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In
questa sezione si vogliono fornire
alcune informazioni sulla nuova struttura
della scuola italiana, sulle modalità
di iscrizione e sul possibile orientamento
al lavoro rivolto ai giovani che escono
dalla scuola dell’obbligo.
Il questionario rivolto ai genitori,
infine, può essere utile per avere
un quadro delle attività extra-scolastiche
degli studenti. |
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I diritti del bambino/a
In Italia ogni bambino dai 6 ai
15 anni ha il diritto di essere
ammesso ad una scuola
corrispondente alla sua età, e
ogni cittadino - quindi anche il
cittadino immigrato - ha il
dovere di mandare il proprio
figlio che sia compreso in
questa fascia di età a scuola.
Per questo motivo appena puoi è
bene che il genitore vada alla
scuola più vicina alla sua
abitazione per iscrivere il
bambino.
Presso ogni scuola generalmente
c'è un ufficio, denominato
segreteria, dove si provvede
alle iscrizioni. Normalmente
questi uffici sono aperti al
pubblico in orario mattutino. Se
nella scuola non ci fosse la
segreteria è segno che si
tratta di una sede secondaria:
il personale della scuola dovrà
allora indirizzare presso la
segreteria della scuola
principale.
Il momento dell'iscrizione
Una cosa che facilita il primo
rapporto con gli uffici della
scuola è avere tutta la
documentazione chiara e in
ordine.
Vale a dire: copia del permesso
di soggiorno, certificato di
vaccinazione, certificato di
scolarità nel paese d'origine
(meglio ancora se questi due
ultimi documenti sono tradotti
in lingua italiana o in inglese
dalle autorità consolari). In
ogni caso ricorda però che il
bambino deve essere comunque
accolto a scuola (anche se fosse
privo del permesso di
soggiorno). Qualora il bambino
fosse privo del certificato
delle vaccinazioni prescritte in
Italia dovrai chiedere alla
scuola l'indirizzo della ASL
dove provvederanno a fare le
vaccinazioni prescritte.
Anche in attesa di questo
certificato, la scuola è tenuta
ad accoglierlo in qualsiasi
momento dell'anno. Se il tuo
bambino ha un certificato di
scolarizzazione e qualche
competenza in lingua italiana la
scuola dovrebbe inserire il
bambino in una classe
corrispondente a quella
frequentata nel paese d'origine.
In altri casi però può essere
concordato di inserirlo in una
classe inferiore. Se si tratta
di una classe inferiore di un
anno va bene. Altrimenti no: il
bambino dopo un po' si
troverebbe a disagio con
compagni troppo più piccoli di
lui.
Qualche difficoltà
In qualche caso potranno dire
che nella scuola richiesta non
c'è più posto (in Italia di
norma nella scuola elementare c'è
un limite massimo di 25 alunni
per classe). Cerca con
gentilezza di far presenti le
esigenze della tua famiglia e
del tuo bambino, dimostrando al
contempo apprezzamento per la
scuola prescelta. Se però la
scuola non ha veramente la
possibilità di accogliere il
bambino chiedi a quale scuola più
vicina ti puoi rivolgere. Se
invece ti dicessero che non
possono più accogliere il tuo
bambino perché l'anno
scolastico è già iniziato
sappi che questa non è una
buona ragione per rifiutare il
bambino. Soltanto se si fosse
veramente a un punto dell'anno
troppo inoltrato (esempio: fine
aprile o maggio) tu puoi
rinunciare all'immediato
inserimento nella scuola. In
questo caso però devi chiedere
almeno l'iscrizione per il
successivo anno scolastico
(tieni presente che in Italia
generalmente la scuola inizia da
metà settembre).
IMPORTANTE:
in alcune città italiane (per
esempio a Firenze) presso alcune
scuole sono stati istituiti
"Centri di prima
alfabetizzazione" , che
spesso funzionano anche
d'estate. In questi centri ai
bambini immigrati viene
insegnata da personale
specializzato la lingua
italiana.
Nel caso non potessero subito
inserire tuo figlio nella scuola
puoi chiedere alla stessa
segreteria della scuola da te
prescelta a quale di questi
centri puoi rivolgerti. Se poi
tu non trovassi assolutamente
nessuna scuola in zona per
accogliere il tuo bambino puoi
rivolgerti a uno dei seguenti
uffici: Ufficio Immigrati
(Comune o Consiglio di
Quartiere), Servizio Sociale,
Ufficio Scolastico Provinciale
oppure Organizzazioni presenti
in molte città che aiutano e
consigliano gli immigrati.
Per i bambini da tre a sei anni
In Italia esistono anche molte
scuole per bambini dai tre ai
sei anni, si chiamano
"Scuole dell'infanzia"
o "Scuole materne". Se
si hanno uno o più figli
compresi in questa fascia di età,
conviene cercare di mandarli a
queste scuole. Esse in genere
funzionano molto bene e -
superata la difficoltà del
primo momento di distacco dai
genitori - i bambini ci si
trovano benissimo. I bambini
stranieri poi facendo amicizia
con gli italiani loro coetanei
imparano spontaneamente la
lingua italiana e dopo si
trovano meglio nei gradi
successivi di scuola.
Come è organizzata la scuola in
Italia
In questo momento la scuola
italiana è attraversata da
molti cambiamenti e dovrà
essere radicalmente riformata.
Noi ci limitiamo a dirti come è
ora e come dovrebbe essere nel
prossimo futuro. L'obbligo
scolastico e l'obbligo
formativo: dai 6 ai 18 anni di
età Con leggi approvate
nell'anno 2000 in Italia esiste
per tutti i ragazzi e le ragazze
l'obbligo di frequentare la
scuola dai 6 ai 15 anni di età.
Dopo i 15 anni il ragazzo può :
1. proseguire i suoi studi in
una scuola media superiore fino
a 18 anni e prendere un diploma
che dà accesso all'Università
o ad un lavoro;
2. iscriversi a un centro di
formazione professionale;
3. fare l'apprendista (cioè
imparare un mestiere)
regolarmente registrato presso
un laboratorio. In questo caso
egli viene retribuito ma deve
continuare a fare degli studi
utili per la sua formazione
generale (es: lingua italiana,
lingua straniera, informatica ,
etc. etc.).
La scuola elementare
Il bambino può accedere alla
scuola elementare nell'anno in
cui egli compie sei anni (es: un
bambino che sia nato nel 1995 -
in qualsiasi mese dell'anno -
deve iniziare la sua frequenza
scolastica nel 2001. Ricordiamo
ancora una volta che le scuole
in Italia si aprono a metà
settembre e chiudono a metà
giugno).
La scuola elementare si compone
di 5 classi: I, II, III, IV, V.
Le classi sono miste, cioè
formate da alunni maschi e
femmine. L'iscrizione a scuola
è gratuita, non si deve pagare
assolutamente nulla come tassa
di iscrizione.
Tutte le scuole usano però
chiedere una piccola cifra
annuale (dalle 10 alle 20.000
lire) per l'assicurazione contro
gli infortuni. All'atto
dell'iscrizione la segreteria
della scuola chiede anche se
l'alunno intende frequentare o
meno le due ore settimanali di
insegnamento della religione
cattolica.
Attenzione! La frequenza
a questo insegnamento non è
obbligatoria e ogni scuola
organizza attività apposite per
gli alunni italiani e stranieri
che non sono interessati a
studiare la religione cattolica.
Le scuole elementari possono
essere organizzate a tempo pieno
o a modulo.
La scuola a tempo pieno funziona
per 8 ore al giorno da Lunedì a
Venerdì per un totale di 40 ore
alla settimana.
L'orario giornaliero di questa
scuola - salvo piccole
variazioni - va dalle 8,30 alle
16,30. Perciò durante la
giornata scolastica gli alunni
consumano un pasto nei locali
della mensa scolastica. La
consumazione del pasto è
obbligatoria.
La scuola a modulo anch'essa
generalmente funziona dal Lunedì
al Venerdì con due o tre
rientri pomeridiani.
Anche in questo tipo di scuola
spesso c'è una mensa
scolastica.
Attività esterne: nella maggior
parte delle scuole elementari
italiane gli insegnanti organizzano
attività didattiche esterne:
visite a musei, fabbriche,
parchi , fattorie, visione
di spettacoli teatrali.
Avvisi e riunioni:
nelle scuole elementari italiane
si fanno molti avvisi alle
famiglie, e spesso si chiamano
le famiglie a delle assemblee
(quando i genitori vengono
convocati tutti insieme per
parlare delle diverse questioni
della classe) o a dei colloqui
con le singole famiglie, o a dei
festeggiamenti organizzati dalla
classe per particolari
ricorrenze (es: Carnevale,
Natale, fine dell'anno
scolastico).
Inoltre sono previsti almeno due
colloqui , uno a metà anno
scolastico e uno alla fine
dell'anno, per consegnare ai
genitori delle schede
informative che danno notizie
sui risultati scolastici dei
ragazzi. Purtroppo solo poche
scuole per fare questo si
avvalgono di interpreti. In ogni
caso cercate però di
partecipare il più possibile a
queste occasioni.
Gli insegnanti lo apprezzeranno
moltissimo e soprattutto la
vostra presenza aiuterà vostro
figlio a inserirsi meglio nella
scuola. Le scuole e gli
immigrati In alcune scuole dove
c'è un grande numero di
immigrati alcune volte sono
presenti operatori
interculturali, educatori,
assistenti che svolgono attività
per facilitare l'inserimento
degli alunni immigrati.
Rivolgiti a questi operatori con
fiducia e fai loro presenti le
esigenze e le aspettative di tuo
figlio. Alcune volte nelle
scuole si organizzano delle
attività apposite per gli
alunni immigrati.
Favorisci la partecipazione di
tuo figlio a queste attività.
La scuola media
Se tuo figlio ha finito la
scuola elementare, o ha compiuto
i 12 anni di età devi
iscriverlo ad una scuola media.
La scuola media attualmente è
organizzata su tre classi (I
media, II media, III media).
Essa generalmente fa attività
didattiche soltanto la mattina
dal Lunedì al Sabato compresi.
In qualche caso esistono però
anche sezioni a tempo prolungato
con prosecuzione nel pomeriggio
e attività di mensa. Nella
scuola media esiste un maggior
numero di insegnanti per classe.
Viene fornito un insegnamento un
po' più specialistico e
soprattutto si richiede un
maggior impegno di studio del
ragazzo facendogli fare dei
compiti a casa. Anche alcune
scuole medie organizzano attività
apposite per facilitare
l'inserimento degli alunni
immigrati. Valgono per i
rapporti scuola-famiglia più o
meno le stesse regole della
scuola elementare.
Il prossimo futuro della scuola
italiana
Il parlamento Italiano ha
approvato una legge che riforma
profondamente la scuola
italiana. Già adesso molte
scuole elementari e medie hanno
la stessa Direzione e lo stesso
ufficio di Segreteria. A partire
dai prossimi anni le due scuole
diventeranno un'unica scuola (in
un unico edificio) che si
chiamerà scuola di base: essa
si comporrà non più di 8
classi (5+3), ma di 7 classi.
Prevederà l'insegnamento di una
lingua straniera in più e
insegnamenti e metodi più
adeguati alle esigenze di una
società, come quella italiana
ed europea, in rapida
trasformazione.
La refezione a scuola
L'iscrizione alla refezione devi
farla nel momento stesso che
iscrivi il bambino a scuola. Può
darsi che tu debba pagare una
piccola quota anticipata. I
pasti poi costano circa 5000
lire l'uno e generalmente
vengono pagati a fine mese con
un bollettino di pagamento.
Attenzione! Se per motivi
religiosi non usate consumare
determinati alimenti (es: carne
di maiale) dovete segnalarlo nel
modulo di iscrizione.
La stessa cosa dovete fare se il
bambino avesse delle
"intolleranze
alimentari", cioè cibi che
non digerisce o peggio gli
procurano gravi disturbi. In
ogni caso dietro la segnalazione
della scuola l'ente che provvede
alla mensa (generalmente il
Comune) provvede a confezionare
dei pasti adeguati a queste
esigenze. Il momento della mensa
è molto importante. Il cibo
fornito è garantito dal punto
di vista igienico ed è
abbondante. Inoltre è
un'occasione per il tuo bambino
per conoscere gli altri compagni
e fare amicizia con loro. Il
pagamento della mensa va fatto
regolarmente.
Se avete delle difficoltà
economiche e non siete in grado
assolutamente di pagare la quota
fatelo presente agli uffici
della scuola che vi insegneranno
quali pratiche svolgere per
essere esentati dal pagamento.
Evitate di consumare i pasti
senza pagare, perché questa è
una cosa scorretta che potrebbe
provocarvi qualche piccolo guaio
e non gioverebbe al vostro
"buon nome" nella
scuola.
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Scuola
dell'obbligo: modalità di
accesso ed iscrizione
Scuola
materna
Esistono scuole materne
pubbliche e private. Quelle
pubbliche sono statali e
comunali.
Iscrizione alle scuole
pubbliche
Note e requisiti:
· possono iscriversi bambini
che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre il terzo
anno di età, per i quali
l'ammissione alla frequenza è
disposta fin dall'inizio
dell'anno scolastico e bambini
che compiano i tre anni entro il
31 gennaio successivo per i
quali l'ammissione alla
frequenza può essere disposta,
in presenza di disponibilità di
posti e previo esaurimento delle
eventuali liste di riserva,
dalgiorno successivo a quello
del compimento del terzo anno di
età;
· le iscrizioni e la frequenza
sono gratuite e si effettuano di
norma nel mese di gennaio;
· l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di
Firenze, nell'ambito delle
attività formative volte a
garantire l'integrazione
scolastica ed il diritto
all'istruzione dei bambini di
nazionalità straniera, tenuto
conto della normativa vigente,
dispone che siano accolte le
domande di iscrizione di bambini
stranieri anche nel corso
dell'anno scolastico nelle
scuole che presentano la
necessaria disponibilità di
posti;
· un genitore o chi ne fa le
veci deve presentare domanda di
iscrizione, direttamente alla
scuola nel cui ambito
territoriale risiede
effettivamente il bambino.
Entro i mesi successivi, di
solito da aprile a giugno,
saranno affissi, in tutte le
scuole, gli elenchi dei bambini
ammessi nonché le eventuali
liste di riserva;
· qualora la famiglia presenti
domanda di iscrizione a scuola
diversa da quella del territorio
di residenza, la richiesta è
accolta compatibilmente con la
disponibilità dei posti, tenuto
conto della recettività della
scuola e sempre che non comporti
aumento di sezioni;
· all'atto dell'iscrizione i
genitori o chi ne fa le veci
dovranno indicare chiaramente se
intendono far frequentare ai
propri figli la scuola nel tempo
pieno (dalle 8,30 alle 17,00)
solo la mattina (dalle 8,30 alle
12,30) solo il pomeriggio (dalle
13,30 alle 17,00), anche il
sabato, se intendono richiedere
l'anticipazione dell'entrata o
la posticipazione dell'uscita,
se intendono o meno avvalersi
dell'insegnamento della
religione cattolica, se
intendono iscrivere il figlio
alla refezione scolastica e
trasporti alunni.
Documenti
richiesti per l'iscrizione:
· Per i bambini di tre anni
residenti nel comune le
informazioni relative alle
vaccinazioni obbligatorie
vengono acquisite dal servizio
attraverso il sistema
informatico;
· Per i bambini non residenti o
stranieri il certificato delle
vaccinazioni obbligatorie dovrà
essere presentato al momento
dell'ingresso a scuola;
· Per i bambini portatori di
handicap e/o svantaggiati la
documentazione relativa
all'handicap o alle condizioni
di difficoltà socio-familiari
rilasciata alla famiglia dalle
Asl di residenza dovrà essere
trasmessa all'assessorato
all'atto dell'iscrizione.
Criteri di accettazione
adottati per le domande di
iscrizione in esubero
L'iscrizione è un atto formale
da presentare in una sola
scuola. L'Assessorato Pubblica
Istruzione procederà per
l'accoglimento di eventuali
domande in esubero tenendo conto
dei seguenti criteri prioritari
ai quali attribuirà un
punteggio differenziato.
Residenza nella zona di
competenza della scuola, punti
30, situazione di handicap
certificato Asl, punti 10,
situazione di disagio socio
familiare segnalato dal servizio
sociale, punti 10, fratelli che
già frequentano la scuola o il
nido o la materna nello stesso
plesso o attiguo, punti 6,
genitore non residente che
lavora nella zona di competenza
della scuola scelta, punti 5, età
del bambino.
N.B. È necessario
allegare relativa documentazione
alla richiesta di iscrizione.
Info: Comune di Firenze,
Direzione Istruzione, Servizio
scuola materna, via A. Nicolodi
2, tel. 0552625605, fax
0552625682,
www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/scuola/scumaco.htm
Scuola
elementare
Note e requisiti per
l'iscrizione
L'iscrizione dei minori alla
scuola dell'obbligo può essere
richiesta anche per minori
irregolarmente soggiornanti in
qualunque periodo dell'anno
scolastico.
L'iscrizione di minori privi di
documentazione anagrafica o
relativa al soggiorno completa
è accettata con riserva.
L'iscrizione con riserva non
pregiudica il conseguimento dei
titoli finali del corso di
studio delle scuole di ogni
ordine e grado. L'iscrizione è
disposta, d'ufficio, per la
classe corrispondente all'età
anagrafica del minore.
L'iscrizione può essere
disposta per classe diversa,
sulla base di determinazioni
adottate dal collegio dei
docenti tenendo conto del
diverso ordinamento degli studi
(in tal caso, iscrizione in una
classe immediatamente superiore
o immediatamente inferiore),
della preparazione del minore,
del corso di studi svolto, del
titolo di studi posseduto.
Per l'iscrizione ad una scuola
statale occorre rivolgersi
direttamente alla sede della
direzione didattica (vedi gli
indirizzi alla voce scuole
pubbliche sull'elenco
telefonico) tenendo presente
che: · salvo i casi previsti
dalla legge i genitori devono
presentare domanda di iscrizione
entro i termini (solitamente a
fine gennaio);
· vengono iscritti alla prima
classe i bambini che compiono 6
anni entro il 31 dicembre
dell'anno in corso.
Scuola
media inferiore
Per l'iscrizione alla scuola
media inferiore occorre
rivolgersi direttamente presso
l'istituto scelto tenendo
presente che:
Ø i ragazzi vanno iscritti
in classi corrispondenti
alla loro età anagrafica,
salvo casi particolari,
per informazioni
Ø la scuola media è gratuita,
ma se è prevista la mensa,
questa è a pagamento.
Sono previste riduzioni o
esenzioni se il ragazzo, in
condizioni disagiate o con
genitori senza lavoro, presenta
una adeguata certificazione
rilasciata dal Centro sociale
del quartiere di appartenenza.
Ø è previsto che i libri di
testo vengano acquistati dalla
famiglia; per l'eventuale
esenzione dalle spese dei libri
i genitori possono informarsi
presso la scuola stessa riguardo
ai contributi dei quali possono
usufruire.
Scuola
media superiore
Note e requisiti per
l'iscrizione:
· Al momento dell'iscrizione,
generalmente entro il mese di
luglio di ogni anno,
(trasferimenti presso altri
istituti sono possibili in ogni
periodo dell'anno ma mai dopo il
31 marzo) che si fa presso
l'istituto prescelto, si paga
una tassa governativa di L.
41.000 per il primo anno e L.
21.000 per gli anni successivi
(chi si iscrive al primo anno
con una votazione di ottimo
conseguita all'esame di scuola
media inferiore non paga la
tassa governativa).
In qualche istituto esistono
anche tasse facoltative che però
non superano le L.100.000
l'anno;
· per iscriversi alle scuole
medie superiori occorre
possedere il permesso di
soggiorno valido per almeno un
anno ed allegare alla domanda il
titolo di studio di scuola media
inferiore o analogo titolo di
studio straniero riconosciuto;
· al termine del ciclo di
scuola media superiore è
necessario sostenere l'esame di
maturità. Info: presso i
singoli istituti.
Servizio di refezione
scolastica
I genitori o chi ne fa le veci
che vogliano far usufruire del
servizio mensa ai propri figli
devono pagare la quota prevista.
(N.B. Per i bambini Rom,
che frequentino scuole materne
comunali non ci sono quote da
pagare). L'esonero dal pagamento
è previsto per particolare
situazioni segnalate dai servizi
sociali di quartiere per nuclei
familiari con reddito annuo
pro-capite non superiore a L.
5.250.000.
Tutti gli altri devono pagare
una quota d'iscrizione ed una
quota contribuzione a pasto che
si diversifica a seconda del
reddito annuo familiare.
Coloro che ritengono di avere
diritto all'inserimento nella
fascia di reddito a
contribuzione ridotta o
richiedono l'esonero del
pagamento dovranno
obbligatoriamente compilare
apposita domanda entro il 30
giugno, presso il tecnico
amministrativo decentrato nei
circoli didattici.
Info: direttamente alla scuola
presso il tecnico addetto oppure
presso l'Assessorato Pubblica
Istruzione del Comune di
Firenze, Direzione Istruzione,
Servizio Refezione e supporto
attività didattico educative,
via Nicolodi 2, tel. 0552625657.
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| La
Normativa sulla scuola Legislazione
di riferimento per la scolarizzazione
degli allievi di cittadinanza non italiana
e
per la diffusione di modelli d’insegnamento
interculturali
In Italia la prima
e più importante garanzia per
l’accesso alla scuola e per il rispetto
delle specificità culturali,
linguistiche, religiose di ogni bambino
e ragazzo, di qualunque paese sia
originario, è la stessa Costituzione
italiana, in particolare l’articolo
3, che recita:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzioni di sesso,
di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali”.
Ulteriori garanzie per le pari opportunità
tra bambini e ragazzi d’origine minoritaria
con quelli d’origine autoctona vengono
dall’articolo 3 della Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo, di
valore soprannazionale:
“In tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere
considerato come preminente”.
L’Italia, come tutti gli altri stati
con eccezione di Somalia e USA, ha
sottoscritto la legge di ratifica
della Convenzione internazionale contro
tutte le forme di discriminazione
razziale (Convention for Children’s
Rights – New York 1989).
Da quando si è cominciato ad
avvertire in modo più sistematico
la necessità di avere strumenti
anche legislativi per concretizzare
i principi costituzionali, si sono
succedute varie normative, che rappresentano
oggi una preziosa risorsa che qui
semplicemente elenchiamo, rinviando
al sito ministeriale per i testi completi
e gli aggiornamenti: http://www.minwelfare.it/main/areaImmigrazione/Imm-Struttura.asp.
Legge 881 del 1977 (ratifica del Patto
internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali nonché
del Patto sui diritti civili e politici)
che sancisce l’obbligo dello Stato
di garantire il diritto al lavoro,alla
salute fisica e mentale, all’assistenza
dei bambini, a un adeguato livello
di vita, all’istruzione e sancisce
il rifiuto di ogni discriminazione
basata su elementi di razza, colore,
lingua, origine nazionale,. Religione
Circolare Ministeriale n° 301,
dell’8 settembre 1989: “Inserimento
degli alunni stranieri nella scuola
dell’obbligo: promozione e coordinamento
delle iniziative per l’esercizio del
diritto allo studio”.
- Circolare Ministeriale n° 205,
del 26 luglio 1990: “La scuola dell’obbligo
e gli alunni stranieri. Educazione
interculturale”
Legge n* 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica
di esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989”
Pronuncia del C.N.P.I. del 23 aprile
1992: “L’educazione interculturale
nella scuola”.
Pronuncia del C.N.P.I. del 24 marzo
1993: “Razzismo ed antisemitismo oggi:
il ruolo della scuola”.
Circolare Ministeriale n° 5, del
12 gennaio 1994: “Iscrizione nella
scuola e negli istituti di ogni ordine
e grado degli stranieri privi del
permesso di soggiorno”.
Circolare Ministeriale n° 73,
del 2 marzo 1994: “Dialogo interculturale
e convivenza democratica: l’impegno
progettuale della scuola”.
Studi e Documenti degli Annali della
Pubblica Istruzione, n° 71-95:
Raccolta “L’educazione interculturale
e gli alunni stranieri”.
Decreto Ministeriale n° 58, dell’8
febbraio 1996: “Ruolo dell’educazione
e della scuola nella società
odierna – Programmi di insegnamento
di educazione civica”.
Legge n° 40, del 6 marzo 1998:
“Disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”.
(vedi l’articolo 36, di seguito riportato,
che è il più importante
per i temi qui trattati.
Decreto Legislativo n° 286 del
25 luglio 1998: “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” e successiva “Modifica
alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo”, approvato dal Senato
della Repubblica l’11 luglio 2002.
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 158, del 5 agosto 1998: “Approvazione
del documento programmatico relativo
alla politica dell’immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello
Stato, a norma dell’art. 3 della legge
6-3-’98, n° 40”.
Decreto del Presidente della Repubblica
n° 394, del 31 agosto 1999: “Regolamento
recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”.
(vedi estratto in allegato) xxx
Legge cosiddetta “Bossi – Fini” xxx
Espliciti
riferimenti all’educazione interculturale,
al rispetto delle differenze, ad una
molteplicità di approccio,
in un vasto quadro di riferimento,
si trovano già nei Nuovi Programmi
Didattici per la Scuola Primaria,
approvati con Decreto n. 104 del Presidente
della Repubblica il 12 febbraio 1985
ed entrati in vigore nell’anno scolastico
1987-88.
3.1.1
– Dalla Circolare Ministeriale n°
255 del 1995
Secondo la Circolare Ministeriale
n° 255 del ’95, ogni istituto
deve adottare la Carta dei Servizi
che contiene i principi fondamentali
che si rifanno alla Costituzione.
Uno di questi è il “Principio
di uguaglianza”:
“Nessuna discriminazione nell’erogazione
del servizio scolastico può
essere compiuta per motivi riguardanti
sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche
e socio-economiche”.
E’ utile aggiungere che i Decreti
Presidenziali n° 249 del 1998
e n° 275 del 1999 – che disciplinano
il nuovo regime di autonomia didattica
e organizzativa delle scuole – stabiliscono
che ogni istituto deve adottare un
Piano dell’Offerta Formativa (o POF).
Tale Piano serve ad esplicitare i
principi fondamentali su cui si basa
la scuola, compresi quindi quelli
riguardanti l’inserimento scolastico
di allievi d’origine straniera e gli
interventi in ambito interculturale,
linguistico ed eventualmente di mantenimento
della lingua madre. All’istituzione
dei Piani d’Offerta Formativa faremo
riferimento più avanti, nel
capitolo dedicato alle Raccomandazioni
(Cap. 6).
3.1.2
– Dal DPR 394 del 31/8/99
Per un quadro complessivo sull’inserimento
scolastico e le successive opportunità
lavorative dei ragazzi d’origine straniera,
riportiamo un estratto degli articoli
di riferimento del Decreto del Presidente
della Repubblica n° 394 - 31 agosto
1999,
Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
CAPO
VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
- Art. 45 (Iscrizione scolastica)
1. I
minori stranieri presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità
della posizione in ordine al loro
soggiorno, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani.
Essi sono soggetti all'obbligo scolastico
secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri
nelle scuote italiane di ogni ordine
e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa
può essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico. I minori
stranieri privi di documentazione
anagrafica ovvero in possesso di documentazione
irregolare o incompleta sono iscritti
con riserva.
2. L'iscrizione con
riserva non pregiudica il conseguimento
dei titoli conclusivi dei corsi di
studio delle scuole di ogni ordine
e grado. In mancanza di accertamenti
negativi sull'identità dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato
all'interessato con i dati identificativi
acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo
scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti
deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento
degli studi del Paese di provenienza
dell'alunno, che può determinare
l'iscrizione ad una classe, immediatamente
inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze,
abilità e livelli di preparazione
dell'alunno:
c) del corso di studi
eventualmente seguito dall'alunno
nel Paese di provenienza:
d) del titolo di
studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei
docenti formula proposte per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi:
la ripartizione e' effettuata evitando
comunque la costituzione di classi
in cui risulti predominante la presenza
di alunni stranieri.
4. Il collegio dei
docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli
alunni stranieri il necessario adattamento
dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere adottati specifici
interventi individualizzati o per
gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento
della lingua italiana, utilizzando,
ove possibile, le risorse professionali
della scuola. Il consolidamento della
conoscenza e della pratica della lingua
italiana può essere realizzata
altresì mediante l'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana
sulla base di specifici progetti,
anche nell'ambito delle attività
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei
docenti formula proposte in ordine
ai criteri e alle modalità
per la comunicazione tra la scuola
e le famiglie degli alunni stranieri.
Ove necessario, anche attraverso intese
con l'ente locale, l'istituzione'
scolastica si avvale dell'opera di
mediatori culturali qualificati.
(…)
8. Il Ministro della
pubblica istruzione, nell'emanazione
della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale
ispettivo, direttivo e docente, detta
disposizioni per attivare i progetti
nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono
conto delle specifiche realtà
nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunità degli
stranieri, al fine di favorire la
loro migliore integrazione nella comunità
locale.
3.1.3
- Articolo 36 della Legge 40
Il
quadro di riferimento per le attività
interculturali è completato
dall’articolo 36 della legge 40/1998,
forse il più importante per
i temi qui trattati, che non è
stato messo in discussione dalla cosiddetta
Legge Bossi – Fini approvata nel 2002.
Lo riportiamo per praticità
di chi legge:
I
minori stranieri presenti sul territorio
sono soggetti all’obbligo scolastico.
Il diritto allo studio si esplica
mediante l’attivazione di appositi
corsi ed iniziative per l’apprendimento
della lingua italiana.
La comunità scolastica accoglie
le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio
fra culture e della tolleranza; a
tal fine promuove e favorisce iniziative
volte all’accoglienza, alla tutela
della cultura d’origine e della realizzazione
di attività interculturali
comuni.
Le iniziative e le attività
sono realizzate sulla base di una
rilevazione dei bisogni locali e di
una programmazione territoriale integrata
in convenzione con le associazioni
degli stranieri e con le organizzazioni
di volontariato.
Le istituzioni scolastiche promuovono:
L’accoglienza degli stranieri adulti
mediante l’attivazione di corsi di
alfabetizzazione, la realizzazione
di un’offerta culturale valida per
conseguire il titolo di studio della
scuola dell’obbligo,
la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nei paesi di
provenienza,
la realizzazione ed attuazione di
corsi di lingua italiana,
la realizzazione di corsi di formazione.
Le disposizioni di attuazione indicano:
la realizzazione dei corsi di formazione
ed aggiornamento del personale della
scuola e i criteri per l’adattamento
dei programmi d’insegnamento,
i criteri e le modalità di
comunicazione con le famiglie straniere,
anche con l’ausilio dei mediatori
culturali,
i criteri per l’iscrizione e l’inserimento
nelle classi degli stranieri, per
la ripartizione degli alunni nelle
classi e per l’attivazione di specifiche
attività di sostegno linguistico.
3.1.4
– Il diritto di cittadinanza
Negli ultimi anni si sono avute trasformazioni
radicali nell’approccio giuridico
al minore straniero – da soggetto
senza specifici diritti, a soggetto
cui sono riconosciuti diritti in quanto
figlio di lavoratore regolare, fino
al riconoscimento come soggetto di
diritto in quanto persona di minore
età. Permangono tuttavia ostacoli
insormontabili per la gran parte di
questi bambini e ragazzi rispetto
all’acquisizione della cittadinanza.
La Legge del 5 febbraio 1992, n°
91, “Nuove norme sulla cittadinanza”
- che non abbiamo citato in elenco
in quanto non riguarda esplicitamente
la scolarizzazione degli alunni –
ha introdotto alcune innovazioni (modifiche
relative alla concessione della cittadinanza
agli stranieri, possibilità
anche da parte della madre di trasmettere
la propria cittadinanza ai figli,
ecc.), ma di fatto mantiene un’impostazione
basata sul “diritto di sangue” (jus
sanguinis): i figli di coppie straniere
sono considerati a tutti gli effetti
come stranieri fino al compimento
della maggiore età. Il comma
2 dell’art. 4 di questa legge recita:
“Lo straniero nato in Italia, che
vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana entro un
anno dalla suddetta data”.
Non esiste cioè un automatismo
nell’acquisizione della cittadinanza
italiana al compimento della maggiore
età, poiché il ragazzo
deve dimostrare di avere risieduto
in Italia legalmente e senza interruzioni
e deve esprimere la propria volontà
entro l’anno successivo al compimento
dei 18 anni. Questa impostazione determina
che i ragazzi i cui genitori fanno
loro trascorrere un periodo presso
i parenti o a scuola nel Paese d’origine
della famiglia perdono il diritto
di acquisire la cittadinanza italiana.
Come vedremo nel capitolo 4, talvolta
i genitori sono costretti a tale scelta
per problemi di casa, lavoro, o di
posto a scuola, compromettendo così
questa possibilità per i loro
figli.
Lo jus soli è previsto solo
per i figli di genitori ignoti o apolidi
o che non seguono la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono.
All’inizio degli anni ’90 questa scelta
era condivisa anche da altri Paesi
europei, ma oggi l’Italia è
quasi la sola a mantenerla. Per un
bambino nato e cresciuto in Italia,
figlio di immigrati che non possono
o non hanno interesse a cambiare cittadinanza
(pratica peraltro lunga e complessa),
ciò comporta l’essere obbligatoriamente
“straniero”. Se si tiene conto che
è solo da pochi anni che un
minore non può essere espulso
(ma può esserlo non appena
compie la maggiore età) si
può intuire la confusione identitaria
a cui sono soggetti. Molte volte questi
ragazzi crescono con disagio e senso
di marginalità perché
sentono che, pur avendo l’aspettativa
di integrarsi, la società li
relega a “non cittadini”.
L’unica possibilità che ha
ancora oggi un minore straniero di
divenire cittadino italiano prima
di compiere i 18 anni è di
acquisire la cittadinanza perché
uno dei genitori la acquisisce e gliela
trasmette, purché convivente
(iuris communicatio).
3.1.5
– Le prospettive dopo la scuola
Come abbiamo visto, la legislazione
per garantire il diritto di accesso
ad allievi d’origine minoritaria nelle
scuole è avanzata ed egualitaria,
per cui il mancato inserimento scolastico
e le difficoltà di successo
nella fascia dell’obbligo sono responsabilità
di una cattiva organizzazione o di
leggi disattese.
Non altrettanto si può dire
invece del quadro legislativo che
regolamenta l’inserimento lavorativo
dei giovani d’origine straniera, compresi
quelli che hanno studiato in Italia.
Infatti, va tenuto conto di aspetti
legislativi che segnano una notevole
differenza fra le opportunità
lavorative di adolescenti e giovani
autoctoni e i loro coetanei di nazionalità
non comunitaria e che contribuiscono
a determinare fra questi ultimi una
scarsa o nulla motivazione al completamento
di cicli di studi in scuole superiori
e Università, o addirittura
nelle scuole medie inferiori.
Possiamo
dire che tre sono le motivazioni che
inducono una persona a studiare (o
la sua famiglia a spingerla in tale
direzione):
1. Interessi scientifico-culturali
2. Volontà
di intraprendere una certa carriera
professionale per la quale servono
titoli di studio specifici
3. Speranza di ottenere
una maggiore competitività
nel mondo del lavoro e uno status
sociale un po’ più “elevato”
Se
guardiamo ai ragazzi d’origine straniera,
vediamo che hanno meno incentivi a
perseguire tali obiettivi:
anzitutto, la problematicità
del passaggio tra le varie tipologie
di permesso di soggiorno, per esempio
la quasi impossibile conversione dal
permesso per studio a quello per lavoro.
Uno studente d’origine minoritaria
che intraprende un corso di studi
universitario dovrebbe necessariamente
avere un permesso di soggiorno per
famiglia, o per lavoro, altrimenti
non avrebbe la possibilità,
una volta terminati gli studi, di
intraprendere la normale carriera
professionale per la quale diverrebbe
qualificato, ed anzi perderebbe il
diritto ad avere un permesso di soggiorno
(sia per qualsiasi altro tipo di lavoro,
sia per famiglia, sia per condurre
altro tipo di studi). Infatti non
è prevista dalla legislazione
italiana la conversione di un permesso
di soggiorno per motivi di studio
in un permesso di soggiorno per motivi
di lavoro (vedi box 4). In questo
modo, se teniamo presente che non
tutti i giovani con cittadinanza non
italiana possono godere di un permesso
familiare, sembra palese che l’unica
via sia quella di avere un permesso
per lavoro, il che comporta un impegno
lavorativo spesso molto oneroso (difficilmente
un giovane extracomunitario, tanto
più senza titoli estremamente
qualificanti, avrà accesso
a ruoli lavorativi in linea con le
proprie qualità e competenze,
né ai posti cui verrebbe adibito
un suo coetaneo italiano che avesse
gli stessi titoli), il che andrà
a scapito del suo impegno nello studio.
Inoltre, per ottenere un permesso
per lavoro, deve dimostrare di avere
un contratto che ne garantisca la
sussistenza, dunque un lavoro a tempo
pieno, e non potrebbe semplicemente
dedicarsi a lavoretti occasionali
come un suo coetaneo autoctono.
Al paradosso della
quasi impossibile convertibilità
del permesso per studio in quello
per lavoro, a rendere improbabile
– se non assurda – la scelta di una
carriera scolastica finalizzata all’ottenimento
di un titolo per svolgere particolari
professioni, quali, ad esempio, il
commercialista o l’avvocato, si aggiunge
anche la necessità di superare
un eventuale esame di stato e l’iscrizione
ad albi professionali cui, spesso,
gli addetti si rifiutano di iscrivere
chi non sia cittadino italiano (contravvenendo
apertamente alla legge vigente).
Per le attività
lavorative alle dipendenze dello stato,
in cui c’è una oggettiva necessità
di personale plurilingue e competente
in ambito interculturale (ad esempio
come educatori negli asili nido e
nelle scuole materne o – più
in generale – nel campo dell’insegnamento,
o come impiegati presso uffici pubblici)
l’accesso è possibile solo
ai cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, purché ciò
non implichi l’esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri. (Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n°
165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” art. 38)
Inoltre, è
necessario considerare anche ciò
che i giovani immigrati hanno di fronte
a sé come esempio: la maggioranza
degli extracomunitari che abbiano
intrapreso una carriera lavorativa
con buoni risultati sono quelli giunti
a costituire una propria attività
autonoma. Essi occupano tuttavia i
settori più poveri e tecnologicamente
arretrati del terziario, dell’edilizia
e in parte dell’artigianato, dunque
attività per le quali contano,
più che una buona formazione,
un grande spirito di intraprendenza,
rischio e, spesso, sacrificio. I cinesi
che riescono ad aprire un proprio
laboratorio od un proprio ristorante,
gli egiziani che aprono panetterie
o pizzerie, gli iraniani che posseggono
un negozio di tessuti, etc…, sono
ciò che gli stessi italiani
vedono per lo più come Il modello
di riuscita ed integrazione di cittadini
extracomunitari all’interno del tessuto
socio-economico del paese. Perché
dunque un giovane extracomunitario
dovrebbe puntare ad una più
alta formazione?
Perché dovrebbe preoccuparsi
della propria cultura e della carriera
scolastica?
Egli vede che quanto gli è
accessibile ed il ruolo a cui gli
sembra di essere destinato all’interno
della società non necessita
certo di istruzione “scolastica”,
ma, tutt’al più, di qualche
competenza che si può apparentemente
imparare facilmente “sul campo”. Certo,
si potrebbe far notare che ci sono
leggi che gli permetterebbero di ambire
ad altre posizioni, ad una vita anche
lavorativa diversa, ma è utile
ricordare l’importanza dei modelli
che, in vari modi, si impongono soprattutto
ai giovani, sebbene poi la legge ne
“autorizzi” anche altri.
Per terminare questo
quadro della situazione in cui un
giovane di cittadinanza non italiana
che si trovi a dover compiere alcune
scelte importanti per la propria vita,
diciamo tra i 13 ed i 18 anni di età,
consideriamo anche alcuni particolari
che ne determinano un effettivo svantaggio
rispetto ai coetanei italiani ed una
tendenza, indotta, ad abbandonare
l’idea di una formazione superiore
ed approfondita
Dopo
nove anni mi cacciano via…
di Mohamed Habboubi
Sono
nato il 01.01.1981 a Casablanca,
con nazionalità marocchina
ed abito a Bassano del Grappa
in provincia di Vicenza. Sono
entrato in Italia per la prima
volta il 28:07.1992 mediante
un visto di ricongiungimento
familiare. Fino al febbraio
1999 ho sempre avuto il permesso
di soggiorno con motivo di soggiorno
“famiglia”. Quando ho raggiunto
la maggiore età e dovendo
rinnovare la scadenza del permesso,
il mio permesso di soggiorno
mi è stato convertito
dalla Questura di Vicenza da
“famiglia” a “studio” (poiché
all’epoca studiavo e non lavoravo)
secondo la seguente normativa:
decreto legislativo 286/98 art.
32 comma 1.
Io ho terminato gli studi l’anno
scorso, all’I.T.I.S. “E. Fermi”
di Bassano del Grappa con un
voto di 85/100, e mi sono subito
messo a lavorare. Sfortunatamente,
secondo l’articolo 14 comma
5 del regolamento di attuazione,
per avere un permesso con motivo
di “lavoro”, dovevo rientrare
nelle quote d’ingresso annualmente
stabilite. Però, quando
mi ero diplomato il 04.07.2000,
i flussi erano già stati
chiusi e così al momento
del rinnovo della scadenza del
permesso di soggiorno, 29/12/2000,
mi sono visto sospendere il
permesso di soggiorno, poiché
non rientravo nei flussi migratori,
in attesa del quesito che aveva
inviato il Dirigente dell’Ufficio
Immigrazione, Dott. Edoardo
Cozzo, al Ministero degli Interni,
che chiedeva la possibilità
di avere il permesso per “lavoro”
anche se non rientravo nelle
quote. Purtroppo la risposta
è negativa e sono costretto
a lasciare il territorio nazionale
dopo 9 anni di permanenza, dopo
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