizione l'interessato deve riempire una scheda indicando:
- Paese d'origine
- complete generalità
- tipo del rapporto di lavoro preferito: stagionale, a tempo determinato o indeterminato
- capacità professionali o appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione
- conoscenza della lingua italiana, o del francese, dell'inglese, dello spagnolo o di altra lingua
- eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi
I lavoratori stagionali che siano già entrati regolarmente in Italia, sempre per lavoro stagionale, e siano usciti dopo il periodo previsto dal visto d'ingresso precedentemente rilasciato hanno priorità rispetto alle nuove domanda.
Ciò deve essere attestato dall'esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
Tutela
L'interessato, iscritto nelle liste dei lavoratori stranieri, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria posizione nella lista.
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
I dati riguardanti le suddette liste sono immessi nel Sistema informativo lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite la Direzione provinciale del lavoro. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità previste per le autorizzazioni al lavoro, di cui sopra. Nel caso il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

 


 

 


INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE

Soggetti interessati
I cittadini stranieri residenti all'estero che intendono svolgere lavoro stagionale in Italia possono richiedere la relativa autorizzazione, con validità minima di 20 giorni e massima di 6 o 9 mesi.
L'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure previste per l'autorizzazione al lavoro subordinato. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che sono rientrati nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. L'autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla questura competente per territorio per l'apposizione del nulla osta ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
Chi può presentare richiesta
Oltre al singolo datore di lavoro, possono presentare richieste di autorizzazione al lavoro stagionale anche le associazioni di categoria per conto dei loro associati.
L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali previsti, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di loro.
I lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato precedentemente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote annuali previste, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni per la richiesta dello stesso.
Tempi
Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono le condizioni previste.

 


 

 


ASSISTENZA SANITARIA

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Soggetti interessati

- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato, autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza
- l'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al S.S.N.
- chi non rientra fra le suddette categorie, ed ha un permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi (eccetto i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o perché collocati "alla pari", per i quali non si estende comunque per i familiari a carico), deve assicurasi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio italiano, o mediante iscrizione facoltativa al S.S.N., valida anche per i familiari a carico
- l'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno
Organi di riferimento
La U.S.L. del territorio in cui lo straniero ha la residenza ovvero, in assenza di essa, del territorio in cui ha effettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende l'indirizzo indicato nel permesso di soggiorno.
La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. In caso di mancato rinnovo, di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o d'espulsione, comunicati alla U.S.L., l'iscrizione cessa, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
La U.S.L. assicura al cittadino straniero iscritto lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano, incluse l'assistenza riabilitativa e protesica.

 


 

 


CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

a chi è in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma non è iscritto al S.S.N., le prestazioni sanitarie di elezione sono garantite dietro pagamento delle relative tariffe regionali.
Le prestazioni ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti privi di risorse economiche sufficienti.
Questo vale sia che lo straniero sia in possesso di permesso di soggiorno sia che non lo sia e non implica alcuna segnalazione all'autorità competente.
Le seguenti prestazioni sono inoltre garantite anche a chi non è in possesso di regolare permesso di soggiorno
- la tutela della gravidanza e della maternità
- la tutela della salute del minore
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni
- gli interventi di profilassi internazionale
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive
Lo stato di indigenza viene attestato dall'interessato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione all'ente sanitario erogante l'assistenza.
Allo straniero viene assegnato un codice regionale a sigla "STP", che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

 


 

 


ESPULSIONI

Soggetti interessati
L'espulsione è dispostadal prefetto quando lo straniero:
- è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, tra le quali non può essere ovviamente compresa l'ignoranza della legge), se il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o se è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo
- è soggetto ritenuto pericoloso in quanto dedito a traffici delittuosi, o che vive con proventi di attività delittuose, o che sia indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il provvedimento di espulsione può essere disposto dal Ministro dell'Interno.
L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera quando lo straniero:
- è espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre i 15 giorni fissati con l'intimazione
- è ritenuto soggetto socialmente pericoloso e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obbiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
Negli altri casi l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni.
Tutela
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di 30 giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
Il ricorso può essere sottoscritto anche solo dall'interessato, senza assistenza di un legale.

 


 

 


ISCRIZIONE ANAGRAFICA

L'iscrizione anagrafica viene effettuata
- per nascita, nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune ove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse
- per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora
- per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune
- su richiesta dell'interessato è possibile richiedere l'iscrizione all'anagrafe anche per chi sia ospite di un centro di accoglienza da più di tre mesi
Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, corredata dallo stesso documento.
La cancellazione avviene
- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona sia risultata irreperibile
- per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.
Organi di riferimento
Ufficio Anagrafe del Comune nel quale lo straniero dimora.

LA CARTA DI IDENTITÀ, DI DURATA QUINQUENNALE, SALVO CHE EVENTUALI CONVENZIONI O ACCORDI INTERNAZIONALI DISPONGANO DIVERSAMENTE, NON È VALIDA PER L'ESPATRIO, NÈ LEGITTIMA LA PERMANENZA DELLO STRANIERO IN ITALIA IN MANCANZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

 


 

 


ISCRIZIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO

Soggetti interessati
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i minori italiani.
Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. Organo di riferimento
L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. La domanda va presentata direttamente alla scuola presso cui si vuole iscrivere il minore.
I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.
Va tenuto conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. Documenti richiesti
Per l'iscrizione degli alunni stranieri alla scuola dell'obbligo si applicano anche le disposizioni in materia di vaccini obbligatori, salvo le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata dal medico della U.S.L..
Se i vaccini sono già stati effettuati nel paese di origine, i certificati vanno fatti tradurre e legalizzare presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine.

 


 

 


LA CARTA DI SOGGIORNO

Soggetti interessati
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni, titolari di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rilasci
- cittadini stranieri coniugi o figli minori o genitori conviventi di un cittadino italiano o di uno stato dell'U.E. residente in Italia
- il cittadino straniero può richiedere la "carta di soggiorno" anche per il coniuge o/e figli minori conviventi dichiarando un reddito sufficiente, pari all' assegno sociale annuo.
Organi di riferimento
- questura (modulo di richiesta)
- Azienda Sanitaria Locale (certificato d'idoneità dell'alloggio) oppure Ufficio Tecnico del Comune/Servizio Casa (certificato d'idoneità dell'alloggio)
- Tribunale / Procura della Repubblica (certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti)
Documenti richiesti
- copia del passaporto o documento equipollente, o documento d'identificazione rilasciato da autorità italiana
- copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente oppure Mod.101 (CUD).
Il reddito non deve essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per inserire coniuge o figli minori sulla carta di soggiorno
- certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti
- 4 fotografie
Per i familiari:
- certificati attestanti lo stato di parentela (coniuge / figli minori) rilasciati dall'autorità del paese di origine dello straniero e poi legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana dello stesso paese
- 4 fotografie per ogni familiare inserito sulla carta di soggiorno - dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo ( per la carta di soggiorno per il coniuge/figli minori)
Tutela
La carta di soggiorno viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta (al momento della richiesta viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione del giorno in cui sarà pronta) ed è soggetta a vidimazione decennale (su richiesta dell'interessato, corredata da nuove foto).
Può essere utilizzata come documento d'identificazione per 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo.
Se la carta di soggiorno viene negata o revocata si può presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal rifiuto o dalla revoca, rivolgendosi ad un avvocato.

 


 

 


MATRIMONIO

Soggetti interessati
Tutti i cittadini, italiani e stranieri, anche nel caso in cui non siano residenti né domiciliati sul territorio comunale e siano privi di permesso di soggiorno.
a) Cittadini stranieri residenti
Organi di riferimento Ufficio di stato civile del Comune di residenza
- Ufficio Pubblicazioni (Nel caso in cui almeno uno dei due coniugi sia residente)
Requisiti
- passaporto in corso di validità o altro documento di viaggio riconosciuto come equivalente
- nulla osta rilasciato dal consolato del paese di origine, legalizzato dalla Prefettura
Nel caso in cui si tratti di rifugiati, la documentazione viene fornita dall'ACNUR.
Alla presentazione dei documenti, l'ufficio di stato civile fisserà la data per presentare le pubblicazioni. In questa data dovranno essere presenti due testimoni e, se necessario, l'interprete. Trascorso il tempo necessario per le pubblicazioni (due settimane e tre giorni) il matrimonio potrà essere celebrato nel giorno precedentemente prenotato.
Al matrimonio dovranno essere presenti due testimoni con documento d'identità valido e, sempre se necessario, l'interprete.
b) Cittadini stranieri non residenti
Organo di riferimento Ufficio stato civile del Comune (Nel caso in cui nessuno dei due coniugi sia residente non vengono effettuate le pubblicazioni)
Requisiti
- passaporto in corso di validità o altro documento di viaggio riconosciuto come equivalente
- nulla osta rilasciato dal consolato del paese d'origine, legalizzato dalla Prefettura
- dichiarazione giurata (atto notorio) convalidata da due testimoni dalla quale risulti che non c'è nessun impedimento al matrimonio, da effettuarsi presso l'ufficio di stato civile con due testimoni e un interprete, se necessario.
La dichiarazione può essere fatta anche presso il Tribunale o il consolato italiano all'estero.
- autorizzazione del Tribunale, per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni. I suddetti documenti dovranno essere presentati presso l'ufficio matrimoni almeno 4 giorni prima della data del matrimonio, precedentemente prenotata.
Al matrimonio dovranno essere presenti due testimoni con documento d'identità valido e l'interprete, sempre se necessario.

 


 

 


PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

Soggetti interessati
Possono richiedere un visto di ingresso per motivi di studio gli stranieri residenti all'estero in possesso del titolo finale di studi secondari, ottenuto dopo un percorso scolastico di almeno 12 anni.
Documenti richiesti
Oltre alla domanda da compilarsi per la richiesta di visto, lo studente straniero deve presentare:
- il titolo finale degli studi secondari in originale oppure il certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge
- il certificato attestante l'eventuale superamento della prova di idoneità accademica all'Università del Paese di provenienza
- il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti
- gli eventuali certificati di competenza in lingua italiana
- due fotografie, di cui una autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.
Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.
La Rappresentanza diplomatica italiana provvederà a restituire agli interessati i titoli di studio originali legalizzati e muniti della "dichiarazione di valore", inoltrando all'Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.
Organo di riferimento
La domanda di rilascio del visto va presentata alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di appartenenza e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero, in un periodo stabilito annualmente da disposizioni del Ministero degli Affari Esteri (generalmente tra aprile e maggio).
A partire da agosto il candidato che risulterà inserito negli elenchi degli ammessi alle prove, potrà richiedere alla rappresentanza diplomatica italiana
- previa documentazione del possesso dei requisiti previsti in merito a garanzia economica e copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri
- il visto d'ingresso per motivi di "studio" per sostenere l'esame di ammissione all'Università.
Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia lo studente dovrà andare in questura per presentare istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Una volta superato l'esame di ammissione lo studente potrà ottenere un visto di ingresso per studio.
Rinnovo del permesso di soggiorno per studio
Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio avviene, per ciascun anno accademico, se lo studente ha superato almeno due verifiche.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto.
Il permesso non può essere comunque rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio; può invece essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia
E' consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

 


 

 


PROTEZIONE SOCIALE

Soggetti interessati
Lo/a straniero/a soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possano sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione.
Organi di riferimento
Il permesso di soggiorno per protezione sociale può rilasciarlo la questura di propria iniziativa.
Altrimenti la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere presentata in questura:
- dai servizi sociali degli enti locali o delle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nel registro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali, abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri
- dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.
Documenti richiesti/requisiti
Il parere del Procuratore della Repubblica, quando sia iniziato un procedimento penale. Quando la proposta è stata presentata dai servizi sociali o dagli altri enti autorizzati:
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero
- l'adesione dello straniero al programma, previa avvertenza delle conseguenze previste nel caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. In questo ultimo caso è il questore a valutare la gravità ed attualità del pericolo nei confronti dello straniero.

 


 

 


RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

1) Richiesta del nulla osta
Soggetti interessati
- lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo politico, motivi religiosi, o titolare di carta di soggiorno, può richiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, con i figli minori a carico, anche se adottati, affidati o sottoposti a tutela, con i genitori a carico e con i parenti entro il terzo grado a carico ed inabili al lavoro per la legge italiana
- lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
- il visto può essere richiesto anche dal genitore naturale di figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, il quale dovrà dimostrare entro un anno dall'ingresso in Italia il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (disponibilità di alloggio e di reddito).
L'ITER PER IL RILASCIO DEL VISTO HA INIZIO CON LA RICHIESTA DI NULLA OSTA che lo straniero che richiede il ricongiungimento dall'Italia deve presentare alla questura di residenza
Organi di riferimento
1) Questura
2) Azienda Sanitaria Locale oppure Ufficio Tecnico del Comune / Servizio Casa
Documenti richiesti
Lo straniero che intende richiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare deve dimostrare di essere in possesso:
- della documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tale attestazione la rilascia l'Ufficio Tecnico del Comune/Servizio Casa, allegando alla richiesta, fatta su apposito modulo, la fotocopia del contratto di affitto (solo se nel contratto è indicata la superficie dell'alloggio) e la planimetria catastale relativa all'alloggio.
Altrimenti si può presentare il certificato di idoneità igienico - sanitaria rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio - di reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ricongiungersi con una persona, pari al doppio per ricongiungersi con due persone, ecc.
Nella determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari conviventi con il richiedente Il rilascio del nulla osta deve avvenire entro 90 giorni. Una volta ottenuto, va spedito al familiare che deve entrare in Italia.
Decorso detto termine l'interessato può ottenere il visto d'ingresso direttamente dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d'origine, che chiederanno l'esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Tutela
Avverso il diniego del nulla osta, nonché di ogni atto in materia di diritto all'unità familiare, può essere presentato ricorso dall'interessato al Tribunale del luogo in cui risiede.
2) Visto di ingresso
Organi di riferimento
Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana nel Paese di origine.
Documenti richiesti
Nella domanda lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità e quelle di eventuali familiari a seguito
- gli estremi del passaporto o di un altro documento di viaggio equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare:
- il passaporto o altro documento di viaggio equivalente
- la documentazione concernente la finalità del viaggio (per ricongiungimento familiare)
- nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla questura di residenza del cittadino straniero al quale si ricongiunge.
Nel caso in cui la questura non abbia emesso il nulla osta entro 90 giorni, lo straniero può presentare copia degli atti e ricevuta della documentazione presentata, contrassegnata con timbro datario e sigla dell'incaricato al ricevimento (documentazione che gli sarà stata spedita dal familiare in Italia)
- la documentazione comprovante i presupposti di parentela, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza.
I certificati, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana
Tutela
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data di richiesta. Avverso il diniego del visto lo straniero può presentare ricorso al TAR del Lazio, pertanto è necessario rivolgersi ad un avvocato.
3) Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Una volta entrato in Italia, lo straniero dovrà richiedere, entro 8 giorni dall' ingresso, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, la cui durata corrisponderà a quella del permesso di soggiorno del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto.
Il titolare del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ha accesso al Servizio Sanitario Nazionale, all'iscrizione nelle liste di collocamento, allo studio, al lavoro sia in forma subordinata che autonoma. Organi di riferimento Questura
Documenti richiesti
Lo straniero dovrà esibire per il rilascio del primo permesso di soggiorno e per i successivi rinnovi la seguente documentazione:
- 3 fototessere
- fotocopia del passaporto (solo le pagine relative all' identificazione, al visto ed alla validità)
- nulla osta della questura (fotocopia)
- polizza assicurativa italiana o straniera valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- dichiarazione di presa a carico del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto (modulo da ritirare in questura)
- fotocopia del permesso di soggiorno del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto
- marca da bollo da £ 20.000 (al rinnovo ed al primo rilascio)

 


 

 


CITTADINANZA ITALIANA

L'acquisizione della cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza", dal DPR n.572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n.91 recante nuove norme sulla cittadinanza" e dal DPR n.362 del 18 aprile 1994 sul "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana".
1) Attribuzione automatica
a) A titolo originario, per nascita (criterio dello jus sanguinis)
b) Trasmissione di diritto, (communicatio juris): lo straniero che diventa italiano per naturalizzazione trasmette automaticamente la cittadinanza italiana ai propri figli minori che, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza (i figli maggiorenni, che desiderino diventare italiani, devono ricorrere alla procedura della naturalizzazione).
Requisiti
La convivenza stabile ed effettiva con il genitore alla data dell'acquisto, da comprovare con certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione
2) Per beneficio di legge
La richiesta della cittadinanza italiana da parte dello straniero non esclude una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.
Soggetti interessati
a) Lo straniero o apolide, ovunque sia nato, il cui padre o madre o almeno uno dei nonni siano stati cittadini italiani per nascita, anche se la cittadinanza in seguito è stata perduta per rinuncia. L'interessato deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- prestare effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiarare preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
- ricoprire un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana
- risultare legalmente residente in Italia da almeno 2 anni al compimento del diciottesimo anno di età e dichiarare di voler diventare cittadino entro l'anno successivo.
b) Lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Requisiti:
dichiarazione da effettuarsi presso il Comune di residenza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici.
In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine.
3) Naturalizzazione (acquisizione della cittadinanza attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo)
a) Per matrimonio
Requisiti
- almeno 6 mesi di residenza legale in Italia dopo il matrimonio oppure almeno 3 anni dalla data del matrimonio
- Status matrimoniale al tempo del decreto: secondo il Ministero dell'Interno il vincolo matrimoniale deve permanere fino all'emanazione del decreto ministeriale di cittadinanza. Secondo i pareri del Consiglio di Stato, è sufficiente che i requisiti siano esistiti anche se al momento della presentazione dell'istanza non sussistono più
Organi di riferimento
Prefettura (o autorità consolare, se all'estero)
Ministero dell'Interno: deve emanare, entro due anni il decreto di cittadinanza; in mancanza dopo tale termine, l'interessato/a matura un diritto soggettivo e può ottenere dal giudice ordinario un provvedimento dichiarativo di cittadinanza;
Cause ostative: esistenza di precedenti penali gravi e di problemi per la sicurezza dello Stato.
In questo caso il Ministero può respingere la domanda entro due anni. Una nuova istanza può essere ripresentata dopo 5 anni.
b) Ordinaria
Dipende da una valutazione discrezionale dell'amministrazione e viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministero dell'Interno.
Requisiti
- anni di residenza continuativa ed ininterrotta richiesti (per cittadini stranieri in regola con le norme sull'ingresso e soggiorno in Italia) per:
· nati in Italia o ascendenti di italiani: 3 anni
· cittadini comunitari: 4 anni
· stranieri adottati maggiorenni: 5 anni
· apolidi o rifugiati: 5 anni
· cittadini non comunitari:
10 anni - assenza di precedenti penali
- rispetto degli obblighi fiscali
- autosufficienza economica:
l'istanza viene rigettata per motivi di "interesse pubblico" in assenza di un reddito ritenuto adeguato (17 milioni).
Organi di riferimento
Prefettura - Ufficio Cittadinanza In caso di documentazione incompleta, la Prefettura invita a completarla entro 30. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, può rigettare l'istanza con provvedimento motivato.
Ministero dell'Interno
La procedura deve concludersi entro 2 anni; nella prassi, la risposta può tardare molto e non ci sono tempi di attesa massimi previsti.
La doppia cittadinanza non è consentita agli stranieri che intendono ottenere la naturalizzazione ordinaria: viene richiesto, per via amministrativa, lo svincolo dalla cittadinanza di origine . Nel modulo di domanda del Ministero dell'Interno per la naturalizzazione ordinaria, si specifica che il certificato di svincolo dalla cittadinanza d'origine non va esibito al momento della presentazione dell'istanza ma solo dopo il formale invito in tale senso da parte della Divisione Cittadinanza dello stesso Ministero.

 


 

 


DISCRIMINAZIONI

PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI E RELIGIOSI Soggetti interessati
- chiunque, cittadino italiano o straniero, ritiene di essere stato discriminato nell'esercizio di un diritto, accesso ad un servizio o al lavoro in base alla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, la cittadinanza, il gruppo linguistico, le convinzioni e le pratiche religiose
- le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Esempi di atti discriminatori
Compie una discriminazione:
- il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che, nell'esercizio delle sue funzioni, compia od ometta atti non previsti dalle leggi nei riguardi di un cittadino italiano o straniero, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità
- i datori di lavoro o i suoi incaricati i quali compiano un atto o comportamento che, direttamente o indirettamente, discrimina ai danni dei lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa o ad una cittadinanza.
Organi di riferimento
- il Tribunale del luogo di domicilio dell'interessato, presentando una denuncia che verrà poi esaminata dal giudice il quale può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e adottare ogni altra misura idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione.
Il giudice può, se ritiene l'accusa fondata, condannare il responsabile dell'atto discriminatorio all risarcimento del danno, anche non patrimoniale (il cosiddetto danno morale)
- il Centro Regionale di osservazione, di informazione e di assistenza legale alle vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*.
Tempi nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore ai 15 giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
* Al momento della stesura di questa scheda, non è stato ancora costituito il Centro Regionale in oggetto.